Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1986 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo

comma, legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e

dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività

sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) promosso con

ordinanza emessa il 15 dicembre 1977 dal Pretore di Varese nel

procedimento civile vertente tra Baratelli Enrico e Ditta S.a.s.

Plastak Machinery ed altro, iscritta al n. 360 del registro ordinanze

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 285

dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso al Pretore di Varese, Baratelli Enrico esponeva che il

10 ottobre 1972 era stato licenziato dalla S.a.s. Plastak Machinery;

che, con sentenza 28 febbraio 1974, lo stesso Pretore, dichiarando

nullo il licenziamento, lo aveva reintegrato nel posto di lavoro, con

la condanna della nominata società al risarcimento del danno nella

misura di nove mensilità di retribuzione; che il 4 marzo 1974 aveva

transatto la lite dichiarando di dimettersi ed ottenendo l'impegno

della datrice di lavoro alla regolarizzazione della posizione

assicurativa presso l'I.N.P.S. per il periodo compreso fra la data

della sentenza di reintegrazione e quella del licenziamento; che tale

regolarizzazione non era avvenuta e l'I.N.P.S., dal canto suo, gli

aveva rifiutato l'erogazione dell'indennità di disoccupazione

assumendo, con riferimento al periodo suddetto, che le somme versate a

titolo risarcitorio per il licenziamento illegittimo non erano soggette

a contribuzione assicurativa.

Tanto premesso, il Baratelli chiedeva che della S.a.s. Plastak

Machinery si dichiarasse l'obbligo al versamento dei contributi

assicurativi e previdenziali per il periodo 10 ottobre 1972-28 febbraio

1974, quanto meno sulla base delle nove mensilità di retribuzione

corrisposte a titolo di risarcimento del danno, e che l'I.N.P.S. fosse,

da un lato, dichiarato tenuto a ricevere i contributi stessi e,

dall'altro, condannato all'erogazione dell'indennità di

disoccupazione.

Il giudice adito, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1977 (R.O. n.

360/78) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, in relazione agli artt.

3 e 38 Cost., in quanto non prevede, a favore del lavoratore

giudizialmente reintegrato nel posto di lavoro, l'obbligo del datore di

lavoro di versare all'I.N.P.S. i contributi assicurativi commisurati

alle somme che il lavoratore stesso avrebbe percepito, come normale

retribuzione, nel periodo compreso fra la data del licenziamento

illegittimo e quella dell'ordine giudiziale di reintegrazione.

Il giudice a quo ha rilevato che, nell'interpretazione della norma

censurata, debba ritenersi jus receptum che al lavoratore licenziato

compete, per il suddetto periodo, il solo risarcimento del danno e non

già questo in aggiunta alle normali retribuzioni, dal che, appunto,

nasce il problema di una efficace tutela previdenziale relativamente al

medesimo periodo.

Se è vero che il risarcimento del danno configura un quid pluris

rispetto alle retribuzioni perdute, in guisa che delle relative

erogazioni economiche non può non tenersi conto anche a fini

previdenziali, come è stato ritenuto da Cass. 23 maggio 1976 n. 1927,

non è men vero che, in quest'ottica, le esigenze della tutela suddetta

risultano efficacemente assicurate soltanto nel caso in cui l'ammontare

del danno liquidato sia almeno pari al complessivo importo delle

retribuzioni che sarebbero state versate nel periodo in questione se

non vi fosse stata

interruzione delle prestazioni lavorative.

Il problema permane, invece, nei casi in cui, come in quello di

specie (nel quale, a fronte di un periodo di carenza retributiva pari a

17 mesi, vi è stato un risarcimento commisurato a sole nove mensilità

di retribuzione), l'ammontare del danno liquidato sia inferiore a

quello delle retribuzioni perdute.

Le varie soluzioni, in tali casi teoricamente prospettabili,

risultano tutte inaccoglibili.

Cosl', innanzitutto, quelle per cui i contributi dovrebbero essere

commisurati alle retribuzioni " virtuali ", come se il rapporto di

lavoro avesse avuto regolare esecuzione: la soluzione sarebbe appagante

ai fini di compiutezza della tutela assicurativa del lavoratore

illegittimamente licenziato, oltre che coerente con l'efficacia

cosiddetta reale dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro (che

postula la continuità del rapporto), ma è resistita dal disposto

dell'art. 12 della legge n. 153/69, che considera base imponibile agli

effetti contributivi solo tutto ciò che sia dal datore di lavoro "

dovuto " in dipendenza del rapporto, laddove, nel periodo in questione,

alla stregua dei ricordati risultati interpretativi, la norma censurata

esclude che le retribuzioni sono " dovute ", riconoscendo soltanto il

diritto al risarcimento del danno.

