Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1975 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18,

secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei

lavoratori), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 aprile 1973 dal pretore di Senigallia nel

procedimento civile vertente tra Brocchi Vettese Antonio e la ditta

Nestplast, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;

2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1974 dal pretore di Desio nel

procedimento civile vertente tra Patricelli Antonietta e l'impresa

fratelli Dubini, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 24

aprile 1974;

3) ordinanza emessa il 25 marzo 1974 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Scalcione Alessandro e la società

Alitalia, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Patricelli Antonietta, di

Scalcione Alessandro e della società Alitalia, nonché gli atti

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

uditi l'avv. Luciano Ventura, per Patricelli, gli avvocati Spartaco

Spano e Luciano Ventura, per Scalcione, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da tale Brocchi

contro la ditta Nestplast, il pretore di Senigallia ha sollevato, in

riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 20

maggio 1970, n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori), nella parte in cui

fissa in cinque mensilità di retribuzione la misura minima del

risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto del

licenziamento dichiarato inefficace o invalido.

Osserva il giudice a quo che mentre l'art. 8 della legge n. 604 del

1966, avente una volta ampia portata, prevedeva, quale alternativa alla

riassunzione del prestatore di lavoro, "una indennità da un minimo di

cinque ad un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione",

configurando in sostanza tale indennità come una penale per

l'inadempimento, lo statuto dei lavoratori assicura oggi, in aggiunta

alla reintegrazione nel posto di lavoro, un'ulteriore risarcimento la

cui misura minima è ingiustificatamente fissata per legge, consentendo

in tal modo l'eventualità di un indebito arricchimento in favore del

prestatore di lavoro, con violazione del principio costituzionale

d'eguaglianza tra le varie categorie di cittadini.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 27 agosto 1973, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza della questione sollevata.

Osserva la difesa dello Stato che il giudice a quo erroneamente

presuppone che il legislatore, nel comminare una sanzione nei confronti

di chi abbia commesso un illecito civile, debba necessariamente fare

ricorso alla sanzione tipica del risarcimento danni, quale istituto

generale disciplinato dal codice civile, senza potervi apportare delle

deroghe, qualora ne ravvisi l'opportunità secondo un apprezzamento di

politica legislativa. Pertanto non è irrazionale che, innovandosi al

sistema previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed introducendosi

il principio della continuità giuridica del rapporto, limitatamente al

periodo che decorre dalla data della sentenza di primo grado, lo

statuto dei lavoratori preveda, per il periodo antecedente alla

sentenza, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno in una

misura minima predeterminata.

Tanto sia per sollevare il lavoratore da una prova che avrebbe

potuto rendere eccessivamente gravoso il processo, sia specialmente al

fine di indurre il datore di lavoro ad astenersi da atti rivolti alla

risoluzione illegittima del rapporto, in pregiudizio della parte più

debole, il cui interesse è stato ritenuto meritevole di particolare

tutela per ragioni di natura sociale.

2. - Nel corso di un procedimento promosso da Patricelli Antonietta

contro l'impresa fratelli Dubini, il pretore di Desio ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 18,

secondo comma, del c.d. statuto dei lavoratori, nella parte in cui

dispone che in ogni caso la misura del risarcimento non può essere

inferiore a cinque mensilità di retribuzione, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Premette in fatto il giudice a quo che l'attrice, assumendo

d'essere stata licenziata in tronco il 2 febbraio 1972 senza

provvedimento scritto, chiedeva, in un primo tempo, la dichiarazione

d'inefficacia del licenziamento e la reintegra nel lavoro con condanna

al risarcimento nella misura minima di legge, ed eccependosi dai

convenuti che con raccomandata dell'8 aprile 1972, previa revoca del

licenziamento, la lavoratrice era stata invitata a riassumere servizio,

ma non vi aveva provveduto, in un secondo tempo concludeva soltanto per

il risarcimento dei danni nella misura minima, mentre i convenuti

chiedevano d'essere ammessi a provare che l'attrice aveva trovato altro

lavoro già a partire dal febbraio del 1972.

Pertanto l'ordinanza di rimessione prosegue osservando che la norma

impugnata altera in maniera rilevante i principi vigenti in tema di

risarcimento danni (artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.), in considerazione

della condizione sociale del lavoratore che non consentirebbe, ai sensi

dell'art. 3 Cost., alcuna discriminazione. Inoltre contrasterebbe con

l'art. 24, secondo comma, Cost., perché vieta al datore di lavoro di

provare che il danno sofferto dal lavoratore sia inferiore al minimo

previsto per legge.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto del 13 maggio 1974, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della

questione sollevata.

