Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/11/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7 e

18, comma primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela

della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)

promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Parma il 23 ottobre e

il 22 novembre 1976, dal Pretore di Treviso il 18 dicembre e il 27

novembre 1976, dal Pretore di Parma il 1 dicembre 1976 e dal Pretore di

Treviso l'11 agosto 1977, rispettivamente iscritte ai nn. 739 e 758

del registro ordinanze 1976 ed ai nn. 38, 39, 57 e 468 del registro

ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 31, 44, 66, 80, 87 e 334 del 1977.

Visti gli atti di costituzione di Bombardieri Gianni, della s.n.c.

Dal Negro Teodomiro e di Faraoni Franca;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avv. Luciano Ventura, per Bombardieri Gianni e per Faraoni

Franca.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ricorso, depositato il 1 e notificato l'8 luglio 1976,

Gianni Bombardieri chiese in via principale dichiararsi illegittimo -

tra l'altro per mancata affissione del codice disciplinare nell'unità

di lavoro cui era addetto - il licenziamento intimatogli dalla datrice

s.p.a. Alivar con lettera 31 maggio dello stesso anno e per l'effetto

condannare la medesima a reintegrarlo nel posto di lavoro e a

risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari a cinque

mensilità di retribuzione globale, in via subordinata dichiarare

insussistente la contestata giusta causa di recesso e condannare la

Alivar al pagamento, in favore di esso ricorrente, della retribuzione

per il periodo 1-15 giugno, nonché della indennità sostitutiva del

preavviso nella misura di due mesi e mezzo di retribuzione, con ogni

conseguente effetto sulle indennità periodiche e di fine rapporto. Nel

contraddittorio della Alivar, costituitasi con memoria depositata il 6

agosto 1976, l'adito Pretore di Parma, in funzione di giudice del

lavoro, con ordinanza pronunciata il 23 ottobre 1976 (notificata l'8 e

comunicata l'11 ' del successivo mese di novembre, pubblicata nella G.

U. n. 31 del 2 febbraio 1977 e iscritta al n. 739 R.O. 1976), giudicò

rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3

Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma

primo l. 20 maggio 1970 n. 300, in quanto non sia applicabile ai

licenziamenti disciplinari, sul riflesso che il principio di

uguaglianza sarebbe violato dall'art. 7, se interpretato nel senso,

prospettato dalla giurisprudenza della Sezione Lavoro della Corte di

Cassazione, che "nessuna delle disposizioni dell'art. 7 (e, quindi,

neanche la disposizione di cui al primo comma di tale articolo, che si

assume nella specie violata) sia applicabile ai licenziamenti

disciplinari, con la conseguenza che le garanzie, da tali disposizioni

assicurate al lavoratore in caso di adozione di sanzioni disciplinari,

non sarebbero applicabili al licenziamento disciplinare, che

costituisce indubbiamente la più grave di tali sanzioni".

1.2. - Avanti la Corte si è costituito per il Bombardieri l'avv.

Luciano Ventura giusta delega in margine all'atto, depositato il 21

febbraio 1977, con il quale ha concluso per la dichiarazione di

fondatezza della proposta questione ponendo in particolare rilievo che

il licenziamento per violazione degli obblighi propri del lavoratore

subordinato non differisce - nel contenuto, nelle finalità, nel

rispetto del canone giuridico della proporzionalità tra infrazione e

sanzione - da un provvedimento disciplinare e pertanto non merita

diversa disciplina. Il Presidente del Consiglio dei ministri non è

intervenuto.

2.1. - Con ricorso, depositato il 13 e notificato il 18 del mese di

maggio 1976 alla datrice ditta Concari dott. Piero, il geom. Livio

Sartori chiese dichiararsi illegittimo o comunque invalido il

licenziamento intimatogli il 7 aprile 1976 e, di conseguenza,

condannarsi la ditta, poi costituitasi con memoria depositata l'11 '

giugno 1976, al ripristino del rapporto di lavoro e al risarcimento dei

danni sofferti e alla corresponsione degli interessi. Con ordinanza

pronunciata il 22 novembre 1976 (notificata il successivo 25 e

comunicata il 2 dicembre, pubblicata nella G. U. n. 44 del 16 febbraio

1977 e iscritta al n. 758 R.O. 1976), l'adito Pretore di Parma, in

funzione di giudice del lavoro, giudicò rilevante e non manifestamente

infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, commi primo, secondo e quinto

