Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Leonetto Amadei

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 18,

secondo comma, e 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300

(Statuto dei lavoratori), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 febbraio 1973 dal pretore di Milano nel

procedimento di lavoro vertente tra Pria Vittorio e Guidobono

Cavalchini Giampaolo, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 13

giugno 1973;

2) ordinanza emessa il 3 aprile 1973 dal tribunale di Trani nel

procedimento vertente tra l'UISA-UIL Camera sindacale di Corato ed il

Consorzio guardie campestri di Corato, iscritta al n. 271 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 205 dell'8 agosto 1973;

3) ordinanza emessa l'8 gennaio 1974 dal pretore di La Spezia nel

procedimento civile vertente tra Romani Umberto ed altro e Fornile

Luciano, con l'intervento di Trionfi Franco, segretario della

FIOM-CGIL, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974;

4) ordinanza emessa il 14 gennaio 1974 dal pretore di Bergamo nel

procedimento di lavoro vertente tra Crotti Bambina e l'Unione degli

industriali della provincia di Bergamo, iscritta al n. 131 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 133 del 22 maggio 1974;

5) ordinanza emessa il 3 aprile 1974 dal pretore di Manfredonia nel

procedimento di lavoro vertente tra Castriotta Ruggiero ed il Centro di

riabilitazione spastici di Manfredonia, iscritta al n. 237 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 180 del 10 luglio 1974;

6) ordinanza emessa il 30 maggio 1974 dal pretore di Latina nel

procedimento di lavoro vertente tra Gatto Annamaria e la Federazione

provinciale dei coltivatori diretti di Latina, iscritta al n. 488 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975.

Visti gli atti di costituzione di Trionfi Franco, di Castriotta

Ruggiero e della Federazione provinciale dei coltivatori diretti di

Latina, nonché d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore

Guido Astuti;

uditi l'avv. Luciano Ventura, per Trionfi Franco, l'avvocato

Francesco Borgia, per Castriotta Ruggiero, gli avvocati Carlo Fornario

e Ubaldo Prosperetti per la Federazione coltivatori diretti di Latina,

ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Altisinni, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento di lavoro promosso, a seguito di

licenziamento, da Pria Vittorio contro Guidobono Cavalchini Giampaolo,

libero professionista, datore di lavoro del primo, il pretore di Milano

ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento agli

artt. 3 e 35 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo la norma impugnata, nel limitare la

applicabilità dell'art. 18 della legge - relativo alla reintegrazione

nel posto di lavoro - ai soli datori di lavoro imprenditori, con

esclusione dei datori di lavoro non imprenditori, introdurrebbe, in

violazione degli artt. 3 e 35 Cost., una differente tutela in

relazione alla scriminante costituita dalla situazione del datore di

lavoro (imprenditore o non). Né potrebbe obiettarsi che i soli casi

socialmente rilevanti di datori di lavoro non imprenditori siano

costituiti dalle c.d. organizzazioni di tendenza, come partiti e

sindacati, per i quali la reintegra del lavoratore licenziato in modo

arbitrario costituirebbe un onere esorbitante, attesa la maggiore

ampiezza della fascia di situazioni costituita dal fenomeno del datore

di lavoro non imprenditore.

Identica questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata dal pretore di Manfredonia nel procedimento di lavoro

vertente tra Castriotta Ruggiero ed il Centro di riabilitazione

spastici di Manfredonia, e dal pretore di Bergamo nel procedimento di

lavoro vertente tra Crotti Bambina e l'Unione degli industriali della

provincia di Bergamo.

Il pretore di Latina, a sua volta, nel procedimento di lavoro

vertente tra Gatto Annamaria e la Federazione provinciale dei

coltivatori diretti di Latina, premesso che ai sensi dell'art. 35 dello

Statuto l'art. 18 del medesimo troverebbe applicazione per i dipendenti

da datori di lavoro non imprenditori solo ove i primi siano almeno 35,

mentre per i dipendenti da datori di lavoro imprenditori industriali o

commerciali sarebbe sufficiente il numero di 16, ha ritenuto la

discriminazione operata dall'art. 35 dello Statuto in contrasto con gli

artt. 3, 4, 35 e 41, cpv., della Costituzione.

