Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo

comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1981 dal

Pretore di Bisceglie, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1981

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del

1982;

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Banca di Bisceglie;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Bisceglie, con ordinanza emessa il 14

ottobre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 18, primo comma, della

legge 20 maggio 1970, n. 300, limitatamente all'inciso "a norma della

legge stessa", in quanto esclude la tutela della reintegrazione nel

posto di lavoro e del risarcimento del danno nei casi di nullità del

licenziamento diversi da quelli previsti dalla legge 15 luglio 1966,

n. 604;

che innanzi alla Corte si è costituita la Banca di Bisceglie

S.p.A., che ha eccepito la inammissibilità della questione ed ha,

comunque, chiesto che la stessa venga dichiarata non fondata;

Considerato che questione identica, pur se riferita all'intero

testo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in riferimento alla

ipotesi di nullità del licenziamento per violazione dell'art. 15

della stessa legge, è stata dichiarata non fondata da questa Corte

con le sentenze nn. 204 del 1982 e 17 del 1987, in quanto "secondo

anche l'ormai costante indirizzo giurisprudenziale, l'art. 18 dello

Statuto dei lavoratori, nell'ambito della disciplina del rapporto di

lavoro, non è né speciale né eccezionale ma dotato di forza

espansiva che lo rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi

da quelli in esso contemplati e tuttavia ad essi però assimilabili

sotto il profilo della identità di ratio";

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili

nuovi tali da indurre a differenti conclusioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970,

n. 300, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di

Bisceglie con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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