Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1986 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 11,

legge 15 luglio 1966 n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), in

relazione agli artt. 18 e 35, legge 20 maggio 1970 n. 300, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 novembre 1977 dal Pretore di Pesaro sul

ricorso proposto da Mercatelli Domenico contro S.p.a. Central Gomme,

iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 25 marzo 1978 dal Pretore di Bassano del

Grappa sul ricorso proposto da Mantovani Giovanni contro Ditta Piccoli

Rino, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.250 dell'anno 1978;

3) ordinanza emessa il 21 giugno 1980 dal Pretore di Salò nel

procedimento civile vertente tra Lecchi Emanuela e Soliani Oreste,

iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 dell'anno 1980;

4) ordinanza emessa il 12 febbraio 1981 dal Pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Moran Gordon e Istituto Americano,

iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 dell'anno 1981;

5) ordinanza emessa il 28 maggio 1984 dal Pretore di Gualdo Tadino

nel procedimento civile vertente tra Facchini Enzo e Ditta La-ca,

iscritta al n. 1136 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto Americano nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1985 il Giudice relatore

Francesco Greco;

uditi l'avv. Aldo Aranguren per l'Istituto Americano e l'avvocato

dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A) Mercatelli Domenico ha impugnato dinanzi al Pretore di Pesaro il

licenziamento intimato gli dalla S.p.a. Centralgomme la quale, nel

complesso, occupa più di trentacinque dipendenti, con una sola unità

produttiva in Pesaro con meno di quindici dipendenti tra cui il

Mercatelli.

Il Pretore adito, con ordinanza 30 novembre 1977 (R.O. n. 147/78)

ha denunciato l'illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 11 della

legge 15 luglio 1966, n. 604, rilevando la disparità di trattamento

tra i lavoratori colpiti da licenziamenti ingiustificato, per i quali

si applicano le surrichiamate norme, e i lavoratori, anch'essi

ingiustificatamente licenziati, per i quali si applicano gli artt. 18 e

35 della legge n. 300/70, in punto di risarcimento danni, diversamente

disciplinato dalle norme citate, a seconda dei requisiti dimensionali e

strutturali dell'azienda del datore di lavoro.

Lo stesso Pretore, pur affermando di condividere l'interpretazione

di questa Corte, per cui nella fattispecie sottoposta al suo giudizio

sarebbe applicabile l'art. 8, legge n. 604 del 1966 e non gli artt. 18

e 35, legge n. 300/70, prospetta vari profili di disparità di

trattamento. E cioè :

a) anzitutto perché il lavoratore, illegittimamente licenziato,

ove siano applicabili le norme impugnate (artt. 8 e 11 legge n.

604/66) ha diritto al risarcimento del danno solo in mancanza di

riassunzione anziché congiuntamente alla reintegrazione nel posto di

lavoro, come previsto dall'art. 18 legge n. 300/70;

b) in ordine alla misura del risarcimento in quanto, mentre l'art.

18 citato prevede che il risarcimento sia dovuto nella misura minima di

cinque mensilità di retribuzione, senza alcuna predeterminazione

dell'ammontare massimo, l'art. 8, legge n. 604/66, pur prevedendo lo

stesso limite minimo, stabilisce poi anche un massimo, pari a dodici

mensilità, con l'effetto di impedire un adeguato ristoro del danno in

caso di inattività prodottasi per lunghi periodi;

c) infine, perché le misure minime e massime, cosi fissate dal

legislatore del 1966, sono correlate anche ad un ulteriore requisito

dimensionale, in quanto si riducono della metà nel caso di datori di

lavoro che occupino fino a sessanta dipendenti.

Secondo lo stesso Pretore remittente, la giustificazione del

diverso trattamento addotta da questa Corte (sentt. n. 55 del 1974 e

n. 189 del 1975) in punto di riassunzione, cioè la opportunità di non

gravare di oneri eccessivi le imprese di modeste dimensioni, non può

soccorrere in punto di risarcimento del danno in quanto, per questo

profilo, assume rilievo prevalente se non esclusivo, anziché la

potenzialità economica del danneggiante, l'entità del danno che è

identico per il lavoratore licenziato qualunque siano la struttura e la

dimensione dell'impresa da cui egli dipende.

Anche lo stesso criterio della potenzialità economica, ad avviso

del Pretore, sarebbe inapplicabile e comunque intrinsecamente

insufficiente, allorché si confrontino le posizioni dei dipendenti non

di imprese diverse ma di un'unica impresa che impieghi più di

trentacinque lavoratori, distribuiti in varie unità produttive, alcune

con più ed altre con meno di quindici addetti; in tal caso, la

rilevata disparità si produce in ragione della consistenza numerica

dell'unità produttiva di appartenenza e nonostante l'identità del

datore di lavoro, alla cui potenzialità economica deve aversi

riguardo.

Sulla rilevanza della questione il Pretore ha osservato che nel

giudizio a quo si doveva fare applicazione della meno favorevole

disciplina della legge n. 604/66 proprio in violazione dell'art. 3

della Costituzione.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 dell'anno 1978.

B) Il Pretore di Bassano del Grappa, con l'ordinanza emessa il 25

marzo 1978 (R.O. n. 295/78) nel procedimento promosso da Mantovani

Giovanni per l'impugnazione del licenziamento intimatogli da Piccoli

Rino, ha sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale degli

stessi artt. 8 e 11 della legge n. 604/66 nonché dell'art. 18 della

legge n. 300/70, ritenendoli in contrasto con l'art. 3 Cost..

Preliminarmente ha rilevato che, alla stregua della vigente

normativa, - secondo l'interpretazione fornitane in più occasioni

dalla Corte costituzionale, ai fini dell'affermazione della sua

legittimità (sentt. n. 81 e n. 131 del 1969, n. 55 del 1974 e nn.