Analoga questione di legittimità costituzionale è stata, ancora,

sollevata dal tribunale di Trani nel procedimento vertente tra l'UISA -

UIL - Camera sindacale di Corato ed il Consorzio guardie campestri di

Corato. Si è rilevato in tale giudizio che l'art. 35 dello Statuto dei

lavoratori, escludendo la applicazione dell'art. 18 e dell'intero

titolo III nei rispetti dei datori di lavoro non imprenditori,

introdurrebbe, in violazione dell'art. 3 Cost., una disparità di

trattamento in danno dei dipendenti di questi ultimi, tanto più

ingiustificata considerando la piena applicabilità dello Statuto agli

enti pubblici, anche se non imprenditori.

Infine, il pretore di La Spezia, nel procedimento civile vertente

tra Romani Umberto, Rapallini Franco e Fornile Luciano, con

l'intervento di Trionfi Franco, segretario della FIOM-CGIL, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della

legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata non avrebbe comportato

la abrogazione tacita dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604,

essendo diverso l'ambito di applicazione delle due norme. La prima,

infatti, troverebbe applicazione nei casi di licenziamento di

prestatore di lavoro che svolga la propria attività in una unità

produttiva con più di quindici dipendenti, mentre la seconda

riguarderebbe i casi di licenziamento del prestatore di lavoro che

svolga la sua attività in una unità produttiva con meno di quindici

dipendenti, ma che appartenga ad una impresa la quale abbia, nel

territorio nazionale, più di trentacinque dipendenti. La diversità

del trattamento previsto nelle due norme, di cui l'una riconosce al

prestatore di lavoro congiuntamente e l'altra alternativamente la

reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno,

sarebbe ingiustificata e, perciò, in violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto, a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, nei giudizi promossi dal pretore

di Milano, dal pretore di La Spezia, dal pretore di Bergamo, dal

pretore di Manfredonia e dal pretore di Latina, deducendo

l'infondatezza delle questioni proposte.

Si sono costituiti in giudizio, innanzi alla Corte costituzionale,

Trionfi Franco, quale segretario provinciale della FIOM-CGIL,

Castriotta Ruggiero, e la Federazione provinciale dei coltivatori

diretti di Latina.

Trionfi Franco, costituitosi nel giudizio promosso dal pretore di

La Spezia, ha dedotto la infondatezza della questione proposta,

rilevando che l'art. 18 dello Statuto, denunciato nell'ordinanza di

rinvio, non introdurrebbe alcuna differenziazione tra posizioni

diverse, essendo la indicata differenziazione da ricondurre all'art. 35

dello Statuto ed all'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Castriotta Ruggiero, costituitosi nel giudizio promosso dal pretore

di Manfredonia, ha affermato la fondatezza della questione sollevata

nel giudizio a quo rilevando che l'art. 35 dello Statuto dei lavoratori

introdurrebbe una discriminazione tra dipendenti di datori di lavoro

imprenditori e di datori di lavoro non imprenditori del tutto

ingiustificata e, di conseguenza, in violazione degli artt. 3 e 35

della Costituzione.

La Federazione provinciale coltivatori diretti di Latina,

costituitasi nel giudizio promosso dal pretore di Latina, ha escluso la

fondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale,

rilevando che le diversità di disciplina costituirebbero legittima

espressione della discrezionalità affidata al legislatore. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze dei pretori di Milano, Bergamo, Manfredonia e

Latina, emanate in giudizi promossi da dipendenti licenziati contro

datori di lavoro non imprenditori, sollevano la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n.

300 (Statuto dei lavoratori), nella parte in cui limita

l'applicabilità dell'art. 18 della stessa legge alle sole imprese

industriali, commerciali ed agricole. La disposizione, attuando per i

lavoratori una tutela differenziata in ordine alla possibilità di

reintegrazione nel posto di lavoro, in rapporto alla condizione

professionale dei datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori,

confliggerebbe con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3

della Costituzione, e con il disposto dell'art. 35, secondo cui la

Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;

nonché, a giudizio del pretore di Latina, con gli artt. 4 e 41,

secondo comma, della Costituzione, in quanto la denunciata

discriminazione tra i lavoratori lederebbe il diritto al lavoro e

renderebbe possibile un esercizio dell'attività economica privata in

contrasto con la pari dignità umana dei lavoratori.

