Art. 19 statuto dei lavoratori — Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito:

  • a)LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 312 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE. delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unita' produttiva. (25) ((31)) Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. (16)
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312

16

Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che l'abrogazione di cui alla lettera a) e l'abrogazione parziale di cui alla lettera b) del presente articolo hanno effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Corte Costituzionale

25

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 23 luglio 2013, n. 231 (in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".

Corte Costituzionale

31

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 30 ottobre 2025, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 5/11/2025, n. 45), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".

Testo vigente dal 6 novembre 2025

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 156/2025

    Ha colpito questo articolo
    30 ottobre 2025

    La protezione data alle organizzazioni sindacali dallo statuto dei lavoratori si articola su due livelli, uno comune inerente alle garanzie di libertà, e un secondo livello promozionale, che implica una selezione basata sull’effettiva rappresentatività. Se al primo livello appartengono la tutela contro gli atti discriminatori (artt. 15 e 16), il divieto dei sindacati di comodo (art. 17) e la repressione della condotta antisindacale (art. 28), il secondo livello si concentra nel Titolo III dello statuto, ed è incardinato sull’art. 19, il che già segnala che la RSA è il volano della c.d. tutela rafforzata o privilegiata, per cui le norme di sostegno dell’azione sindacale nelle unità produttive ben possono essere riservate – in modo inderogabile, ossia senza disponibilità delle parti, pena il rischio che l’imprenditore possa influire sulla libera dialettica sindacale in azienda – a certi sindacati identificati mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalità. (Precedenti: S. 244/1996 - mass. 22694; S. 30/1990 - mass. 15529).Il criterio della firma del contratto è un congegno di verifica empirica della rappresentatività sindacale nel singolo contesto produttivo. Pertanto, esso non va inteso in senso formale, bensì quale indice di effettiva rappresentatività, manifestata attraverso quell’atto tipico dell’agire sindacale che è la stipulazione del contratto collettivo. Non è perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto, e nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina. Il criterio della sottoscrizione, applicato in termini assoluti, si presta infatti a deviazioni e abusi, potendo tradursi in una forma impropria di sanzione del dissenso, fino a scadere in un illegittimo accordo ad excludendum. Nel momento in cui il criterio della sottoscrizione dell’accordo applicato in azienda viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost. (Precedenti: S. 231/2013 - mass. 37357; S. 244/1996 - mass. 22694; S. 30/1990 - mass. 15529).La sottoscrizione, intesa non come mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma quale esito di una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto, corrisponde allo strumento di misurazione della forza di un sindacato, e di riflesso della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell’ordinamento sindacale, manifestando invero la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale. (Precedente: S. 244/1996 - mass. 22694).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 39 Cost., l’art. 19, primo comma, statuto lavoratori, nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La disposizione censurata dal Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, compromette il pluralismo sindacale, prestandosi a un esercizio strumentale del c.d. potere datoriale di accreditamento. La verifica dell’idoneità del criterio della trattativa a impedire ogni distorsione che possa falsarne la razionalità pratica, infatti, non è assicurata nell’ordinamento sindacale di diritto privato, al contrario di quanto accade nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato e nell’ordinamento interconfederale, dove la selezione degli interlocutori negoziali avviene in virtù di una misurazione oggettiva su base percentuale. Al contrario, nei rapporti sindacali di diritto privato esterni al sistema interconfederale, l’ammissione di un’associazione dei lavoratori alle trattative, e quindi alle prerogative del Titolo III dello statuto, è condizionata dalle scelte discrezionali della parte datoriale, con l’unico presidio della buona fede oggettiva ex art. 1337 cod. civ. nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, mentre la discrezionalità del datore di lavoro nella selezione dell’interlocutore negoziale è garantita come manifestazione della libertà del contraente. Ed è proprio nell’interstizio tra la libertà dell’impresa di trattare con chi vuole e il diritto del sindacato rappresentativo di accedere alle prerogative di legge si apre il vuoto di tutela, costituzionalmente illegittimo. Infatti, il criterio della trattativa non realizza la funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro effettiva rappresentatività, e si trasforma al contrario in un meccanismo di esclusione di soggetti effettivamente rappresentativi, non solo quando si nega formalmente l’accesso al tavolo negoziale a un sindacato pur altamente rappresentativo, ma anche ove gli si opponga una piattaforma inaccettabile e non negoziabile, ovvero si rifiuti l’apertura delle trattative con qualunque sigla; nel qual ultimo caso la lesione non viene inferta a una specifica associazione dei lavoratori, ma a tutte complessivamente, attraverso la compromissione dell’istituto della RSA. Dovendo individuare il parametro utile per la reductio ad legitimitatem, quello della rappresentatività comparativa su base nazionale – divenuta punto di riferimento dell’evoluzione normativa – appare pertinente e adeguato. Compete al legislatore un’organica riscrittura della disposizione censurata, affinché essa venga a delineare un assetto normativo capace di valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori).

    Art. 19 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 231/2013

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 2013

    Devono essere dichiarati inammissibili gli interventi adesivi spiegati - presenti giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale riuniti - dalla CGIL, FILCAMS di Milano e Provincia e dalla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) nonché l'intervento ad opponendum dell'Associazione Unione industriale della Provincia di Torino, perché tutti i soggetti sopra indicati non sono stati parti nei giudizi a quibus . Infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo . Nei giudizi da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in discussione, nessuna delle parti intervenute riveste l'anzidetta posizione di terzo legittimato a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte. - Sui limiti soggettivi di ammissibilità dell'intervento nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, tra le tante: ordinanze allegate alle sentenze n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001.

    Art. 19 statuto dei lavoratori

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  • Ordinanza n. 82/2014

    Questione inammissibile
    8 aprile 2014

    È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. b ), della legge 20 maggio 1970, n. 300, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 231 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua del censurato art. 19, primo comma, lett. b ), della legge n. 300 del 1970, v. la citata sentenza n. 231/2013.

    Art. 19 statuto dei lavoratori · Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 28 statuto dei lavoratori

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 6 novembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 2013 al 6 novembre 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 30 ottobre 2025, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 5/11/2025, n. 45), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".

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urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art19 · fonte del testo

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