152, 178 e 189 del 1975) - la disciplina della cosiddetta tutela reale

del posto di lavoro (art. 18, legge n. 300 del 1970) riguarda i

lavoratori appartenenti ad unità produttive con più di quindici

dipendenti, facenti parte o meno di un complesso aziendale con oltre

trentacinque lavoratori; la disciplina che prevede l'alternativa fra

riassunzione e risarcimento (art. 8, legge n. 604/66) opera per le

imprese con più di trentacinque dipendenti, limitatamente alle unità

produttive con non più di quindici addetti, ed, infine, tutta l'area

residua dei licenziamenti resta soggetta al disposto dell'art. 2118

cod. civ. che ammette il recesso ad nutum.

Ed ha, quindi, ritenuto che siffatto sistema importa un diverso

trattamento economico dei lavoratori arbitrariamente licenziati, nel

senso che quelli i quali prestano la loro opera presso un'impresa con

più di trentacinque dipendenti o presso un'unità produttiva con più

di quindici dipendenti, hanno diritto ad un risarcimento del danno pari

almeno a cinque mensilità di retribuzione senza che da tale importo

sia detraibile quanto essi, in attesa del provvedimento di

reintegrazione, abbiano guadagnato impiegando altrimenti le loro

energie lavorative mentre, quelli che hanno lavorato in imprese con

meno di trentacinque dipendenti o presso unità produttive con meno di

quindici hanno diritto ad un risarcimento che non potrà prescindere

dalla compensatio lucri cum damno e sono per di più gravati dall'onere

probatorio della sussistenza del danno, anche soltanto nei limiti di un

ammontare non superiore alle cinque mensilità di retribuzione.

Ad avviso del Pretore, a tale disciplina consegue la creazione di

un'area di privilegio o di disfavore per determinate categorie di

lavoratori, in forza della sola circostanza della consistenza numerica

del personale facente capo all'organizzazione di appartenenza, onde la

violazione del principio di uguaglianza.

In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo si limita

ad una mera affermazione dell'evidenza della stessa.

L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata con la Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'anno 1978.

C) Con ordinanza emessa il 21 giugno 1980 (R.O. n. 592/80),

il Pretore di Salò - adito da Lecchi Emanuela in sede di

impugnazione del licenziamento intimatole da Soliani Oreste - ha

sollevato, in accoglimento dell'eccezione proposta dal convenuto, la

questione di illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n.

300/70 nella parte in cui, in contrasto con l'art. 3 Cost., non opera

alcuna distinzione, quanto al regime del licenziamento illegittimo, tra

imprese articolate in più unità produttive ed imprese con struttura

unitaria.

Il Pretore ha rilevato, in primo luogo, che l'esame della

denunciata disposizione, da parte della Corte, non ha, in realtà,

finora investito in modo specifico la problematica proposta con

l'ordinanza da lui emessa, essendosi principalmente incentrato sul

punto della parità di trattamento dei lavoratori, senza particolare

riguardo alle varie posizioni dei datori di lavoro.

Valutando, invece, in quest'ottica specifica, il problema della

legittimità costituzionale dell'art. 35, della legge n. 300/70, egli

ha ritenuto di poter fondatamente dubitare della sua conformità al

principio di uguaglianza poiché la mancanza della suddetta distinzione

implica l'operatività del sistema di tutela reale del posto di lavoro,

introdotto dall'art. 18 della stessa legge, riguardo a datori di lavoro

le cui situazioni, viceversa, non sono assimilabili, proprio in

considerazione di quelle esigenze di fiduciarietà, economicità e

funzionalità produttiva ritenute rilevanti dalla Corte per affermare,

sotto altro aspetto, la legittimità costituzionale della medesima

norma.

Ad avviso del Pretore, sarebbe irrazionale, proprio in

considerazione di tali esigenze, assoggettare al detto sistema

l'impresa con un'unica unità produttiva avente più di quindici

addetti, ma meno di trentacinque, per escluderne, invece, sia la

piccola (con meno di quindici lavoratori) unità produttiva di una

grande impresa (con più di trentacinque dipendenti) sia la impresa che

impieghi più di quindici lavoratori complessivamente, ma meno di

trentacinque, distribuendoli, tuttavia, a differenza della prima, in

più unità produttive con meno di quindici addetti in diversi

territori comunali.

Il Pretore a quo ha poi sollevato d'ufficio - sempre con

riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di illegittimità

costituzionale dello stesso art. 35 nonché dell'art. 18 della legge n.

300/70 e degli artt. 8 e 11, legge n. 604/66, per la disparità di

trattamento che dette norme creano, fra lavoratori illegittimamente

licenziati, in ordine all'entità del risarcimento dei danni.

Le ragioni di tale censura sono sostanzialmente identiche a quelle

che sorreggono lo stesso dubbio di incostituzionalità avanzato dal

Pretore di Pesaro, con l'unica differenza, rispetto all'ordinanza

pronunciata da quest'ultimo giudice e di cui si è sopra riferito, che

qui gli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970 sono a loro volta

investiti dalla pronuncia di illegittimità.

La rilevanza di entrambe le esposte questioni è motivata con la

necessità di stabilire, pregiudizialmente all'esame della legittimità

o meno dell'impugnato licenziamento, quale sia esattamente la normativa

applicabile al rapporto di lavoro oggetto della controversia.

L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata con la Gazzetta Ufficiale n. 298 del 1980.

D) Con ordinanza emessa il 12 febbraio 1981 (R.O. n. 340/81) nel

procedimento promosso da Moran Gordon per impugnare il licenziamento

intimatogli dall'Istituto Americano e richiedere la tutela di cui

all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, il Pretore di Firenze,

accertato che detto istituto aveva alle proprie dipendenze meno di

sedici lavoratori, sicché nella fattispecie non sarebbe stata

concepibile l'invocata tutela giusto il disposto dell'art. 35 della

stessa legge né, a maggior ragione, quella di cui all'art. 8 della

legge n. 604/66, il cui art. 11 prevede, per l'operatività della legge

stessa, il più elevato limite numerico dei trentacinque dipendenti, ha

sollevato, ritenendola per tali ragioni rilevante, la questione di

incostituzionalità del primo e del secondo comma del citato art. 35

nonché del primo comma del parimenti citato art. 11 in quanto

stabiliscono limiti dimensionali numerici al di sotto dei quali non

opera il sistema della sindacabilità giurisdizionale del

licenziamento, vigendo, invece, il regime del recesso ad nutum.