L'ordinanza del pretore di La Spezia, in giudizi riuniti promossi

da lavoratori licenziati contro un imprenditore industriale, solleva

d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge

20 maggio 1970, n. 300, in relazione all'art. 35 della stessa legge,

per la disparità di trattamento derivante da tale disposizione nella

parte in cui, a differenza dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n.

604, riconosce ai lavoratori arbitrariamente licenziati il diritto alla

reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno,

escludendo dalla possibilità di ottenere congiuntamente entrambe le

riparazioni i lavoratori addetti ad unità produttive con meno di

quindici dipendenti, anche se appartenenti ad imprese aventi nel

territorio nazionale più di trentacinque dipendenti.

L'ordinanza del tribunale di Trani, emanata nel giudizio promosso

da una organizzazione sindacale, per la repressione ai sensi dell'art.

28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, della condotta antisindacale

d'un datore di lavoro non imprenditore (Consorzio guardie campestri di

Corato, associazione privata senza fini di lucro), solleva, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35, primo e secondo comma, della stessa legge,

nella parte in cui esclude l'applicabilità delle disposizioni del

titolo III, relative alla attività sindacale, nei confronti dei datori

di lavoro privati non imprenditori, ciò che integrerebbe una

discriminazione ingiustificata tra i datori di lavoro e tra i

lavoratori, con violazione del principio di eguaglianza, nonché della

libertà di organizzazione sindacale solennemente garantita dall'art.

39 della Costituzione a tutto il mondo del lavoro.

2. - Le sei ordinanze sopra elencate concernono questioni identiche

o strettamente connesse: si ravvisa pertanto opportuna la riunione dei

giudizi per dar luogo a decisione con unica sentenza.

3. - Le questioni non sono fondate. Giova ricordare anzitutto che

la legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970,

n. 300, è già stata considerata da questa Corte sotto diversi

profili. Le disposizioni del primo e secondo comma, che definiscono il

campo di applicazione della disciplina prevista dall'art. 18 della

stessa legge per la reintegrazione nel posto di lavoro, con riguardo al

numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, commerciali

ed agricole addetti alle loro singole unità produttive, o al complesso

delle unità esistenti nell'ambito di uno stesso comune, sono state

riconosciute legittime con la sentenza n. 55 del 1974, la quale ha

escluso che l'adozione d'un criterio numerico, in correlazione con le

caratteristiche economiche, organizzative e strutturali delle diverse

categorie di imprese, abbia determinato una irrazionale ed

ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori, quanto alla

garanzia di conservazione del posto di lavoro.

Con la sentenza n. 152 del 1975, è stato ulteriormente confermato

che le ricordate disposizioni dell'art. 35 dello Statuto dei lavoratori

non contrastano con i principi sanciti dagli artt. 3, 4 e 35, primo

comma, della Costituzione, sia per quanto concerne il diverso regime

ivi previsto per i dipendenti di imprese industriali o commerciali,

secondo che essi risultino addetti a sedi, stabilimenti, uffici o

reparti autonomi, che occupino, singolarmente o nell'ambito

territoriale di uno stesso comune, più o meno di quindici dipendenti,

sia per quanto concerne il diverso trattamento dei lavoratori delle

imprese agricole rispetto a quelli delle imprese industriali o

commerciali, quanto al limite numerico fissato per le prime in cinque

anziché in quindici dipendenti.

Entrambe le decisioni hanno riconosciuto che i diversi criteri e

limiti numerici, discrezionalmente adottati dal legislatore, in

rapporto alla struttura delle imprese industriali o commerciali

costituite da una pluralità di unità produttive, ed alle speciali

condizioni delle imprese agricole, trovano ragionevole giustificazione

nella diversità delle situazioni concrete che caratterizzano tali

categorie e tipi di imprese nella realtà economica e sociale del

nostro paese.