l. 20 maggio 1970 n. 300, in quanto inapplicabili ai licenziamenti

disciplinari: rilevante in quanto l'inadempimento del lavoratore, posto

a base del licenziamento, sarebbe - in quanto motivato da colpa del

medesimo - da qualificare licenziamento disciplinare, regolato

dall'art. 7 che sostituirebbe di diritto l'art. 68 cap. C.C.N.L. 1

gennaio 1973 per i dipendenti delle imprese edili e affini, che

giustificherebbe, ad avviso della ditta datrice, l'automatica

risoluzione del rapporto di lavoro provocata dal fatto addebitato; non

manifestamente infondata per le ragioni esposte nella ordinanza 23

ottobre 1976 (supra l. 1), cui il giudice "a quo" aggiunse che la

diversità di trattamento non è giustificata dalla non omogeneità

ontologica tra licenziamento e le altre sanzioni disciplinari in quanto

"le garanzie di cui all'art. 7 dello Statuto sono dettate in funzione

della tutela del lavoratore assoggettato all'esercizio del potere

disciplinare del datore di lavoro e non pare perciò ragionevole

escluderne l'applicabilità nel caso in cui venga adottata,

nell'esercizio di tale potere, la più grave delle sanzioni

disciplinari".

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1. - Miatto Maria, essendo stata licenziata sotto la data del 19

maggio 1976, chiese costituirsi il collegio di conciliazione e

arbitrato previsto dall'art. 7, comma sesto, l. 20 maggio 1970 n. 300,

ma la datrice s.n.c. Dal Negro Teodomiro non solo non procedé alla

designazione del proprio arbitro, ma, a sensi dello stesso art. 7,

comma settimo, adì il Pretore di Treviso, in funzione di giudice del

lavoro, per la dichiarazione di legittimità del licenziamento intimato

alla lavoratrice, comecché adottato per giusta causa o giustificato

motivo. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la Miatto chiese ordinarsi alla

datrice di reintegrarla d'urgenza nel posto di lavoro e di

corrisponderle la retribuzione non erogatale dal 23 febbraio 1976 alla

data della ordinanza e, in subordine, alla data del licenziamento. Il

Pretore, con ordinanza pronunciata il 27 novembre 1976 (comunicata il 4

dicembre e notificata il 15 gennaio 1977, pubblicata sulla G. U. n. 80

del 23 marzo 1977 e iscritta al n. 39 R.O. 1977), giudicò rilevante e

non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 e segnatamente

del comma settimo ultima parte l. 20 maggio 1970 n. 300: rilevante

perché il provvedimento di reintegrazione, cui, in sede di cognizione

sommaria, non potrebbe pervenirsi in considerazione dei complessi

accertamenti tecnici resi necessari dall'apprezzamento delle ragioni di

merito addotte dalle parti, potrebbe essere adottato se, in contrasto

con l'orientamento giurisprudenziale della Sezione Lavoro della Corte

di Cassazione, l'art. 7 l. 300/1970 fosse applicato ai licenziamenti

disciplinari ovvero se l'art. 7, interpretato così come inteso dalla

Cassazione, fosse ritenuto incostituzionale; non manifestamente

infondata 1) non solo perché ad una sanzione, che, come il

licenziamento, implica la perdita del costo di lavoro, non si

applicherebbe l'art. 7 comma settimo - a tenor del quale le sanzioni

disciplinari sono sospese sino alla definizione del giudizio le quante

volte il datore di lavoro, come nella specie, adisca il giudice e la

sanzione disciplinare viene di conseguenza sospesa per la durata del

giudizio - che pur si applica ad altre sanzioni disciplinari meno

gravi, II) ma anche perché non agevole è l'accertamento, in concreto,

della gravità delle mancanze del lavoratore, e, III) infine, perché

l'art. 7 somministrerebbe al lavoratore mezzi di difesa più efficienti

di quelli previsti dagli artt. 2 e 7 l. 15 luglio 1966 n. 604, che si

limitano l'uno a conferirgli la facoltà di interpellare la controparte

sui motivi del licenziamento e l'altro a prevedere la possibilità, per

il lavoratore, di promuovere il tentativo di conciliazione presso

l'ufficio provinciale del lavoro, cui per un verso non è il lavoratore

tenuto a parteciparvi e per altro verso non seguirebbe la sospensione

dell'intimato licenziamento.