Il Pretore si è dato carico delle decisioni con le quali la Corte

costituzionale ha già in passato affermato l'infondatezza di analoga

questione, ma ha, nondimeno, ritenuto che, per effetto delle norme

censurate, restino vulnerati gli artt. 3, 4 - primo comma, 35 - primo

comma e 41 - secondo comma Cost., essendogli parse inappaganti le

motivazioni addotte a sostegno di quell'affermazione.

Rilevato che l'art. 2118 cod. civ., da applicarsi nella fattispecie

a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione (art. 41) e della

legislazione protettiva, si è trasformato in causale, in quanto il

recesso, a pena di nullità, deve essere suffragato da una causa

congrua e quindi lecita (art. 41 Cost.) e che, tuttavia, detta teoria

non è accolta dalla giurisprudenza anche della Corte costituzionale

quando l'azienda ha un modesto numero di occupati, ha ritenuto che le

norme sui licenziamenti (art. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604, e art.

35, legge 20 maggio 1970, n. 300) contrariamente a quanto deciso dalla

Corte costituzionale (sentt. n. 55/74; n. 152/75; n. 189/75) sono

palesemente contrarie alla Costituzione, anzitutto perché deve essere

garantito il diritto del cittadino al conseguimento di un'occupazione

ed al mantenimento del posto di lavoro (art. 4 Cost.) con il divieto

allo Stato di limitare in modo discriminatorio l'accesso al lavoro con

l'obbligo dello stesso di creare le condizioni economiche, sociali e

giuridiche tali da consentire l'impiego di tutti gli idonei al lavoro.

Ha assunto che gli argomenti posti a giustificazione della diversità

della situazione delle imprese più piccole (carattere fiduciario del

rapporto di lavoro; esigenze di non gravarle di oneri eccessivi;

opportunità di evitare situazioni di tensione sociale) possono essere

rimeditati in conformità dell'evoluzione dei moduli organizzatori

dell'impresa in collegamento con il progresso tecnologico e della non

attualità del criterio meramente numerico; che proprio

l'interpretazione seguita delle suddette norme non può giustificare la

violazione dei richiamati precetti costituzionali (artt. 3 e 4 Cost.)

in quanto lavoratori idonei ed immeritevoli del licenziamento possono

essere licenziati a giudizio discrezionale ed insindacabile

dell'impresa; che occorre tenere conto dello stato di soggezione del

lavoratore, che gli impedisce il libero esercizio di diritti inerenti

al rapporto di lavoro (sent. n. 63/66 in tema di prescrizione dei

crediti dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro), ed

assicurare la tutela della pari dignità sociale dei cittadini (art. 3,

primo comma, Cost.) e l'esigenza che l'iniziativa economica privata non

si ponga in contrasto con la stessa dignità umana; il che avverrebbe

se il lavoratore fosse esposto al permanente timore di perdere

incolpevolmente il posto di lavoro così da dovere rinunciare alla

tutela dei propri diritti nei confronti del datore di lavoro, in una

concezione paternalistica dell'impresa; che ruolo determinante hanno la

sicurezza del posto di lavoro e la conseguente assoluta rigidità di

tutela, incompatibili con la discrezionalità riconosciuta al datore di

lavoro al quale venga rimesso il mantenimento dell'occupazione dei

dipendenti, con la determinazione, da parte sua, del limite numerico di

essi, dato peraltro fluttuante, sfuggente e facilmente elusivo, con il

conseguente, dannoso frazionamento dell'impresa, al che, però,

potrebbe ovviarsi con l'introduzione di limiti qualitativi, più

aderenti alla realtà economica; che irrilevante è anche la

considerazione del limite numerico in accordi confederali (18 ottobre

1965) siccome risultanti di rapporti di forza; che la stessa

fiduciarietà dei rapporti, posta a base delle ricordate sentenze, non

è appagante in quanto essa ugualmente dovrebbe portare ad evitare

licenziamenti privi di causa giustificatrice quanto meno per l'aspetto

risarcitorio; che egualmente non soddisfa il criterio di evitare

pregiudizio alla funzionalità delle unità produttive più piccole per

l'affermata possibilità del verificarsi di tensioni a causa della

presenza del lavoratore reintegrato in base a sentenza, in quanto

anch'esso attiene alla natura fiduciaria dei rapporti tra lavoratori e

datori di lavoro, attribuendo peraltro valore a reazioni emotive

dell'imprenditore e non protegge la dignità del lavoratore colpito da

licenziamento privo di giusta causa, la tutela del quale è prioritaria

insieme con quella del diritto al lavoro, rispetto alla stessa garanzia

della libertà organizzativa dell'impresa ed alla suscettibilità

personale dell'imprenditore.

Il Pretore ha anche precisato che tutti gli argomenti addotti

(esigenze di funzionalità dell'impresa, di fiduciarietà dei rapporti,

di evitare tensioni sociali) non giustificano il recesso per

discriminazione politica, sindacale, religiosa e di sesso, onde la

necessità di motivare il licenziamento con riferimento a una causa

giustificatrice adeguata.

Ha, poi, rilevato che l'eccessività degli oneri gravanti sulle

piccole imprese - che, peraltro, non risulta essere specificata - è

irrilevante in quanto rimarrebbero sempre giustificati i licenziamenti

per colpa del dipendente o per ragioni organizzativi, per il buon

funzionamento dell'impresa o per la organizzazione del lavoro; che,

invece, si sarebbe dovuta considerare la specifica realtà aziendale ed

il particolare tipo di organizzazione, connessi alla ridotta dimensione

dell'impresa; che tra gli oneri eccessivi si potrebbero financo

annoverare le invadenze dei giudici e le loro sentenze ritenute

ingiuste; che nemmeno la necessità di superamento della crisi

aziendale può giustificare la violazione di principi costituzionali e

la libertà di licenziare; che di pesi intollerabili non si potrebbe

parlare per le imprese di piccole dimensioni le quali intendessero

sostituire un lavoratore ad un altro per motivi personali o per altri

motivi comunque estranei alla previsione dell'art. 3, legge n. 604/66;

che, infine, esigenze di contemperamento di opposti interessi (libertà

di iniziativa economica e diritti dei lavoratori) potrebbero imporre

all'imprenditore l'obbligo di risarcire in ogni caso i danni derivanti

da licenziamento ingiusto.