In particolare, quanto alla tutela non uniforme dei lavoratori nel

caso di licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato

motivo, quale risulta dalle disposizioni degli artt. 18 e 35 della

legge n. 300 del 1970, e rispettivamente degli artt. 8 e 11 della legge

n. 604 del 1966, ovvero dell'articolo 2118 del codice civile (la cui

permanente legittimità ed applicabilità, entro i limiti risultanti

dal coordinamento interpretativo, è stata ritenuta con le sentenze n.

81 del 1969 e n. 55 del 1974), questa Corte ha ribadito che tale

disciplina differenziata "trova il suo fondamento, oltre che nel

criterio della fiduciarietà del rapporto di lavoro e nella

opportunità di non gravare di oneri eccessivi le imprese di modeste

dimensioni, anche e soprattutto nell'esigenza di salvaguardare la

funzionalità delle unità produttive (intese quali articolazioni di

una più complessa organizzazione imprenditoriale, fornite di autonomia

così dal punto di vista economico-strutturale come da quello

funzionale o del risultato produttivo), ed in specie di quelle con un

minor numero di dipendenti, nelle quali la reintegrazione nel medesimo

ambiente del dipendente licenziato potrebbe determinare il verificarsi

di situazioni di tensione nelle quotidiane relazioni umane e di lavoro"

(sentenza n. 152 del 1975).

4. - Queste considerazioni consentono di dichiarare la manifesta

infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 18 della

legge n. 300 del 1970, sollevata dal pretore di La Spezia (con

ordinanza anteriore alle sentenze dianzi ricordate, e non contenente

argomenti che possano indurre questa Corte a modificare la propria

giurisprudenza); ed aprono altresì la via per la soluzione delle altre

due questioni, concernenti l'applicabilità delle disposizioni

dell'art. 18 e dell'intero titolo III dello Statuto dei lavoratori (ad

eccezione del primo comma dell'art. 27), oltre che alle imprese

industriali, commerciali ed agricole, anche ai datori di lavoro non

imprenditori.

Per quanto attiene all'ambito di applicazione dell'art. 18,

occorre preliminarmente considerare la tesi interpretativa - accolta da

una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, e proposta

anche in questa sede - circa la "incerta correlazione" tra le formule

usate nell'art. 18, che si riferisce genericamente ai datori di lavoro,

e nell'art. 35, che si riferisce invece alle imprese industriali,

commerciali e agricole: talché le disposizioni dell'art. 18 dovrebbero

ritenersi applicabili anche nei confronti dei datori di lavoro non

imprenditori. A parte la differenza tra le due formule, il cui univoco

significato letterale non dovrebbe consentire dubbi esegetici, la

collocazione dell'art. 35 tra le "Disposizioni finali", con la rubrica

"Campo di applicazione", e il preciso contenuto dei primi due commi,

espressamente diretti a delimitare l'applicabilità dell'art. 18, così

come del titolo III della legge, conducono ad escludere che la speciale

disciplina introdotta con l'art. 18 possa estendersi, in via di

interpretazione, anche ai datori di lavoro non imprenditori ed ai loro

dipendenti. Non giova al riguardo rilevare che l'art. 18 considera il

datore di lavoro in generale, senza alcun riferimento alle imprese:

anche l'art. 8 della precedente legge n. 604 del 1966 si riferisce al

datore di lavoro in generale, mentre il successivo art. 11 precisa che

le disposizioni della legge stessa non si applicano ai datori di lavoro

che occupano fino a trentacinque dipendenti; e non occorre sottolineare

il parallelismo tra le norme degli artt. 8 e 11 della legge del 1966,

e, rispettivamente, degli artt. 18 e 35 della legge del 1970.

