Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta e' tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo. Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali e' stabilita la trattenuta, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale e' stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si, rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati ed incompleti, sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge ((e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila)). I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8067/2026

    1 aprile 2026

    In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 St. lav., ai fini dell'obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, ex art. 23 l. n. 218 del 1952, occorre distinguere il caso del licenziamento nullo o inefficace, in cui, stante la natura dichiarativa della pronuncia, il datore di lavoro, oltre a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve corrispondere anche la quota contributiva a carico del lavoratore, che dunque ha diritto a percepire le retribuzioni a lui dovute a titolo risarcitorio al lordo di essa, dal caso di annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, oggetto di una sentenza costitutiva, in cui il datore di lavoro che corrisponda le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio tempestivamente rispetto al ripristino del rapporto per effetto della pronuncia giudiziale è, invece, legittimato a pagare il dovuto al netto della contribuzione a carico del lavoratore, relativa alle mensilità corrisposte, che sia da lui contestualmente versata agli enti di previdenza.

    Art. 23 · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 23 Accertamento imposte sui redditi · Art. 19 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Rassegna di marzo/aprile 2026, pp. 307, 308 ↗

Tutte le 20 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 314/1988

    Altra decisione
    17 marzo 1988

    A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito il l. 31 gennaio 1986, n. 11, spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, verificare alla stregua di esso (ed in particolare dell'art. 1, che detta una nuova disciplina in materia di ritardato o non completo versamento di contributi previdenziali) verificare se sia tuttora rilevante la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 23, l. 4 aprile 1952, n. 218, denunziato - in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost. - nella parte in cui dispone che il "datore di lavoro, che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore a quella dovuta", e` sempre obbligato al pagamento "di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, senza tener conto (e senza consentire che l'istituto previdenziale possa tener conto) delle ragioni dell'inadempimento e dell'elemento soggettivo del debitore".

    Art. 23 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 88/1974

    Questione infondata
    27 marzo 1974

    Non sono in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 23, 24, primo comma e 27 Cost., le norme di cui agli artt. 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218, 82 del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 e 16 del D.L.Lgt. 9 novembre 1945 n. 788 le quali stabiliscono, rispettivamente in materia di pensioni di invalidità e vecchiaia, di assegni familiari e di Cassa integrazione guadagni, che il datore di lavoro inadempiente all'obbligo del versamento dei contributi delle assicurazioni sociali è tenuto al pagamento, nei confronti dell'INPS, dei contributi evasi e di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, indipendentemente dalla effettiva sussistenza ed entità del danno e a prescindere dalla domanda giudiziale della parte interessata. Cfr.: sent. n. 76/1966.

    Art. 23 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 76/1966

    Questione infondata
    21 giugno 1966

    A differenza della comune disciplina del sistema assicurativo, nelle assicurazioni sociali obbligatorie, gli enti costituiti per tale previdenza non possono rifiutarla ad alcuno degli assicurati, neppure nei casi di inadempienza totale al dovere del versamento dei premi. Di conseguenza la sanzione prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, artt. 111, n. 2 e ult. co., e 112 (ora art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218) ha carattere amministrativo anche allo scopo di indurre i datori di lavoro a soddisfare tempestivamente i loro obblighi. D'altro canto, nell'ipotesi di abolizione della sanzione, o di dimostrata insufficienza di essa allo scopo, il legislatore non avrebbe altra via che quella di provvedere altre e più severe sanzioni di carattere penale, rendendo così ancora più onerosi gli obblighi a carico dei datori di lavoro. In relazione a tale funzione deve essere intesa anche la facoltà concessa all'Istituto di ridurre discrezionalmente la misura della sanzione, anche su proposta dell'obbligato all'amministrazione, accettata poi dalla controparte al fine di risolvere la controversia. È pertanto da ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme suddette, relative alla suddetta sanzione ed alla sua riduzione discrezionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 24 della Costituzione.

    Art. 23 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1952 al 15 gennaio 2000. 14 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… di procurare indebitamente a se' o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge tolto: o punito con la multa da lire 5000 a lire 50.000 aggiunto: e' punito, salvo che il fatto costituisca reato tolto: piu' graveaggiunto: , con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art23 · fonte del testo

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