Ai fini della rilevanza della questione, il Pretore a quo ha

ritenuto che l'esame delle domande di reintegrazione e di risarcimento

danni presuppone l'eliminazione degli ostacoli all'applicazione

dell'art. 18, legge n. 300/70 e dell'art. 8, legge n. 604/66,

costituiti dagli artt. 35 - primo e secondo comma - legge n. 300/70 ed

11 - primo comma - legge n. 604/66.

Nel giudizio si è costituito l'Istituto Americano contestando il

fondamento dell'eccezione ed insistendo per il rigetto.

In particolare ha osservato che l'art. 4 Cost. è finalizzato non

alla conservazione del posto di lavoro ma all'intervento del

legislatore per garantire la possibilità o meno dell'impiego; che le

argomentazioni, meramente sociologiche, del Pretore non servono alla

definizione della causa la quale riguarda un piccolo istituto di

insegnamento, di limitata consistenza economica, nella cui

organizzazione prevale il contenuto fiduciario del rapporto di lavoro,

onde la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della questione

per irrilevanza; che, comunque, le considerazioni svolte si fondano

sull'erroneo convincimento reso palese dal testo dell'ordinanza e

motivato seguendo una tesi nettamente minoritaria in dottrina e in

giurisprudenza, che l'entrata in vigore della legge fondamentale abbia

determinato l'abrogazione dell'art. 2118 cod. civ. nella parte in cui

consente il recesso ad nutum mentre, invece, la perdurante efficacia di

tale norma è stata affermata dalla Corte costituzionale con argomenti

che non sembrano superati dalle suddette considerazioni.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'anno 1981.

E) Con ordinanza del 28 maggio 1984 (R.O. n. 1136/84) il Pretore di

Gualdo Tadino, adito in sede di impugnazione del licenziamento

intimato, per motivi disciplinari, a Facchini Enzo dalla Ditta LA.CA.,

titolare di un'impresa con nove dipendenti, ha rilevato che il detto

licenziamento doveva ricondursi nel novero di quelli ad nutum

consentiti dall'art. 2118 cod. civ., non essendo applicabili, nella

fattispecie, né l'art. 8 della legge n. 604 del 1966, né l'art. 18

della legge n. 300 del 1970, data la consistenza numerica del personale

impiegato ed ha, quindi, sollevato questione di illegittimità

costituzionale degli artt. 2118 cod. civ., 35 legge n. 300/70 e 11

legge n. 604/66 in quanto, legittimando il menzionato tipo di recesso

per rapporti non tutelati alla stregua della ricordata disciplina, si

porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4 - primo comma, 35 - primo

comma, 41 - secondo comma Cost..

L'ordinanza de qua denuncia, in sostanza, disparità di trattamento

tra imprese di minima dimensione prive di tutela reale e imprese medie

e grandi che invece l'hanno; e, quindi, la violazione dei precetti

costituzionali richiamati, in quanto è consentito il licenziamento dei

dipendenti senza giustificato motivo e si lascia al mero arbitrio del

datore di lavoro o, comunque, alla sua "illuminatezza" ed alla sua

"sensibilità" ogni valutazione circa la conservazione del rapporto.

Il Pretore a quo ha ritenuto, poi, la sussistenza della rilevanza,

per gli evidenti riflessi che l'eventuale declaratoria di

illegittimità costituzionale delle predette norme avrebbe sul giudizio

in corso.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 bis dell'anno 1985.

Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato. Essa, premesso che identica questione è

stata dichiarata infondata con le sentenze n. 81 del 1969 e n. 55 del

1974, ha rilevato che per un verso l'ordinanza non aggiunge argomenti

nuovi a quelli già valutati dalla Corte costituzionale, con

riferimento all'art. 3 Cost. e che, per altro verso, erroneamente è

dedotta la violazione degli artt. 4, 35 e 41 Cost., posto che i

principi desumibili da tali norme non sono incompatibili con una

disciplina del recesso idonea a consentire la gestione corretta, anche

sotto il profilo meramente economico, dell'impresa di modeste

dimensioni. Considerato in diritto :

1. - La Corte ritiene anzitutto che tutti e cinque i giudizi

possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente in quanto

prospettano questioni sostanzialmente connesse.

2. - Prendendo in esame, in via preliminare, le ordinanze del

Pretore di Bassano del Grappa (R.O. n. 295/78) e del Pretore di Salò

(R.O. n. 592/80) osserva che la prima ordinanza è del tutto carente di

motivazione sulla rilevanza della questione sottoposta al suo giudizio.

Nella seconda ordinanza, sempre in punto di rilevanza, il Pretore

ritiene che pregiudizialmente all'esame della legittimità o meno

dell'impugnato licenziamento, sussista la necessità di stabilire quale

sia esattamente la normativa applicabile al rapporto di lavoro oggetto

della controversia.

In sostanza, quindi, il detto giudice rimette a questa Corte

l'individuazione delle norme regolatrici della fattispecie per cui

quelle denunciate risultano essere di applicazione incerta e meramente

eventuale.

Invece, secondo il disposto dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n.

87, il requisito della rilevanza implica necessariamente che la

sollevata questione di legittimità costituzionale abbia una incidenza

attuale e non meramente eventuale.

La pregiudizialità della questione medesima, la quale è

condizione essenziale ai fini del giudizio incidentale di legittimità

costituzionale, si concreta solo allorché il dubbio, ai fini della

definizione del giudizio pendente, investa una norma della cui

applicazione il giudice dimostra di non poter prescindere (sent. n.

