Art. 1 tutele crescenti — Campo di applicazione

Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e' disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, e' disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.

Testo vigente dal 6 marzo 2015

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 44/2024

    Questione infondata
    19 marzo 2024

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui, in caso di datore di lavoro che integri il requisito occupazionale di cui all’art. 18, commi ottavo e nono, stat. lavoratori, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo citato, estende l’applicazione del regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i contratti a tutela crescente, anche ai lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto. Il legislatore delegato, tenendo conto dello scopo della delega di cui all’art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e del bilanciamento voluto dal delegante, ha legittimamente regolato la fattispecie di lavoratori che erano in servizio alla data del 7 marzo 2015 (spartiacque tra la vecchia e la nuova disciplina), ma che non beneficiavano della tutela reintegratoria per mancanza del requisito occupazionale. L’assetto così delineato non genera alcuna regressione in peius per il lavoratore già in servizio e si rivela, anzi, più favorevole del regime ex lege n. 604 del 1966 (applicabile in precedenza ai licenziamenti individuali), oltre che coerente con la tendenza all’esaurimento della tutela prevista dall’art. 18 stat. lavoratori, e con la riduzione delle differenze tra le due discipline, a causa del venir meno dell’automatismo di calcolo dell’indennizzo (previsto solo per i licenziamenti soggetti al d.lgs. n. 23 del 2015 e già dichiarato incostituzionale), e della definitiva abrogazione del rito speciale (originariamente contemplato dalla legge n. 92 del 2012 solo per i licenziamenti soggetti all’art. 18 stat. lavoratori). (Precedenti: S. 22/2024 - mass. 45966; S. 7/2024 - mass. 45941; S. 194/2018 - mass. 40530).

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 tutele crescenti

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art1 · fonte del testo

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