Ma la possibilità di attribuire all'art. 18 una efficacia generale

è esclusa in modo decisivo da un argomento esegetico: poiché a norma

dell'art. 35 le disposizioni dell'art. 18 sono certamente inapplicabili

ai dipendenti delle imprese, ove non ricorrano i requisiti ivi

puntualmente stabiliti nel primo e nel secondo comma, si avrebbe, nella

denegata ipotesi, l'assurdo di un trattamento molto più favorevole per

i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori, ai quali

sarebbe sempre garantita la reintegrazione nel posto di lavoro

congiuntamente al risarcimento del danno, indipendentemente dai criteri

e limiti numerici che in base all'art. 35 vi fanno ostacolo per i

lavoratori delle imprese industriali, commerciali ed agricole; e un

tale regime comporterebbe al tempo stesso un più grave onere proprio e

soltanto per i non imprenditori, del tutto ingiusto ed

ingiustificabile. È invece evidente che il legislatore, con le

disposizioni dell'art. 35, ha voluto attuare, proprio per i lavoratori

delle imprese, un regime più favorevole di quello già stabilito con

gli artt. 8 e 11 della legge n. 604 del 1966, con riguardo non più

unicamente alla dimensione globale dell'impresa (che occupi più di

trentacinque dipendenti), ma altresì alla struttura organizzativa di

essa nelle singole unità produttive e nell'ambito territoriale,

richiedendo peraltro che l'impresa occupi più di quindici, o cinque,

dipendenti nella stessa unità produttiva, o almeno nello stesso

comune.

5. - Così precisato il rapporto tra le disposizioni dell'art. 18 e

dell'art. 35, quale risulta del resto dalla interpretazione ammessa o

presupposta da tutte le ordinanze di rinvio, sembra ovvio osservare che

le medesime considerazioni per cui questa Corte ha riconosciuto la

legittimità del trattamento differenziato risultante dall'art. 35 per

i lavoratori delle imprese industriali e commerciali, ovvero delle

imprese agricole, secondo che sussistano o meno, nei singoli casi

concreti, i requisiti ivi stabiliti nel primo e nel secondo comma,

potrebbero a maggior ragione valere anche per giustificare la

inapplicabilità dell'art. 18 nei confronti dei dipendenti da datori di

lavoro non imprenditori. Ma altri ed ancor più evidenti motivi possono

aggiungersi: di fronte alle imprese, caratterizzate dallo scopo di

lucro e dai tipi di organizzazione rispondenti alle esigenze della

produzione di beni o di servizi, le diverse categorie di datori di

lavoro non qualificabili professionalmente come imprenditori si

distinguono nettamente, sia per la mancanza di attività lucrativa

(come ad esempio i partiti politici, i sindacati, gli enti di fatto, i

comitati e le associazioni semplici aventi fini culturali, sportivi,

ricreativi, di assistenza, e simili), sia per il difetto di forme

organizzative e di risorse finanziarie comparabili a quelle proprie

delle attività imprenditoriali (come ad esempio gli studi

professionali o tecnici, che perseguono bensì fini di lucro, ma

assumono, di solito, strutture e dimensioni più modeste, e, ferma

l'eventuale applicabilità dell'art. 2238 del codice civile, ben

raramente occupano un numero di dipendenti quale richiesto dall'art. 11

della legge numero 604 del 1966, e rispettivamente dall'art. 35 della

legge n. 300 del 1970). La profonda diversità di queste situazioni

rispetto a quelle tipiche delle imprese industriali, commerciali,

agricole, giustifica la diversità della disciplina anche per quanto

attiene alle garanzie di stabilità dei posti di lavoro dei loro

dipendenti. Si tratta di valutazioni e scelte discrezionali di politica

legislativa, relative a condizioni economico-sociali che potranno anche

mutare nel tempo e determinarne quindi la modificazione, ma che non

sono censurabili sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, in

quanto fondate su presupposti obbiettivi e razionalmente ammissibili, e

nemmeno sotto il profilo dei principi costituzionali di tutela del

lavoro e dei lavoratori, in quanto non può dirsi che confliggano

direttamente con le enunciative degli artt. 4, 35, primo comma, e 41,

secondo comma, genericamente richiamate in qualche ordinanza di rinvio.

6. - Ancor più evidenti appaiono i motivi che hanno indotto il

legislatore a limitare l'applicabilità delle disposizioni del titolo

III dello Statuto dei lavoratori (ad eccezione del primo comma

dell'art. 27) alle sole imprese industriali, commerciali e agricole

aventi i requisiti indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 35.