La difesa dello Stato si riporta, per quanto attiene al principio

d'eguaglianza, alle argomentazioni già svolte in riferimento

all'ordinanza del pretore di Senigallia, ed osserva, relativamente alla

pretesa violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., che, secondo la

costante giurisprudenza della Corte costituzionale (da ultimo sentenza

n. 136 del 1972), la garanzia del diritto di difesa opera all'interno

del rapporto processuale, sicché è del tutto inconferente il richiamo

a tale principio costituzionale a proposito di una norma di diritto

sostanziale che determina in misura fissa e forfettaria l'ammontare

minimo del danno.

Si è costituita in giudizio la Patricelli Antonietta,

rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Ventura, con atto depositato

il 9 maggio 1974, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione.

La parte privata rileva che rientra nella discrezionalità politica

del legislatore di fissare in una misura minima predeterminata il

risarcimento del danno spettante al lavoratore illecitamente

licenziato, ove si osservi che l'intimazione di un licenziamento contra

legem costituisce un gravissimo inadempimento da parte del datore di

lavoro, perché colpisce alla radice il fondamentale interesse del

lavoratore al mantenimento di uno status da cui derivano stabilità

economica e sicurezza sociale. Al suddetto risarcimento deve esser

riconosciuta anche una funzione di penale, in relazione alla pluralità

di interessi connessi all'osservanza delle norme vigenti in tema di

stabilità d'impiego dei lavoratori.

3. - Nel corso di altro procedimento civile vertente tra Scalcione

Alessandro e la società Alitalia, il pretore di Roma ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 20

maggio 1970, n. 300, nella parte in cui riconosce al lavoratore il

diritto al risarcimento danni "in misura non inferiore a cinque

mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui

all'art. 2121 c.c.", ove sia stata accertata l'inefficacia o

l'invalidità del licenziamento. Osserva il giudice a quo che la norma

impugnata introduce un'indubbia deroga ai principi generali vigenti in

tema di obbligazione risarcitoria nascente da inadempimento

contrattuale, sia sul piano sostanziale, per ciò che attiene

all'esistenza e quantificazione del danno, sia sul piano processuale,

per quanto concerne l'onere della prova altrimenti gravante sul

creditore. Invero l'art. 18 dello statuto dei lavoratori sancisce il

principio dell'automatismo del danno risarcibile in misura non

inferiore a cinque mensilità di retribuzione.

Il suddetto trattamento di favore, operante sul piano sostanziale e

probatorio, può determinare un indebito arricchimento a favore del

lavoratore, sicché deve ritenersi violare il principio costituzionale

d'eguaglianza ed il diritto di difesa, garantiti dagli artt. 3, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

La norma impugnata sembra altresì ingiustificata ove si consideri

che, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il

risarcimento del danno in misura minima forfettizzata è previsto in

alternativa alla riassunzione del lavoratore, mentre secondo lo statuto

dei lavoratori esso spetta in ogni caso.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 28 ottobre 1974, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza della questione sollevata.

L'Avvocatura generale si riporta - a sostegno della sua richiesta -

alle argomentazioni sopra riassunte.

Si è costituito in giudizio Alessandro Scalcione, rappresentato e

difeso dall'avv. Spartaco Spano, con atto depositato il 26 ottobre

1974, chiedendo dichiararsi non fondata la questione prospettata.

Osserva la difesa della parte privata che la norma impugnata non è

affetta da vizi di illegittimità costituzionale, perché il regime

speciale che introduce è frutto di scelte politiche discrezionali,

ponderate e non irrazionali. Il meccanismo introdotto, infatti,

risponde all'esigenza di contemperare l'interesse collettivo con quello

dell'autonomia privata, prendendo atto che il licenziamento illegittimo

produce "in ogni caso" un danno per il lavoratore licenziato, come

dimostra l'esperienza; danno da liquidarsi in misura non inferiore a

cinque mesi di retribuzione. D'altronde non vi sarebbe ragione di

vietare al legislatore quanto è consentito all'autonomia privata,

ossia l'apposizione di clausole penali indipendenti dalla esistenza e

dalla prova del danno.