D'altra parte, la soluzione di ritenere carente, nel medesimo

periodo, ogni obbligo contributivo urta contro lo spirito della legge

n. 300/70, la quale, essendo orientata nel senso di assicurare al

lavoratore illegittimamente licenziato una più intensa tutela,

difficilmente può legittimare una operazione ermeneutica che si

proponga di ovviare al silenzio serbato sul punto in contestazione con

l'individuazione di un implicito diniego di quelle provvidenze

riconosciute, invece, ad altri lavoratori temporancamente sprovvisti di

occupazione per fatto proprio (ivi compresa l'indennità di

disoccupazione).

Se, per contro, si ritiene retribuzione imponibile il solo

ammontare del danno liquidato, si incontra preliminarmente la

difficoltà di riferire la contribuzione a precisi periodi di paga; e

quand'anche questa fosse superabile rapportando ai mesi decorsi

l'ammontare suddetto, si otterrebbe, comunque, il risultato di un

imponibile mensile inferiore a quello delle retribuzioni teoricamente

maturate, con possibili riflessi negativi ai fini pensionistici, in

danno del lavoratore che abbia dovuto affrontare una vicenda

giudiziaria di lunga durata e che si trova cosl' discriminato rispetto

a quello che abbia potuto fruire di una pronunzia di reintegrazione nel

volgere di pochi mesi secondo lo spirito della novella n. 533/73.

In casi come quello di specie, pertanto, la norma censurata

determinerebbe, comunque, il risultato di negare del tutto o di

riconoscere in modo insufficiente (cosl' violando l'art. 38 Cost.) la

tutela previdenziale del lavoratore illegittimamente licenziato,

assoggettandolo altresl' irrazionalmente (in violazione dell'art. 3

Cost.) non solo alle ricordate conseguenze discriminatorie connesse

alla durata del giudizio, ma anche a quelle ulteriori del deteriore

trattamento che gli verrebbe riservato rispetto al lavoratore

licenziato a buon diritto, il quale, oltre che all'indennità di

occupazione (artt. 3, 37 e 45 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e 2, 3, 6

e 27 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636), ha diritto anche

all'accreditamento della contribuzione " figurativa " da parte

dell'I.N.P.S. per tutto il periodo di spettanza di tali indennità

(art. 10, d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818).

L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata con la Gazzetta Ufficiale n. 285 dell'11 ottobre 1978.

Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura

generale dello Stato, che ha insistito per la declaratoria di

infondatezza della questione.

Ha osservato, in particolare, che, secondo la sopra riferita

pronuncia della Corte di cassazione, il risarcimento del danno in

questione, presupponendo la permanenza in vita del rapporto di lavoro e

l'inadempimento dell'obbligazione retributiva, non può essere

commisurato almeno all'importo delle retribuzioni perdute.

Su tale quantificazione possono incidere, determinandone la

minorazione, circostanze accidentali alla cui stregua il danno

liquidato può non coincidere con il lucro cessante integrale: ma, per

questo aspetto, la norma si limita a regolare i rapporti fra datore di

lavoro e lavoratore senza produrre riflessi negativi sul distinto

rapporto previdenziale, geneticamente collegato a quello di lavoro,

sicché, nell'ambito di questo secondo, l'obbligazione contributiva non

cessa di essere commisurabile all'effettivo importo delle retribuzioni

maturate e " dovute ", anche ove l'intero ammontare di queste non

coincida con quello del danno liquidato, a cagione di elementi estranei

al rapporto previdenziale.

Inoltre, quand'anche si volesse ritenere come unica base imponibile

l'ammontare del danno effettivamente liquidato, ogni censura di

incostituzionalità della norma sarebbe mal posta, poiché questa non

esclude l'eventuale coincidenza del danno stesso con il lucro cessante

integrale, con la conseguenza che la mancanza della medesima

costituisce una mera variabile di fatto riferibile all'accertamento

contenuto sul punto nella sentenza e non alla regula juris.