190/84).

Pertanto, le questioni sollevate con dette ordinanze vanno

dichiarate inammissibili.

3. - Il Pretore di Pesaro (R.O. n. 147/78) denuncia la

illegittimità costituzionale degli art. 8 e 11 della legge 15 luglio

1966, n. 604 in relazione agli artt. 18 e 35 della legge 20 maggio

1970, n. 300, per contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto i lavoratori

licenziati senza giusta causa o giustificato motivo, in punto di

risarcimento danni conseguenti al licenziamento, hanno un trattamento

diverso, e comunque peggiorativo, rispetto ai lavoratori che trovano

tutela con gli artt. 18 e 35 legge n. 300/70, e ciò solo per la

diversità dei requisiti dimensionali e strutturali dell'azienda del

datore di lavoro (azienda con più di trentacinque dipendenti per

l'ipotesi degli artt. 8 e 11 legge n. 604/66; unità produttiva con

più di quindici dipendenti nell'ipotesi degli artt. 18 e 35, legge n.

300 del 1970).

Il Pretore a quo individua i vari profili della disparità di

trattamento:

a) nella previsione del solo diritto al risarcimento dei danni

nella prima fattispecie, anziché congiuntamente alla reintegrazione

nel posto di lavoro come nella seconda;

b) nella previsione di un danno nella misura minima di cinque

mensilità e nella misura massima di dodici mensilità nella prima

ipotesi ed, invece, nella seconda, nell'identica misura minima, ma

senza la predeterminazione della misura massima, onde nella prima

ipotesi viene meno la possibilità di ottenere un adeguato ristoro del

danno in caso di inattività protrattasi per lunghi periodi di tempo;

c) nella previsione, nella prima ipotesi, di una riduzione

dell'entità dei danni alla metà, nell'ipotesi in cui il datore di

lavoro occupi fino a sessanta dipendenti.

4. - Il Pretore di Firenze, invece (R.O. n. 340/81), denuncia la

illegittimità costituzionale degli artt. 35 - primo e secondo comma

legge n. 300/70, 8 e 11 - primo comma legge n. 604/66, in riferimento

agli artt. 3, 4 - primo comma, 35 - primo comma, 41 - secondo comma

Cost., in quanto stabiliscono limiti dimensionali numerici al di sotto

dei quali non opera il sistema della sindacabilità giurisdizionale del

licenziamento, vigendo, invece, il regime del recesso ad nutum previsto

dall'art. 2118 cod. civ..

Dopo aver ricordato le precedenti decisioni di questa Corte, chiede

che siano rimeditati gli argomenti posti a fondamento delle stesse e

cioè il carattere fiduciario del rapporto di lavoro nelle imprese

minori, le esigenze di non gravarle di oneri eccessivi, l'opportunità

di evitare situazioni di tensione sociale; sostiene che le norme sui

licenziamenti sono contrarie alla Costituzione (art. 4) in quanto non

può limitarsi in modo discriminatorio l'accesso al lavoro, mentre lo

stesso Stato ha l'obbligo di creare condizioni economiche, sociali e

giuridiche tali da consentire l'impiego di tutti gli idonei al lavoro;

che non possono essere licenziati a giudizio discrezionale ed

insindacabile dell'imprenditore, lavoratori idonei e meritevoli; che

occorre tenere conto dello stato di soggezione del lavoratore;

assicurare la tutela della pari dignità sociale dei cittadini (art. 3

- primo comma Cost.) e l'esigenza che l'iniziativa economica privata

non si ponga in contrasto con la stessa dignità umana; che ha ruolo

determinante la sicurezza del posto di lavoro con la conseguente

rigidità della tutela, incompatibili con la discrezionalità del

datore di lavoro, al quale, quindi, non può essere rimesso il

mantenimento dell'occupazione dei dipendenti, previa determinazione del

limite numerico di essi ed il ricorso a limiti quantitativi anziché a

limiti qualitativi, più aderenti alla realtà economica; che la stessa

fiduciarietà del rapporto datore di lavoro - lavoratori non può

fondare l'esonero del datore di lavoro, in caso di licenziamento

ingiustificato, quanto meno dal risarcimento dei danni; ugualmente la

finalità di evitare pregiudizi alla funzionalità delle unità

produttive più piccole e l'affermata possibilità di verificarsi di

tensioni per la presenza di lavoratori reintegrati in base a sentenza

in quanto dovrebbe ricevere prevalente protezione la dignità del

lavoratore e non dovrebbero trovare ingresso le reazioni emotive del

datore di lavoro.

Il Pretore soggiunge che non ha rilevanza la finalità di non

gravare le imprese di oneri eccessivi, peraltro non quantificati,

dovendosi considerare la specifica realtà aziendale e il particolare

tipo di organizzazione; che la crisi aziendale non può giustificare la

violazione dei principi costituzionali e la libertà di licenziare; che

non può parlarsi di pesi insopportabili per le imprese di piccole

dimensioni che sostituiscano il lavoratore licenziato con un altro;

che, in ogni caso, il datore di lavoro dovrebbe essere condannato al

risarcimento dei danni a favore del lavoratore licenziato senza giusta

causa o giustificato motivo.

5. - Il Pretore di Gualdo Tadino (R.O. n. 1136/84), in una

fattispecie di licenziamento per motivo disciplinare ricondotta a

quella di licenziamento senza giusta causa, sulla base delle

dichiarazioni del datore di lavoro di non volere riassumere il

lavoratore licenziato, anche se fosse stata accettata la insussistenza

del motivo addotto, denuncia la illegittimità costituzionale degli

artt. 2118 cod. civ., 35 legge n. 300/70, 11 legge n. 604/66 per la

disparità di trattamento tra imprese di minima dimensione, prive di

tutela reale, ed imprese medie e grandi che, invece, l'hanno.

Il riferimento è fatto agli artt. 3, 4 - primo comma, 35 primo

comma e 41 - secondo comma Cost..