3.2. - Avanti la Corte si sono costituiti per la s.n.c. Dal Negro

gli avv.ti Paolo Pantaleoni e Rosario Flammia, in virtù di mandato ad

litem 7 gennaio 1977 per notar Spinelli di Treviso (rep. n. 25395),

deducendo, con la memoria depositata il 23 febbraio 1977,

l'inammissibilità dell'incidente oggetto del quale sarebbe la

interpretazione di una disposizione avente forza di legge ordinaria,

della quale la Cassazione ha per giunta reputato manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale che ne

originerebbe, e soggiungendo che, se fossero esatte le argomentazioni

del giudice "a quo", si perverrebbe alla conclusione, sempre ad avviso

della parte costituita paradossale, di ritenere affetta da

illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24

Cost., anche la disciplina dei licenziamenti di cui alla l. 604/1966,

dal momento che i vizi d'incostituzionalità per mancata applicazione

dell'art. 7 ai licenziamenti c.d. disciplinari sono stati dedotti dal

Pretore di Treviso sulla base del raffronto in parte qua tra le leggi

del '66 e del '70. Il Presidente del Consiglio dei sinistri non ha

spiegato intervento.

4.1. - Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 23 settembre

1976, Leone Pietro chiese al Pretore di Treviso: "nel merito: Accertato

che il rapporto di lavoro tra il sig. Leone Pietro e la Ditta Filatura

San Lorenzo S.p.a. era un rapporto definitivo e a tempo indeterminato e

quindi che la volontà espressa dalla ditta con lettera 27-7-1976,

diretta a troncare il rapporto di lavoro, ha valore di lettera di

licenziamento, dichiararsi inefficace il licenziamento stesso per la

mancata comunicazione dei motivi e in ogni caso invalido per mancanza

di una giusta causa o di un giustificato motivo, condannarsi

conseguentemente la Filatura San Lorenzo S.p.a., in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del sig. Leone

Pietro nel proprio posto di lavoro, condannarsi inoltre la Filatura San

Lorenzo S.p.a. al risarcimento dei danni subiti dal sig. Leone Pietro

nella misura che verrà quantificata e comunque non inferiore a 5

mensilità, e, in caso di mancata riassunzione, a corrispondere al

ricorrente la retribuzione dalla data della sentenza a quella della

reintegrazione". Nel contraddittorio della datrice, che si oppose alla

domanda dando atto di occupare più di trentacinque dipendenti, l'adito

Pretore, in funzione di giudice del lavoro, escluso che nella specie

ricorressero gli estremi del rapporto a termine o del lavoro in prova,

e premesso che il licenziamento per scarso rendimento (come quello

nella specie intimato), collegandosi alla inosservanza da parte del

lavoratore dell'obbligo di usare la diligenza richiesta dalla natura

della prestazione, costituisce licenziamento disciplinare, con

ordinanza pronunciata il 18 dicembre 1976 (comunicata il successivo 31

e notificata il 15 gennaio 1977, pubblicata nella G. U. n. 66 del 9

marzo 1977 e iscritta al n. 38 R.O. 1977), giudicò rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. 300/1970 nella

parte in cui l'applicabilità dei commi secondo, terzo e quinto dello

stesso ai licenziamenti disciplinari era da ritenersi esclusa, sulla

base della motivazione svolta nella ordinanza 27 novembre 1976 (supra

3.1.).

4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

5.1. - Con sentenza 7 giugno 1976 depositata il successivo 2 luglio

il Pretore di Borgo Val di Taro, in funzione di giudice del lavoro,

seguendo l'orientamento giurisprudenziale in virtù del quale anche al

licenziamento è applicabile l'art. 7 l. 300/1970, aveva dichiarato

l'illegittimità del licenziamento, intimato a Faraoni Franca dalla

datrice Ditta Solange di Patrizzi Santina, con la conseguente

reintegrazione della medesima nel posto di lavoro e condannato la

datrice al risarcimento dei danni sofferti dalla Faraoni sulla premessa

che nella specie non erano stati osservati i vari momenti della

procedura prevista dall'art. 7 (affissione delle sanzioni ecc.).