Comunque erroneo sarebbe il riferimento, a fini comparativi, alla

posizione del lavoratore licenziato a buon diritto, dovendosi ritenere

che, nelle more del giudizio di impugnazione del licenziamento, anche

al lavoratore illegittimamente licenziato e non ancora reintegrato con

sentenza esecutiva, competa il diritto all'indennità di disoccupazione

ed all'accreditamento della contribuzione figurativa.

La stessa opzione ermeneutica, consistente nella negazione della

sussistenza dell'obbligo assicurativo nel periodo de quo sarebbe

infine, compatibile con l'affermazione della piena legittimità della

norma, essendo chiaro che, in tal caso, funzione del previsto

risarcimento del danno non potrebbe non essere anche quella di tenere

indenne il lavoratore del pregiudizio subito a causa della lesione

della sua posizione assicurativa. Considerato in diritto :

1. - Il Pretore di Varese dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in quanto non prevede, a favore

del lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo e

reintegrato nel posto di lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di

versare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i contributi

assicurativi in misura corrispondente a quella che sarebbe stata la

normale retribuzione nel periodo che va dal licenziamento illegittimo

alla reintegrazione.

Egli premette che il rapporto assicurativo-previdenziale nasce al

momento della costituzione del rapporto di lavoro subordinato, ne segue

le vicende e si estingue con l'estinzione del rapporto di lavoro; che

nella ipotesi di illegittimo licenziamento, prevista dalla predetta

norma che assicura la c.d. tutela reale, il rapporto di lavoro non si

interrompe per l'arco di tempo compreso tra il licenziamento e la

pronuncia giudiziale di illegittimità del licenziamento e conseguente

reintegrazione, sicché ne dovrebbe logicamente conseguire, a parere

dello stesso retnittente, la persistenza del rapporto

assicurativo-previdenziale e dello stesso obbligo contributivo del

datore di lavoro.

Invece, il citato art. 18 della legge n. 300 del 1970, per il

suddetto periodo prevede, a favore del lavoratore, solo il risarcimento

del danno del quale specifica l'ammontare minimo in cinque mensilità,

lasciando al giudice del relativo giudizio la determinazione del

massimo, mentre prevede il ripristino della retribuzione solo per il

periodo successivo all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro.

Lo stesso Pretore ricorda la giurisprudenza della Corte di

cassazione, sia in materia di risarcimento danni da licenziamento

illegittimo, sia in materia di determinazione della misura della

contribuzione riferentesi a ciò che il lavoratore riceve in dipendenza

della prestazione di lavoro ed in ogni caso, ad una somma che non può

essere inferiore alla retribuzione comunque dovuta. Rileva che nella

fattispecie trattasi di risarcimento di danno liquidato in misura

inferiore all'ammontare delle retribuzioni spettanti per il periodo di

durata della sospensione del rapporto di lavoro (nove mensilità, al

posto di diciassette mensilità) e ritiene, quindi, che sussista

disparità di trattamento (art. 3 Cost.) nei confronti del lavoratore

licenziato per giusta causa o giustificato motivo, il quale, oltre

all'indennità di disoccupazione (artt. 3, 37, 45 del R.D.L. 4 ottobre

1935, n. 1827, e artt. 2, 3, 6, 27 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636),

ha diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa da parte

dell'I.N.P.S. per tutto il periodo per il quale gli spetta l'indennità

(art. 10, d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818) ed anche rispetto al

lavoratore la cui reintegrazione nel posto di lavoro sia potuta

avvenire cosl' sollecitamente da assicurare, con il danno liquidato,

anche le retribuzioni dovute per il periodo dell'abusivo allontanamento

dal posto di lavoro. Ritiene, inoltre, che sussista anche la violazione

dell'art. 38 Cost. in quanto risulta leso il precetto della tutela

previdenziale del lavoratore.

2. - La questione non è fondata.

La Corte rileva che l'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto

dei lavoratori) prevede, anzitutto (primo comma), che il giudice, con

la sentenza con cui dichiara la inefficacia del licenziamento, intimato

ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 o annulla il

licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero

ne dichiara la nullità a norma della stessa legge, ordina al datore di

lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro; ed inoltre

(secondo comma), che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno

subito per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o

l'invalidità o sia stata dichiarata la nullità nella misura minima di

cinque mensilità di retribuzione, determinata ai sensi dell'art. 2121

cod. civ.; ed, infine, che, nel caso in cui il datore di lavoro non

ottemperi alla sentenza che dispone la reintegrazione, il lavoratore ha

diritto alle retribuzioni dovute in virtù del rapporto, dalla data

della sentenza a quella della reintegrazione.