Sostiene il giudice a quo che, alla stregua dei richiamati precetti

costituzionali, non è ammissibile il mantenimento, nell'ordinamento

giuridico, del licenziamento senza giustificato motivo e rimesso,

quindi, alla illuminatezza o alla sensibilità del datore di lavoro in

quanto risulta conculcato il diritto al lavoro e la dignità del

lavoratore per cui sarebbe anche opportuno una rimeditazione delle

motivazioni delle precedenti sentenze della Corte.

6. - Le questioni non sono fondate.

In sostanza, i giudici a quibus, pur invocando una rimeditazione

dei principi posti a fondamento delle motivazioni delle precedenti

sentenze con le quali la Corte ha dichiarato infondate le questioni di

legittimità costituzionale delle norme denunciate (sent. n. 81 del

1961; n. 45 del 1965; n. 81 del 1969; n. 194 del 1970; n. 55 del 1974;

n. 152 del 1975; n. 178 del 1975; n. 189 del 1975; ord. n. 256 del

1976), non aggiungono nuovi argomenti a quelli già esaminati e

disattesi e si limitano solo ad invocare nuovi parametri costituzionali

ed a criticare le motivazioni delle precedenti sentenze.

La Corte osserva che, secondo il sistema legislativo ancora oggi

vigente e che essa ha più volte ritenuto costituzionalmente legittimo:

a) i lavoratori appartenenti a sede, stabilimento, filiale, ufficio o

reparto autonomo di una impresa industriale o commerciale (quelle

agricole non vengono in discussione), che ivi occupa più di quindici

dipendenti, o appartenenti ad imprese industriali e commerciali che,

nell'ambito dello stesso comune, occupano più di quindici dipendenti,

in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo,

hanno diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (ed. tutela

reale) e al risarcimento dei danni subiti per il licenziamento di cui

è stata accertata la inefficacia o l'invalidità, nella misura di un

minimo di cinque mensilità di retribuzioni, determinata secondo i

criteri di cui all'art. 2121 cod. civ.; nel caso di mancata

ottemperanza alla sentenza da parte del datore di lavoro, alle

retribuzioni dovutegli fino alla reintegrazione, ferma restando la

possibilità della risoluzione del rapporto nel caso in cui il

lavoratore non riprenda servizio entro trenta giorni dal ricevimento

del relativo invito del datore di lavoro (artt. 18 e 35, legge n.

300/70);

b) i lavoratori appartenenti ad imprese o non imprese che occupano

fino a trentacinque dipendenti, licenziati senza giusta causa o

giustificato motivo hanno diritto alla riassunzione entro tre giorni

dalla sentenza che accerta l'insussistenza della giusta causa o del

giustificato motivo oppure al risarcimento dei danni (cd. tutela

obbligatoria) pari ad un minimo di cinque e ad un massimo di dodici

mensilità dell'ultima retribuzione, avuto riguardo alla dimensione

dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro ed al

comportamento delle parti. La misura massima è ridotta ad otto

mensilità se il prestatore di lavoro ha anzianità inferiore a trenta

mesi; è maggiorata fino a quattordici mensilità se il prestatore di

lavoro ha un'anzianità superiore ai venti anni; le misure massime e

minime sono ridotte alla metà se il datore di lavoro occupa fino a

sessanta dipendenti;

c) i lavoratori presso datori di lavoro che occupano meno di

trentacinque dipendenti, in applicazione dell'art. 2118 cod. civ.,

possono essere licenziati ad nutum.

La Corte, nel ritenere infondata una analoga questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2118 cod. civ., ha già osservato

(sent. n. 45/65) che il potere del datore di lavoro di recedere dal

rapporto a tempo indeterminato non costituiva più un principio

generale del nostro ordinamento; era stato ristretto nella sua sfera di

efficacia sia da provvedimenti legislativi i quali, a tutela di

particolari interessi dei lavoratori, avevano limitato e

temporaneamente precluso il potere di recesso del datore di lavoro, sia

soprattutto dagli accordi sindacali; che questi ultimi dimostravano che

le condizioni socio-economiche del paese consentivano una nuova

disciplina e che verso di essa l'evoluzione legislativa era sollecitata

anche da raccomandazioni internazionali (cfr. 46 e 47 sessione della

Conferenza internazionale del lavoro).

Ed, in effetti, la nuova disciplina sopravveniva con la legge 15

luglio 1966, n. 604 e poi con la legge 20 maggio 1970, n. 300.

E questa Corte (sent. n. 194/70), a proposito della denunciata

illegittimità costituzionale delle norme di queste leggi, che dettano

la disciplina dei licenziamenti, ha rilevato anzitutto che dall'art. 4

Cost. discendono principi che esprimono l'esigenza di un contenimento

della libertà di recesso del datore di lavoro e l'ampliamento della

tutela del lavoratore quanto alla conservazione del posto di lavoro;

che, però, l'attuazione di questi principi resta affidata alla

discrezionalità del legislatore ordinario quanto alla scelta dei tempi

e dei modi in rapporto alla situazione economica generale; ha

avvertito, quindi, che, stanti la discrezionalità e la conseguente

gradualità con cui il legislatore poteva applicare i principi

costituzionali relativi alla garanzia della conservazione del posto di

lavoro, l'art. 8, legge n. 604/66, era una iniziale attuazione di quei

principi (legittimità in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.);

laddove, poi, successivamente, gli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del

1970 (Statuto dei lavoratori) avevano assicurato una più ampia tutela

reale a quei lavoratori che dipendevano da determinate imprese

industriali, commerciali o agricole o da parti di esse.

La Corte ha, poi, affermato che il legislatore, con le suddette

norme, aveva voluto attuare, per i lavoratori delle suddette imprese,

un regime più favorevole di quello stabilito dagli artt. 8 e 11, legge

n. 604/66, con riguardo non più alla dimensione globale dell'impresa

ma alla struttura organizzativa di essa nelle singole unità produttive

e nell'ambito territoriale, richiedendo che l'impresa occupasse più di

quindici o cinque dipendenti nella stessa unità produttiva, o almeno

nello stesso comune (sent. n. 189/75).