Con ordinanza emessa il 1 dicembre 1976 (notificata il successivo

29 e comunicata il 10 gennaio 1977, pubblicata nella G. U. n. 87 del 30

marzo 1977 e iscritta al n. 57 R.O. 1977), il Tribunale di Parma

(Sezione per le controversie di lavoro), al quale la Ditta Solange

aveva proposto appello con ricorso depositato il 27 luglio 1976,

giudicò rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli

artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 7, commi primo, secondo e quinto, nonché 18 comma primo l. 300/

1970 in quanto quest'ultimo non prevede anche la invalidità e

inefficacia dei licenziamenti disciplinari intimati senza l'osservanza

prevista dall'art. 7. Dimostrata la correttezza della interpretazione

dell'art. 7 intesa a dirlo inapplicabile ai licenziamenti disciplinari,

e negata l'idoneità dell'art. 24 Cost. a fungere da parametro per

riferirsi la norma ai soli procedimenti giudiziali, il giudice "a quo"

richiamò gli artt. 2 e 3, il primo perché la disciplina normativa,

così come interpretata, sacrifica diritti inviolabili della persona

entro la formazione sociale della comunità di lavoro, e il secondo

perché non risponde al canone di eguaglianza una normativa che non

riserva per la sanzione più grave del licenziamento garanzie previste

per le altre sanzioni; per quel che attiene alla rilevanza, la ravvisò

nella natura disciplinare del licenziamento precisando che la Corte

veniva adita non già per risolvere un dubbio interpretativo, bensì

per provocare, traverso l'individuazione del significato delle

disposizioni impugnate, il controllo di legittimità sulle medesime.

5.2. - Avanti la Corte si è costituito per la Faraoni, giusta

delega in margine all'atto depositato il 15 aprile 1977 l'avv. Luciano

Ventura concludendo per l'accoglimento della questione sulla base delle

riassunte motivazioni del Tribunale di Parma. Il Presidente del

Consiglio dei ministri non ha spiegato intervento.

6.1. - Con ricorso depositato il 27 novembre 1976, di cui non è

agli atti la copia notificata alla datrice Ditta Panto s.a.s. Industria

Serramenti, Bruno Dal Col chiese dichiararsi inefficace il

licenziamento intimatogli perché privo di giusta causa e giustificato

motivo e condannarsi la datrice a riammetterlo in servizio ex art. 18

l. 300/1970, previa assunzione di prove per interpello e per testi. Nel

contraddittorio della Ditta, la quale, con memoria depositata il 5

febbraio 1977, aveva chiesto respingersi la domanda del ricorrente,

l'adito Pretore di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, assunto

l'interrogatorio libero delle parti ed escussi i testi e autorizzato il

ricorrente a modificare parzialmente le conclusioni nel senso della

richiesta di declaratoria d'illegittimità del licenziamento anche "per

violazione dell'art. 7 legge 300/1970", in relazione alla circostanza

che la datrice non aveva provveduto alla nomina del proprio

rappresentante in seno al collegio di conciliazione e arbitrato

promosso dal lavoratore ai sensi del comma sesto dell'art. 7, con

ordinanza emessa l'11 ' agosto 1977 (notificata il 30 e comunicata il

31 dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 334 del 7 dicembre

1977 e iscritta al n. 468 R.O. 1977) giudicò rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la

questione di legittimità costituzionale del ripetuto art. 7 nella

parte in cui non debba ritenersi applicabile anche ai licenziamenti

disciplinari, limitandosi a richiamare le precedenti due ordinanze

(supra 3.1.; 4.1.) nonché la ordinanza n. 119/ 1976 resa sulla

controversia tra l'Amm.ne provinciale di Treviso e l'INAIL, e negando

l'applicabilità dell'art. 17 C.C.N.L. 1 settembre 1973 della

categoria, il quale si limiterebbe a dire applicabile la procedura

delineata nell'art. 7 "nei casi dalla medesima previsti".

