Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. 27 L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. 10 12 15 A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge e' competente il pretore.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

10

con decorrenza dal 31 dicembre 2011

La L. 4 novembre 2010, n. 183, come modificata dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 32, comma 1-bis) che "In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011".

L. 28 giugno 2012, n. 92

12

La L. 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto (con l'art. 1, comma 39) che "Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge".

Corte Costituzionale

15

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 settembre - 14 ottobre 2020, n. 212 (in G.U. 1ª s.s. 21/10/2020, n. 43) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non prevede che l'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile".

Corte Costituzionale

27

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno - 18 luglio 2025, n. 111 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacita' di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento puo' essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato".

Testo vigente dal 24 luglio 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12006/2026

    30 aprile 2026

    In tema di impugnativa di licenziamento, la decadenza prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966 può essere impedita solo in presenza di una causa di forza maggiore, ossia di una forza esterna impeditiva in modo assoluto dell'esercizio del diritto, cui non può essere ricondotta l'incolpevole ignoranza, da parte del lavoratore, della cessione dell'azienda a terzi successivamente alla comunicazione del recesso per "cessazione dell'attività", la quale, ancorché idonea a rivelare l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto nella lettera di licenziamento, integra una mera difficoltà di valutazione dell'opportunità di impugnazione.

    Art. 6 · Art. 45 c.p. · Art. 428 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1584/2026

    23 gennaio 2026

    In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.

    Art. 6 · Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 26954/2025

    7 ottobre 2025

    Il termine perentorio di quindici giorni per l'esercizio del diritto potestativo di revoca del licenziamento, previsto dall'art. 5 della l. n. 23 del 2015, decorre dalla data di impugnazione del recesso datoriale, anche ove quest'ultimo abbia interessato una lavoratrice in gravidanza e indipendentemente dal fatto che, nell'impugnazione suddetta, non si dia conto della gestazione, sicché è irrilevante, ai fini dell'interruzione o sospensione di detto termine, la successiva produzione di documentazione concernente la gravidanza.

    Art. 6 · Art. 18 statuto dei lavoratori

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. interl. n. 23874/2024

    5 settembre 2024

    Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione lavoro con l’ordinanza interlocutoria n. 27483 del 27 settembre 2023) – hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli 3, 4, 32, 35, 11, 117 Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui, nel prevedere che «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, …», fa decorrere, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione dell’atto, anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.

    Art. 6

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 111/2025

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., l’art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione in forma scritta del licenziamento o in pendenza del termine di 60 giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. La disposizione, censurata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, è manifestamente irragionevole e lede, al contempo, il diritto al lavoro e alla sua tutela, anche giurisdizionale. Se, infatti, il termine per l’impugnazione del licenziamento è parte di uno speciale regime decadenziale – giustificato dalle esigenze di far emergere in tempi brevi il contenzioso sul recesso datoriale, tutelare l’affidamento del datore di lavoro sulla stabilizzazione degli effetti del licenziamento e garantire la speditezza del giudizio promosso per accertarne la legittimità – l’onere procedurale richiesto può tradursi, per il lavoratore che si trovi nella descritta condizione, in un ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale. Ciò può comportare, infatti, la perdita definitiva della possibilità di contrastare l’iniziativa datoriale, in contrasto con il diritto al lavoro, e con la sua tutela, anche giurisdizionale, non esistendo un rimedio tardivo attraverso il quale l’interessato, riacquistata la pienezza delle facoltà intellettive e volitive, possa far valere l’illegittimità dell’atto espulsivo. L’esigenza di effettività di tali garanzie costituzionali è ancora più pressante in ragione della particolare vulnerabilità del lavoratore incapace di intendere e volere, dal momento che non esiste nell’ordinamento una specifica misura a sua tutela e che il termine di 60 giorni potrebbe rivelarsi troppo breve affinché la sua condizione possa giungere in tempo utile a conoscenza delle istituzioni preposte per l’attivazione di misure che scongiurino la consumazione del diritto di impugnazione. La riconduzione a legittimità della disposizione censurata deve essere assicurata escludendo l’operatività dell’onere della previa impugnazione stragiudiziale, fermo lo sbarramento finale costituito dal complessivo termine massimo di 240 giorni per l’impugnazione giudiziale, dato dalla somma del termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e di quello di 180 giorni per il deposito del ricorso, anche cautelare, o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. (Precedenti: S. 25/2025 - mass. 46654; S. 3/2025 - 46571; S. 1/2025 - mass. 46621; S. 168/2023 - mass. 45730; S. 183/2022- mass. 44976; S. 125/2022 - mass. 44898; S. 133/2021 - mass. 43964; S. 212/2020 - mass. 43018; S. 194/2018 - mass. 40529; S. 258/2017 - mass. 41004; S. 155/2014 - mass. 37985; S. 322/2011- mass. 35971; S. 170/1999 - mass. 24678; S. 163/1993; S. 60/1991 - mass. 16921; S. 134/1985 - mass. 10875)

    Art. 6 Licenziamenti individuali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 212/2020

    Ha colpito questo articolo
    14 ottobre 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, è dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della società Auchan spa, in quanto nella procura speciale a margine delle deduzioni depositate non è indicato il nominativo dell'avvocato al quale la procura stessa è conferita. L'attribuzione del potere rappresentativo al legale non può ritenersi desumibile dalla circostanza che l'avvocato indicato nell'epigrafe dell'atto sia lo stesso che abbia certificato l'autenticità della sottoscrizione in calce alla procura del legale rappresentante della società, trattandosi di un soggetto cui non era stato conferito alcun mandato.

    Art. 669-bis c.p.c. · Art. 669-ter c.p.c. · Art. 700 c.p.c. · Art. 6 Licenziamenti individuali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 161/1987

    Questione infondata
    13 maggio 1987

    La norma di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 richiedendo la forma scritta per l'atto di impugnazione del licenziamento senza ulteriori specificazioni, piu` che imporre una forma vincolata, ha inteso assicurare il controllo in sede giudiziaria sull'osservanza del termine stabilito e l'idoneita` a rendere nota la volonta` del lavoratore di impugnare il licenziamento, ben potendo a tal fine il giudice utilizzare i consueti strumenti ermeneutici ed avvalersi dei normali poteri di valutazione ed apprezzamento; mentre la censurata evenienza di diverse interpretazioni giurisprudenziali e` connaturata all'attuale sistema giudiziario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6 legge 15 luglio 1966 n. 604, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e ss. Cost.).

    Art. 633 c.p.c. · Art. 634 c.p.c. · Art. 198 c.p.p. · Art. 6 Licenziamenti individuali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 24 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 2020 al 24 luglio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno - 18 luglio 2025, n. 111 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacita' di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento puo' essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato".

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art6 · fonte del testo

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