Art. 35 statuto dei lavoratori — Campo di applicazione

Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa piu' di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano piu' di cinque dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresi', alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante. 7 11 12

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 marzo-3 aprile 1987, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1987, n. 15), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge".

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza del 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1991, n. 6), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro), nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali)".

Corte Costituzionale

12

La Corte Costituzionale, con sentenza del 11-23 luglio 1991, n. 364 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1991, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori) nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' al personale navigante delle "imprese di navigazione" dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della medesima legge".

Testo vigente dal 1 agosto 1991

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 364/1991

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 1991

    La situazione del personale navigante che, in virtù dell'attuale operatività dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (e in particolare del rinvio ivi contenuto ai contratti collettivi, ai fini dell'applicabilità dei principi della legge) risulta privo delle garanzie previste dall'art. 7 stessa legge, relativamente ai provvedimenti desciplinari - compreso tra essi il licenziamento "ontologicamente" disciplinare - si pone in contrasto con fondamentali esigenze di tutela del personale stesso in relazione a diritti inviolabili, perfino per quanto concerne il momento del contraddittorio, che esprime un valore essenziale per la personalità del lavoratore. Infatti, l'affidamento alla mediazione dei contratti collettivi nei riguardi del personale navigante - già deplorato dalla Corte - condiziona la garanzia in materia disciplinare alla produzione dell'autonomia collettiva: quest'ultima, oltre ad essere eventuale, non si è finora rivelata idonea (anche per la disparità, eccepita in causa, tra il regime dell'armamento c.d. pubblico e di quello privato) ad evitare una ingiustificata discriminazione, rispetto ai lavoratori comuni, dei lavoratori nautici, ai quali, nel caso specifico di licenziamento disciplinare, spetta, a norma degli artt. 2 e 24 Cost., la tutela sostanziale e procedimentale goduta dai primi. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al personale navigante delle "imprese di navigazione" dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 della medesima legge. - Su analoga questione, riguardante i lavoratori comuni: S. n. 204/1982. - V., come precedenti non invocabili nel caso di specie, S. nn. 96/1987 e 41/1991.

    Art. 35 statuto dei lavoratori · Art. 7 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 41/1991

    Ha colpito questo articolo
    31 gennaio 1991

    La legge 11 maggio 1990, n. 108, sulla disciplina dei licenziamenti, avendo come destinatari le sole categorie dei quadri, degli impiegati e degli operai, categorie non riferibili al personale navigante marittimo ed aeronautico, ed avendo lasciato integro, con l'abrogazione del solo primo comma, il terzo comma dell'art. 35 dello statuto dei lavoratori, che domanda ai contratti collettivi l'applicazione dei principi dello statuto (tra cui quelli ricavabili dall'art. 18) alle "imprese di navigazione per il personale navigante", non ha rimosso i limiti posti dalla legge n. 604 del 1966 e dallo statuto dei lavoratori all'applicabilità e, rispettivamente, alla diretta operatività, per quella categoria di lavoratori, delle norme e delle garanzie nell'una e nell'altro in generale sancite riguardo ai licenziamenti.

    Art. 916 c.nav. · Art. 10 Licenziamenti individuali · Art. 35 statuto dei lavoratori · Art. 18 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 96/1987

    Ha colpito questo articolo
    3 aprile 1987

    La norma che prevede la tutela reale, con la reintegrazione nel posto di lavoro, del lavoratore illegittimamente licenziato (art. 18 dello statuto dei lavoratori), e` tra quelle di non immediata e diretta applicabilita` al personale navigante delle imprese di navigazione, in quanto l'art. 35 (dello statuto) ha demandato alla contrattazione collettiva la determinazione dei principi relativi, pur non conferendo delega legislativa al sindacato, bensi` potesta` negoziale particolarmente idonea alla concreta valutazione delle esigenze del settore. La contrattazione collettiva tuttavia o non e` intervenuta ad eliminare, in materia di tutela reale, lo squilibrio a svantaggio dei marittimi rispetto alle altre categorie di prestatori di opere, o, quando e` intervenuta, non e` riuscita a realizzare risultati appaganti; tanto che la disparita` di trattamento tra il personale marittimo navigante e gli altri prestatori di lavoro non si e` ridotta, ed anzi, nell'ambito dell'intero settore nautico, e` diventata ancora piu` grave. La grave ed ingiustificata diseguaglianza di trattamento cosi` verificatasi comporta, pertanto, che sia dichiarata l'illegittimita` costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - dell'art. 35, comma terzo, della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non consente di applicare direttamente l'art. 18, nei confronti del personale marittimo navigante delle imprese di navigazione. - S. n. 129/1976

    Art. 10 Licenziamenti individuali · Art. 35 statuto dei lavoratori · Art. 18 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1991

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1991 al 1 agosto 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza del 11-23 luglio 1991, n. 364 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1991, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori) nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' al personale navigante delle "imprese di navigazione" dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della medesima legge".

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urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art35 · fonte del testo

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