6.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

7. - Nella memoria depositata il 5 maggio 1982, comune

all'incidente iscritto al n. 739 R.O. 1976 (supra 1.), la difesa della

Faraoni e del Bombardieri, premesso che la inapplicabilità dell'art. 7

ai licenziamenti disciplinari è stata ribadita dalle Sezioni Unite

della Cassazione con sent. 28 marzo 1981 n. 1781 e che la l. 300/1970

tende a mutare progressivamente lo stato di subordinazione funzionale e

soggettiva del lavoratore in aderenza ad orientamenti già accolti

dalla giurisprudenza (Cass. 24 ottobre 1969 n. 3490, Giust. civ., 1970,

1, 211) sul tema della esclusione dell'associato da rapporti associati

e dalla giustizia amministrativa nel campo della irrogazione di

sanzioni disciplinari a impiegati pubblici, nega fondamento agli

argomenti addotti a confutazione della fondatezza delle proposte

questioni di costituzionalità perché 1) l'art. 7 incide sulla

situazione, come prima prospettata, nel senso che la giusta causa opera

con immediatezza ma nei limiti consentiti dall'assetto procedurale in

particolare previsto dai commi secondo, terzo e quinto dell'art. 7, e

II) la Cassazione ha affermato che il principio dell'immediatezza

condizionante validità e tempestività del licenziamento in tronco per

giusta causa deve essere inteso in senso relativo e può essere nei

casi concreti compatibile con un intervallo di tempo reso necessario

dall'accertamento (anche a mezzo di procedimento disciplinare) dei

fatti da contestare" (sent. 31 marzo 1969 n. 1065).

8. - Alla pubblica udienza del 5 maggio 1982, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Ventura ha ampiamente

illustrato le ragioni del Bombardieri e della Faraoni. Considerato in diritto :

9. - Sebbene il Pretore di Treviso, con le ordinanze 27 novembre

1976 e 11 agosto 1977, abbia coinvolto l'intero art. 7 l. 20 maggio

1970, n. 300 nel sospetto d'incostituzionalità per contrasto con gli

artt. 3 e 24 Cost., la motivazione delle due ordinanze individua

l'oggetto della censura nel solo comma settimo ("Qualora il datore di

lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli

dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno

al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha

effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la

sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del

giudizio").

Degli altri commi dell'art. 7 il primo è impugnato dal Pretore di

Parma con le ordinanze 23 ottobre e 22 novembre 1976 in riferimento

all'art. 3 e dal Tribunale di Parma con l'ordinanza 1 dicembre 1976 in

riferimento agli artt. 2 e 3, il secondo è impugnato dal Pretore di

Parma con l'ordinanza 22 novembre 1976 e dal Pretore di Treviso con

l'ordinanza 18 dicembre 1976 in riferimento all'art. 3, e dal Tribunale

di Parma con l'ordinanza 1 dicembre 1976 in riferimento agli artt. 2 e

3, il terzo dal Pretore di Treviso con l'ordinanza 18 dicembre 1976 in

riferimento all'art. 3, il quinto dai Pretori di Parma e di Treviso,

rispettivamente, con le ordinanze 22 novembre e 18 dicembre 1976 in

riferimento all'art. 3 e dal Tribunale di Parma in riferimento agli

artt. 2 e 3, di tal che i soli commi quarto, sesto e ottavo dell'art. 7

sono immuni da censura.

Infine, il Tribunale di Parma ha, con la ordinanza 1 dicembre 1976,

giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 2 e 3, non

manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 18

comma primo l. 20 maggio 1970, n. 300.

Tale essendo la sostanza dei sei procedimenti incidentali, se ne

appalesa più che opportuna la riunione.