È superfluo avvertire al riguardo che altro sono le norme statutarie

poste a tutela della libertà e dignità dei lavoratori e

dell'esercizio delle libertà sindacali, oggetto di garanzia generale

per tutti coloro che svolgono attività di lavoro subordinato, ed altro

è il regolamento dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, quale

risulta dalle disposizioni del titolo III (art. 19 e seguenti), che

disciplinano la costituzione di rappresentanze sindacali nelle

"aziende" e nelle loro singole "unità produttive", la convocazione di

assemblee e lo svolgimento di referendum nell'ambito aziendale, i

diritti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.

Salva la libertà di organizzazione sindacale che l'art. 39 della

Costituzione garantisce a tutti i lavoratori, il legislatore ha

istituito uno speciale regime per le forme di organizzazione ed azione

sindacale aziendale, nell'interno delle imprese e delle unità

produttive in cui esse possono articolarsi, e non può ravvisarsi

irragionevole o ingiustificata disparità di trattamento per il fatto

che tale speciale regime non sia stato esteso anche nei confronti delle

cosiddette organizzazioni di tendenza, come i partiti o movimenti

politici o i sindacati, (rispetto ai quali la creazione di organismi

sindacali interni presenterebbe una vera e propria incongruenza nel

caso di incompatibilità di indirizzi ideologici), o nei confronti

delle associazioni private a scopo culturale, sportivo, ricreativo,

assistenziale, e di altri eventuali datori di lavoro non imprenditori,

quali i professionisti, le cui forme elementari di organizzazione sono

di regola manifestamente inidonee a consentire lo svolgimento di una

vita sindacale interna, analoga a quella che normalmente si verifica

nell'ambito delle imprese aventi certe dimensioni, o delle loro

eventuali unità produttive, rispondenti ai requisiti minimi fissati

dall'art. 35 dello Statuto dei lavoratori.

7. - Qualche ordinanza prospetta l'illegittimità dei due primi

commi dell'art. 35 con riferimento alle disposizioni del terzo comma e

del successivo art. 37, che, richiamando genericamente l'intera legge,

ne sanciscono l'applicazione alle imprese di navigazione ed agli enti

pubblici, con formule da cui risulterebbe "il vigore della legge in

esame per tutti i rapporti di lavoro subordinato, pubblici o privati,

instaurati in situazioni di fatto che comunque consentano la sua

applicazione".

L'argomentazione è priva di consistenza. Il rinvio ai contratti

collettivi contenuto nell'ultimo comma dell'art. 35 non consente

ovviamente alcuna illazione; mentre le enunciative dell'art. 37 sulla

applicabilità dello Statuto ai rapporti di impiego e di lavoro dei

dipendenti da enti pubblici, economici o non, comprendono

necessariamente anche l'art. 35, che definisce il campo di applicazione

delle disposizioni dell'art. 18 e del titolo III della legge. Queste

disposizioni, pertanto, saranno applicabili anche agli enti pubblici

svolgenti esclusivamente o prevalentemente attività economica, e come

tali assimilabili alle imprese, sulla base degli stessi criteri e

limiti numerici stabiliti nei primi due commi dell'art. 35. I quali non

determinano quindi nemmeno sotto questo profilo ingiustificata

disparità di trattamento, né tra imprese ed enti pubblici economici,

né tra datori di lavoro non imprenditori ed enti pubblici non

economici (per i quali ultimi, inoltre, l'art. 37 fa espressa riserva

dell'eventuale diverso regolamento secondo norme speciali).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto

dei lavoratori), sollevata dal pretore di La Spezia con l'ordinanza di

cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 35 della stessa legge, nella parte in cui limita

l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 18 alle sole imprese

industriali, commerciali ed agricole, sollevata dai pretori di Milano,

Bergamo, Manfredonia e Latina con le ordinanze di cui in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 4, 35, primo comma, e 41, secondo comma,

della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 35 della stessa legge, nella parte in cui esclude

l'applicabilità delle disposizioni del titolo III, "Dell'attività

sindacale", nei confronti dei datori di lavoro privati non

imprenditori, sollevata dal tribunale di Trani con l'ordinanza di cui

in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1975:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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