La Corte ha affrontato e risolto anche il delicato problema del

coordinamento degli artt. 8 e 11 della legge n. 604/66 e degli artt. 18

e 35 della legge n. 300/70 ad essi succeduti, ritenendo che (sent. n.

55/74) ai dipendenti dell'unità produttiva, che potrebbe essere unica

ed esaurire la consistenza dell'impresa, o delle unità produttive da

prendersi in considerazione ai sensi dei due commi dell'art. 35 si

doveva applicare l'art. 18; la normativa dell'art. 8 della legge del

1966 rimaneva applicabile ai dipendenti estranei alla unità o alle

unità produttive quando il numero complessivo dei dipendenti

dell'impresa superava comunque il limite numerico di trentacinque

stabilito dall'art. 11 della legge n. 604/66.

Infine, ha assunto che il regime di cui all'art. 2118 cod. civ.

restava in vigore quando entrambi i limiti occupazionali, nei sensi

sopra precisati, non trovavano realizzazione.

Per quanto riguarda i limiti numerici indicati e nell'art. 11,

legge 604/66, e nell'art. 35, legge n. 300/70, questa Corte ha

osservato che la componente numerica ha riflessi sul modo di essere e

di operare del rapporto di lavoro organizzato; sfugge ad ogni censura

di incostituzionalità ed è razionale la delimitazione di categorie di

datori di lavoro secondo le forze di lavoro impiegate; è incensurabile

il limite numerico di trentacinque dipendenti fissato dall'art. 11,

legge n. 604/66, giacché arbitro della valutazione è stato il

Parlamento il quale ha operato secondo autonome e motivate scelte,

tenendo conto dei fattori di equilibrio economico-sociale che ne

avevano consigliato, nel determinato momento, l'adozione nell'interesse

generale (sent. n. 81/69).

I criteri adottati dal Parlamento nel 1966 erano stati rivisti

anche in considerazione dell'evolversi delle esigenze organizzative

collegate al progresso tecnologico ed alla svolta avutasi con

l'ingresso del sindacato nelle fabbriche. E, quindi, con l'art. 35,

legge n. 300/70, il legislatore aveva adottato un altro criterio che si

sottraeva a censure sotto il profilo della razionalità perché si

trattava, come si è detto, di valutazione discrezionale di politica

legislativa avente riguardo ad equilibri economico-sociali che ne

avevano consigliato l'adozione nell'interesse generale (sent. n.

55/74).

Il legislatore aveva usato la sua discrezionalità non solo nel

distinguere le imprese agricole rispetto a quelle industriali e

commerciali ma anche nel considerare l'impresa non nella sua interezza

ma nelle unità produttive, distinte dalla sua complessa organizzazione

imprenditoriale, le quali si erano delineate nell'ambito dell'impresa

con carattere di autonomia così dal punto di vista

economico-strutturale, come da quello finalistico e del risultato

produttivo, nella più vasta area del mercato dei beni o dei servizi.

Tali unità erano da considerarsi autonomi centri di imputazione e

di tutela, ossia autonomi gruppi di lavoro la cui consistenza e la cui

identità assicuravano l'utile svolgimento dell'attività sindacale

attraverso l'esclusione del potere di recesso ad nutum

dell'imprenditore nei confronti dei componenti di essa così tutelati

in via riflessa, per effetto della precipua tutela di un interesse

collettivo.

Alla loro configurazione concreta non ostava la unitaria funzione

dirigenziale esercitata dall'imprenditore; con la loro articolazione

non era incompatibile la circostanza che nel quadro organizzativo

dell'impresa fossero previsti uffici direzionali comuni che

presiedevano al coordinamento produttivo e ad un armonico sviluppo

dell'attività economica complessiva (sentt. n. 55/74 e n. 152/75).

Per quanto riguarda le conseguenziali differenze di tutela dei

lavoratori, incardinati nelle diverse unità produttive, la Corte ha

ravvisato il fondamento della disciplina differenziata, oltre che nel

criterio della fiduciarietà del rapporto di lavoro e nell'opportunità

di non gravare di oneri eccessivi le imprese di modeste dimensioni,

anche e soprattutto nell'esigenza di salvaguardare la funzionalità

delle unità produttive intese quali articolazioni di una più

complessa organizzazione imprenditoriale, fornite di autonomia dai

punti di vista economico-strutturale e funzionale, nonché del

risultato produttivo ed in ispecie di quelle con un minor numero di

dipendenti nelle quali la reintegrazione nel medesimo ambiente del

dipendente licenziato avrebbe potuto determinare il verificarsi di una

tensione nelle quotidiane relazioni umane e di lavoro (sentt. n. 55 del

1974; n. 152 e 189 del 1975).

Ha ritenuto anche giustificato il trattamento differenziato tra

dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e dipendenti da

imprese, dal fatto che di fronte ad imprese caratterizzate dallo scopo

di lucro e dal tipo di organizzazione rispondente alle esigenze della

produzione di beni o di servizi, le diverse categorie di datori di

lavoro non qualificabili professionalmente come imprenditori si

distinguono nettamente per il difetto di forme organizzativi e di

risorse finanziarie comparabili a quelle proprie delle attività

imprenditoriali.

La profonda diversità di queste situazioni rispetto a quelle

tipiche delle imprese industriali, commerciali ed agricole giustificava

la diversità della disciplina anche per quanto atteneva alla garanzia

di stabilità dei posti di lavoro dei loro dipendenti.

Ha ribadito che si trattava di valutazioni e di scelte

discrezionali di politica legislativa e relative a condizioni

economico-sociali che potrebbero anche mutare nel tempo e determinarne,

quindi, la modificazione in quanto fondate su presupposti obiettivi e

razionalmente ammissibili e anche sotto il profilo dei principi

costituzionali di tutela del lavoro e dei lavoratori in quanto non

poteva dirsi che confliggessero direttamente con gli artt. 4, 35 -

primo comma, e 41 - secondo comma Cost. (sent. n. 189 del 1975).