10.1. - Nella pendenza degli or riuniti procedimenti avanti questa

Corte, la disputa sulla estensione, ai licenziamenti disciplinari,

dell'art. 7 nella sua interezza ha trovato, al livello

d'interpretazione, quell'assetto unitario di cui nel biennio 1976-77

era priva perché l'ufficio giudiziario, cui compete il magistero della

nomofilachia, componendo contrasti che sui limiti della

incompatibilità tra i due corpi di norme si erano avvertiti anche in

seno alla stessa Corte di Cassazione, ha negato che tra le sanzioni

relative a infrazioni disciplinari, per le quali è dettato l'art. 7,

sia da annoverare il licenziamento e, così rescrivendo, si è

affiancato alla opinione di parte della dottrina. Più precisamente, le

Sezioni Unite, con sent. 28 marzo 1981 n. 1781, pur riconoscendo che le

innovazioni contenute nell'art. 7 "apprestano in definitiva al

lavoratore una tutela più efficace di quella predisposta per i

licenziamenti individuali con la legge n. 604 del 1966" (constatazione

ribadita dalla Sez. Lav. 25 novembre 1981 n. 6269), hanno enunciato il

principio di diritto che "il licenziamento intimato per inadempimento o

mancanza del lavoratore è assoggettato alla disciplina contenuta

nell'art. 2119 cod. civ. e nella legge 15 luglio 1966 n. 604, a meno

che non sia applicabile all'atto una diversa disciplina (legislativa,

collettiva o validamente posta dallo stesso datore di lavoro) la quale,

oltre ad includerlo fra le sanzioni disciplinari, lo sottoponga al

regime giuridico per queste previsto dall'art. 7 legge 20 maggio 1970

n. 300 o da altra fonte equipollente", perché il giudice di merito,

che aveva reso la sentenza cassata, "avendo constatato che l'attrice

venne licenziata per giustificato motivo soggettivo, ha senz'altra

indagine ravvisato nella vicenda l'applicazione di una sanzione

disciplinare ed ha di questa dichiarato l'invalidità per contrasto con

le disposizioni di cui ai primi tre commi dell'art. 7 della citata

legge n. 300", ma hanno riservato al giudice di rinvio la verifica sul

se "nella specie occorra procedere anche all'applicazione

dell'ulteriore principio secondo cui la violazione delle prescrizioni

dell'art. 7 citato e di quelle integrative o validamente sostitutive di

esse rende nullo il licenziamento che sia da considerare sanzione

disciplinare".

10.2. - Niun dubbio che nel procedere allo scrutinio di

costituzionalità dei commi primo, secondo, terzo, quinto, settimo

dell'art. 7 sia questa Corte tenuta a prendere le mosse dal principio

di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, ma non meno

certo si è che non la vincola né le somministra, nel merito, utili

dati di convinzione l'apprezzamento di manifesta infondatezza, cui è

addivenuta la Sez. Lav. con le sentt. 1) 20 gennaio 1977 n. 307,

fondata su ciò che l'uniformità di trattamento tra licenziamenti

disciplinari e licenziamenti che tali non sono sarebbe garantita dalla

l. 604/1966 e dall'art. 18 l. 300/1970, e II) 3 marzo 1979 n. 1351, per

la quale la contestazione e la discolpa del lavoratore sarebbero

previste anche dalla l. 604/1966 e i principi di eguaglianza e del

diritto al lavoro non sarebbero lesi dal ricorso all'uno o all'altro

complesso di garanzie procedurali, rispettivamente poste dalle ll.

604/1966 e 300/1970 a disciplina dei licenziamenti, dappoiché non

riesce arduo obiettare ad ambo le sentenze che la migliore

funzionalità delle difese assicurate ai lavoratori dall'art. 7

rispetto al trattamento fatto al diritto di difesa dei medesimi dalla

l. 604/1966 è stata, come si è già constatato, riconosciuta anche

dalle Sezioni Unite, e che il canone - audiatur et altera pars - è

realizzato, nel quadro disegnato nei commi secondo e terzo dell'art. 7,

prima della irrogazione della sanzione (in ipotesi del licenziamento)

disciplinare, laddove viene, a sensi della l. 604/1966 (non escluso

l'art. 7), attuato a licenziamento disposto e mandato ad esecuzione.

11.1. - Pertanto, questa Corte procede ad accertare se siano

conformi, oppur no, agli artt. 3, nonché - come ha sospettato il

Tribunale di Parma - 2 Cost. i commi primo ("Le norme disciplinari

relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali

ciascuna di essa può essere applicata ed alle procedure di

contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei

lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse

devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti

di lavoro ove esistano"), secondo ("Il datore di lavoro non può

adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore

senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo

sentito a sua difesa") e terzo ("Il lavoratore potrà farsi assistere

da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o

conferisce mandato"), interpretati come non estensibili alla sanzione

disciplinare del licenziamento, per la quale la normativa (legislativa,

collettiva o validamente posta dallo stesso datore di lavoro) si limiti

ad includere il licenziamento medesimo tra le sanzioni disciplinari e

non richiami espressamente il regime per queste previsto dall'art. 7 l.

300/1970.