Ora, sia i giudici di merito che la Corte di cessazione ritengono

che:

a) a seguito e per effetto dell'introduzione, da parte del

legislatore del 1970, del principio della cd. stabilità reale, il

licenziamento, poi ritenuto illegittimo, interrompe la prestazione del

lavoro ma non il rapporto di lavoro con la conseguenza che non viene

meno nemmeno il rapporto assicurativo;

b) la reintegrazione ordinata dal giudice ripristina la situazione

anteriore al licenziamento anche per quanto riguarda la prestazione,

che riprende vigore una volta eliminata la parentesi dell'illegittimo

atto di recesso;

c) per il periodo tra il licenziamento e la reintegrazione, il

danno risarcito (cosl' qualificato, attesa la possibilità del

verificarsi di più ipotesi non tutte omogenee, sebbene riconducibili

ad una sanzione risarcitoria dotata di una attitudine plurifunzionale)

si identifica anzitutto con quanto il lavoratore avrebbe avuto diritto

di percepire in forza dell'obbligazione propria del rapporto, cioè

anzitutto con la retribuzione, fatti salvi, però, il maggior danno da

provarsi dal lavoratore e l'aliunde perceptum dal lavoratore,

detraibile, se provato dal datore di lavoro;

d) per il periodo di tempo che va dal provvedimento di

reintegrazione alla effettiva ripresa del lavoro, sono dovute

specificamente le retribuzioni.

Pertanto, in tale situazione, siccome il licenziamento illegittimo

non produce la cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, del

rapporto assicurativo-previdenziale ad esso collegato, e siccome anche

per il periodo compreso tra il licenziamento ed il provvedimento di

reintegrazione sono dovute le retribuzioni, sia pure comprese nel danno

liquidato, e sussiste la possibilità che sia coperto tutto il periodo

di sospensione della prestazione del lavoro avendo la norma di

previsione determinato solo il minimo del danno risarcibile e non il

massimo, non può assolutamente affermarsi che non sussista l'obbligo

contributivo del datore di lavoro.

L'eventualità di una determinazione del danno in misura diversa

dall'intero ammontare delle retribuzioni non dipende dalla norma di

previsione che ha lasciato al giudice la determinazione del massimo del

danno, con la possibilità che siano comprese tutte le retribuzioni ed

anche i contributi omessi, ma solo dall'oggetto della domanda del

lavoratore o dalla sentenza riparatrice.

La stessa determinazione del minimo, che questa Corte ha già

ritenuto costituzionalmente legittima (sent. n. 178 del 1975), può

comprendere anche una parte delle retribuzioni dovute se risultano

essere di entità inferiore alle cinque mensilità, o tutte le

retribuzioni se il loro ammontare coincide con le cinque mensilità

liquidate.

3. - Non sussiste quindi, la denunciata violazione dell'art. 3

Cost. nei confronti del lavoratore illegittimamente licenziato, per il

quale la sospensione della prestazione duri meno di cinque mesi,

potendo, in ogni caso, il lavoratore ottenere tutte le retribuzioni per

il periodo di sospensione della prestazione. E nemmeno sussiste nei

confronti del lavoratore licenziato per giusta causa, che può ottenere

l'indennità di disoccupazione in quanto la sua situazione non è

identica né omogenea a quella del lavoratore licenziato senza giusta

causa o giustificato motivo perché mentre per il primo il rapporto di

lavoro si estingue, per l'altro, invece, il rapporto di lavoro non

cessa ma solo è interrotta la prestazione del lavoro.

Né sussiste la denunciata violazione dell'art. 38 Cost. in quanto,

come si è detto, non essendo venuto meno il rapporto di lavoro, non si

è estinto nemmeno il rapporto assicurativo-previdenziale ad esso

collegato ed il conseguente obbligo contributivo del datore di lavoro.

E ciò tanto più che, specie ai fini previdenziali, la retribuzione,

nella moderna concezione del rapporto di lavoro, non è più il

corrispettivo della prestazione di lavoro ma ha natura di salario

previdenziale ed, in un certo senso, alimentare, comprensiva di tutto

ciò che al lavoratore è corrisposto in dipendenza del rapporto di

lavoro (art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153).

Pertanto, nei sensi suddetti, va dichiarata l'infondatezza della

sollevata questione di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970,

n. 300, sollevata dal Pretore di Varese con la ordinanza in epigrafe,

in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost..

Cosl' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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