Si è altresì costituita in giudizio la società Alitalia,

rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Marazza, con atto depositato

il 24 ottobre 1974, chiedendo dichiararsi la fondatezza della questione

prospettata.

La difesa dell'Alitalia svolge a sostegno delle sue istanze le

seguenti argomentazioni: 1) la norma impugnata, mentre consente al

lavoratore la prova d'aver subito un danno maggiore di quello minimo

predeterminato, pone il datore di lavoro in condizione di inferiorità,

precludendogli di dimostrare la sussistenza di un danno minore; 2) in

materia di responsabilità da inadempimento contrattuale, non si

giustifica la disparità di trattamento tra le due parti; 3) la

previsione di una misura minima risarcitoria, se aveva ragion d'essere

secondo la legge n. 604 del 1966, avendo carattere alternativo alla

riassunzione, non trova giustificazione nel sistema previsto dallo

statuto dei lavoratori, ove il danno subito dovrebbe essere

sostanzialmente commisurato alla mancata retribuzione per il lasso di

tempo intercorrente tra il licenziamento illegittimo e la sentenza di

primo grado, atteso l'effetto reintegrativo di quest'ultima.

Con successive memorie le parti hanno sviluppato le rispettive

argomentazioni insistendo, alla pubblica udienza, nelle conclusioni

prese. Considerato in diritto :

1. - Attesa l'identità delle questioni prospettate i giudizi

possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o

meno con il principio d'eguaglianza e con il diritto di difesa (artt.

3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.) l'art. 18, secondo comma,

della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui attribuisce in

ogni caso al lavoratore illegittimamente licenziato il diritto al

risarcimento danni "in misura non inferiore a cinque mensilità di

retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 c.c.".

Le ordinanze di remissione censurano la norma impugnata in quanto

la deroga apportata ai principi vigenti in tema di risarcimento

impedisce al datore di lavoro di provare la minore entità, o

addirittura l'eventuale mancanza del danno.

La questione è infondata.

Il richiamo all'art. 24, secondo comma, della Costituzione appare

inconferente. Secondo la costante giurisprudenza della Corte la

garanzia costituzionale della difesa opera entro i limiti del diritto

sostanziale. Sicché in presenza di una disposizione che ricolleghi

automaticamente alla condotta illecita il risarcimento dei danni in una

misura minima predeterminata, non può aversi violazione del diritto di

difesa, ma, in ipotesi, eventuale illegittimità per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, ove essa attribuisca ingiusto ed

irrazionale privilegio ad una parte.

L'art. 18, secondo comma, dello statuto dei lavoratori, non

contrasta con l'art. 3 della Costituzione. La norma impugnata,

innovando al regime stabilito dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966,

n. 604, prevede che dalla sentenza di reintegra nel posto di lavoro

consegua, in caso di mancata ottemperanza del datore di lavoro,

l'obbligo di corrispondere al lavoratore anche le retribuzioni

dovutegli in virtù del rapporto di lavoro, dalla data della sentenza

fino a quella dell'effettiva reintegrazione. Per il periodo antecedente

alla sentenza, la riconosciuta invalidità del licenziamento comporta

invece una disciplina particolare: da un lato il rapporto non può

ritenersi estinto, sicché ai fini dell'anzianità va configurato come

mai interrotto; dall'altro il legislatore ha previsto la sanzione del

risarcimento danni, con la predeterminazione di un minimo. Da ciò

deriva che sulla misura del risarcimento potrà incidere - oltre il

limite di legge - quanto il lavoratore abbia in ipotesi guadagnato

impiegando altrimenti le proprie energie. La predeterminazione di un

risarcimento minimo, spettante in ogni caso di licenziamento invalido

od inefficace, costituisce una presunzione legale che, per essere

configurata in una misura realistica, in rapporto alle ipotesi più

frequenti e alla durata media dei procedimenti pretorili, non contrasta

con l'art. 3 della Costituzione, ma costituisce legittimo esercizio di

discrezionalità politica da parte del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d.

statuto dei lavoratori), nella parte in cui attribuisce in ogni caso al

lavoratore, il cui licenziamento sia stato dichiarato invalido od

inefficace, il diritto al risarcimento danni in misura non inferiore a

cinque mensilità di retribuzione, sollevata, in riferimento agli artt.

3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, con le

ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGT

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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