La risposta affermativa deve essere data da chiunque ravvisi il

valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un Paese civile nella

coerenza tra le parti di cui si compone; valore nel dispregio del quale

le norme che ne fan parte degradano al livello di gregge privo di

pastore: canone di coerenza che nel campo delle norme di diritto è

l'espressione del principio di eguaglianza di trattamento tra eguali

posizioni sancito dall'art. 3.

Orbene, l'art. 7 comma primo ha sancito il principio fondamentale,

per il quale chi è perseguito per una infrazione, deve essere posto in

grado di conoscere l'infrazione stessa e la sanzione.

L'art. 7 commi secondo e terzo, poi, raccoglie il ben noto sviluppo

- ad un tempo socio-politico e giuridico formale - che ha indotto ad

esigere come essenziale presupposto delle sanzioni disciplinari lo

svolgersi di un procedimento, di quella forma cioè di produzione

dell'atto che rinviene il suo marchio distintivo nel rispetto della

regola del contraddittorio: audiatur - lo si ripete - et altera pars.

Rispetto che tanto più è dovuto per quanto competente ad irrogare la

sanzione è (non già - come avviene nel processo giurisdizionale - il

giudice per tradizione e per legge "super partes", ma) la una pars.

Una volta introdotta con i commi secondo e terzo l'osservanza del

contraddittorio tra datore e lavoratore quale indefettibile regola di

formazione delle misure disciplinari, l'escluderne il licenziamento

disciplinare sol perché la sua normativa non richiama l'art. 7 suona

offesa dell'art. 3 pur a prescindere dalla maggiore gravità del

licenziamento rispetto alle altre misure disciplinari. Né ad attingere

opposto avviso vale richiamare la tradizione legislativa o collettiva

caratterizzata dalla posizione di distinti principi per il

licenziamento e le altre misure disciplinari perché siffatta

tradizione, se può essere di qualche peso sul piano

dell'interpretazione, non è idonea a fare della l. 604/1966 (e

dell'art. 18 comma primo l. 300/1970) una norma di grado superiore, che

valga a porre in forse l'applicazione del canone di coerenza.

Così statuendo la Corte insiste nell'orientamento espresso con la

sent. 69/1982, con la quale ha giudicato illegittimo, per violazione

dell'art. 3, l'art. 99 u.c., r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del

fallimento) interpretato nel senso che sancisse l'inappellabilità

delle sentenze, rese in sede di opposizione allo stato passivo su

crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

Ovviamente il constatato contrasto tra i commi primo a terzo

dell'art. 7 e l'art. 3 Cost. esime dal verificare se anche l'art. 24

Cost. sia offeso dalla sinora dominante interpretazione dei commi primo

a terzo dell'art. 7.

11.2. - A parametri della denunciata incostituzionalità del comma

quinto ("In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del

rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano

trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che

vi ha dato causa") si prospettano gli artt. 2, 3 e 24 Cost., ma le

argomentazioni, con le quali i Pretori di Parma (ord. 22 novembre 1976)

e di Treviso (ord. 18 dicembre 1976) e il Tribunale di Parma (ord. 1

dicembre 1976) hanno sostenuto le impugnazioni, non convincono: non

l'art. 2 perché - quale che sia il significato da assegnarsi al

vocabolo "applicati" (emanati o mandati ad esecuzione) - i diritti

inviolabili del lavoratore sia come singolo sia nelle formazioni

sociali non sono vulnerati dalla mancata procrastinazione dell'initium

dell'una o dell'altra operazione, né l'art. 24 perché il comma quinto

non incide sul diritto del lavoratore, colpito da ogni e qualsiasi

sanzione disciplinare, di essere sentito a difesa avanti al giudice.

Le suesposte ragioni destituiscono di fondamento anche la censura

sollevata sulla base dell'art. 3 Cost.

11.3. - A giudizio del Pretore di Treviso l'inefficacia della

sanzione disciplinare (consecutiva alla mancata designazione, da parte

del datore, del rappresentante in seno al collegio di conciliazione e

arbitrato, di cui al comma sesto) e la sospensione della stessa per

tutta la durata del giudizio promosso dal datore negligente, ove non

siano estese ai licenziamenti disciplinari, provocherebbero la

violazione degli artt. 3 e 24, ma ambo le norme sono a torto evocate.

Invero il comma settimo, vuoi nel primo vuoi nel secondo periodo,

esibisce una sorta di astreintes mediante le quali il legislatore mira

a piegare l'intendimento, dal datore nutrito, di impedire la

costituzione del collegio di conciliazione e di arbitrato e di

indirizzare la controversia sulle rotaie della giustizia togata, sulle

quali è massima di comune esperienza che non corrano frecce di

qualsiasi colore: è una scelta di politica legislativa, che, se non

estesa al licenziamento disciplinare, non sbarra al lavoratore, che

siasi rivolto all'ufficio provinciale del lavoro e della massima

occupazione, la via del ricorso al presidente del tribunale di cui

all'art. 810 c.p.c. al fine di conseguire - malgrado la indifferenza

del datore - la integrazione del collegio.

Del tutto fuori luogo è il richiamo dell'art. 24 perché la

sospensione legale dell'efficacia dell'atto, la cui eliminazione

rappresenta il petitum della domanda che il lavoratore intende

sottoporre al collegio di conciliazione e di arbitrato, incide non sul

diritto di difesa ma sulla posizione sostanziale di cui il lavoratore

medesimo pretende di essere titolare, né diversa è la diagnosi da

stilarsi in merito alla domanda giudiziale del datore, obietto della

quale altro non è che l'accertamento negativo della pretesa

sostanziale del lavoratore.

12. - Rimane l'impugnazione dell'art. 18 comma primo 1.300/1970,

mossa, sulla base degli artt. 2 e 3 Cost., dal solo Tribunale di Parma

il quale ha lamentato che, ove fossero accolte le censure appuntate ai

commi primo, secondo, terzo (nonché quinto e settimo), il lavoratore,

fatto ingiustamente segno di licenziamento disciplinare, non

conseguirebbe quella reintegrazione nel posto di lavoro che la

disposizione impugnata assicura al lavoratore licenziato nelle ipotesi

nella medesima elencate (inefficacia per inosservanza dei commi primo e

secondo dell'art. 2 l. 604/1966, nullità per insussistenza di giusta

causa o di giustificato motivo) e in siffatta discrepanza ha ravvisato

violazione degli artt. 2 e 3 Cost..

Fermo quanto già esposto sull'art. 2 (supra 11.2.), la violazione

dell'art. 3 si appalesa evidente ove si assuma a termine di paragone

idoneo a coglierla l'ipotesi descritta nell'art. 2 l. 604/1966,

accomunata alla vicenda in esame dalla natura formale delle due

violazioni, la cui constatazione non vieta che il giustificato motivo

sia successivamente comunicato al lavoratore con l'atto di

licenziamento, così come il provvedimento di licenziamento

disciplinare potrà essere rinnovato con il rispetto dei commi secondo

e terzo (non poco dubbia è invece la novellazione nel caso di

inosservanza del comma primo, ma è problema di natura interpretativa

che la Corte può pur esimersi dal risolvere).

Di contro, è da osservare che, una volta estesi i commi primo a

terzo ai licenziamenti disciplinari per i quali la normativa si limiti

ad includerli tra le sanzioni disciplinari senza l'espresso richiamo

dei ripetuti commi, la forza espansiva, di cui sono muniti testi

suscettibili di esprimere più ampia norma, estende l'art. 18 comma

primo alla fattispecie consecutiva alla pronuncia d'incostituzionalità

che si sta per emanare, e l'osservazione giova a preferire alla tecnica

della sentenza interpretativa di accoglimento l'altra della sentenza

interpretativa di rigetto della proposta questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 738 e 758 R.O. 1976, 38, 39,

57 e 168 R.O. 1977,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi primo,

secondo e terzo dell'art. 7 (sanzioni disciplinari) l. 20 maggio 1970,

n. 300 (norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,

della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di

lavoro e norme sul collocamento), interpretati nel senso che siano

inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi

non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa,

collettiva o validamente posta dal datore di lavoro;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 comma primo l. 20

maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con

ordinanza 1 dicembre 1976 del Tribunale di Parma;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del comma quinto dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., con ordinanze 22 novembre 1976

del Pretore di Parma, 18 dicembre 1976 del Pretore di Treviso e 1

dicembre 1976 del Tribunale di Parma;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del comma settimo dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con ordinanze 27 novembre 1976 e

11 agosto 1977 del Pretore di Treviso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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