La Corte ha anche esaminato (sent. n. 178/75) il profilo del

risarcimento dei danni portato dall'art. 181 legge n. 300/70 statuendo

che la predeterminazione di un risarcimento minimo spettante in caso di

licenziamento invalido o inefficace costituiva una presunzione legale

che, per essere configurata in misura realistica in rapporto ad ipotesi

più frequenti, era esercizio legittimo di discrezionalità politica

del legislatore.

L'art. 18 - secondo comma, innovando a quanto stabilito dall'art.

8, prevede che il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere al

lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro

dalla data della sentenza fino a quella dell'effettiva reintegrazione.

Per il periodo antecedente, compreso il licenziamento ed il

provvedimento di reintegrazione (sentt. n. 178/75 e n. 256/76) la

riconosciuta invalidità del licenziamento produce diversi effetti. Da

un lato, il rapporto non si ritiene estinto (cosa, invece, che accade

nell'ipotesi dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966) ad ogni effetto

(per es. per l'indennità di anzianità), dall'altro, è stata prevista

la sanzione del risarcimento del danno nella misura minima (cinque

mensilità) e si è lasciata al giudice del giudizio la determinazione

del massimo, con possibilità che su esso incida quanto il lavoratore

ha guadagnato impiegando altrimenti le proprie energie lavorative e che

sia liquidato anche il maggior danno subito da provarsi dal lavoratore;

che la stessa predeterminazione del danno minimo costituisce una

presunzione legale configurata in rapporto alle ipotesi di maggior

frequenza.

7. - I richiamati principi sono ormai condivisi dai giudici di

merito ed anche dalla Corte di cassazione che di recente, a S.U., li ha

confermati derimendo un contrasto che si era verificato nell'interno

della Sezione Lavoro e delle stesse Sezioni Unite civili, così come ha

ribadito la precedente decisione in punto di risarcimento danni da

licenziamento illegittimo.

8. - La Corte ritiene di dover ribadire i suddetti principi anche

in mancanza di deduzioni di argomenti nuovi da parte dei giudici

remittenti.

Le ragioni che hanno determinato il legislatore a differenziare le

imprese che impegnano meno di trentacinque lavoratori e lavoratori

occupati da datori di lavoro non imprenditori, rispetto agli altri

occupati in imprese di maggiori dimensioni (con più di trentacinque

dipendenti) e cioè l'elemento fiduciario che permea il rapporto datore

di lavoro-lavoratore, la necessità di non gravare di costi eccessivi

le imprese minori, la necessità di ovviare tensioni nella fabbrica,

conservano tutt'oggi la loro rilevanza e la loro validità per cui il

trattamento differenziato trova adeguata giustificazione e non sono

irrazionali le norme che lo prevedono, dettate dal legislatore

nell'esercizio della sua discrezionalità e della politica

economico-sociale che attua.

Ora, l'assetto realizzato risulta giustificato essendo ancora

attuale la crisi economica che colpisce le imprese ed il paese e non

essendo ancora sopite le tensioni del mondo del lavoro e non essendo

ancora risolti i numerosi problemi.

E, sempre per le esigenze di politica sociale e sindacale tutt'ora

attuali e valide, non è irrazionale il diverso trattamento previsto

per i lavoratori delle unità produttive con più di quindici

dipendenti.

La più intensa tutela (la cd. tutela reale), assicurata a questi

lavoratori continua a trovare adeguata giustificazione nella necessità

di svolgimento dell'attività sindacale in fabbrica, introdotta dallo

Statuto dei lavoratori.

Ed il diverso trattamento è altresì giustificato dalla mancanza

di omogeneità tra la situazione di questi lavoratori e quella di

lavoratori di altre imprese.

Per quanto, poi, riguarda più specificamente il risarcimento del

danno conseguente al licenziamento privo di giusta causa o giustificato

motivo, trova adeguata e razionale giustificazione il diverso

trattamento fatto ai lavoratori a seconda dell'appartenenza alle

imprese o non imprese o alle unità produttive, per cui la dimensione

aziendale assume diversa rilevanza, proprio nella differente tutela che

il legislatore ha assicurato per le finalità di politica economica,

sociale e sindacale, propostesi e realizzate. Nell'ipotesi di

lavoratore appartenente ad impresa con meno di trentacinque dipendenti

o non imprese, il risarcimento del danno è sanzione alternativa della

riassunzione, e la conseguente cessazione del rapporto di lavoro

(tutela obbligatoria).

Non è, quindi, nemmeno priva di ragionevolezza la determinazione

del danno nel minimo e nel massimo riducibile a seconda della

consistenza dell'azienda e dell'anzianità del lavoratore.

Invece, la tutela apprestata ai lavoratori licenziati senza giusta

causa o giustificato motivo, appartenenti ad una unità produttiva con

più di quindici dipendenti di imprese industriali o commerciali, più

di cinque dipendenti per le imprese agricole, importa la reintegra nel

posto di lavoro con conseguente continuazione del rapporto che si

considera come non mai interrotto (è interrotta solo la continuazione

della prestazione), e il risarcimento dei danni è ragionevolmente

determinato solo nel minimo di cinque mensilità, qualunque sia la

durata degli effetti del licenziamento ingiusto o ingiustificato, con

la determinazione del massimo rimessa al giudice della controversia;

mentre sussiste il diritto del lavoratore reintegrato a percepire la

retribuzione per il periodo successivo, dall'ordine della

reintegrazione alla ripresa dell'attività lavorativa e, per il periodo

antecedente alla reintegrazione, il diritto dello stesso lavoratore di

ottenere l'inclusione nel danno delle retribuzioni non pagate, dei

contributi omessi e dovuti per la vigenza del rapporto

assicurativo-previdenziale collegato al rapporto di lavoro vigente, ed

ogni altro maggior danno da provarsi dallo stesso lavoratore; e mentre

sussiste il diritto del datore di lavoro di ottenere, se ne dà la

prova, la detrazione di quanto percepito dal lavoratore impiegando

altrove o altrimenti le proprie energie lavorative, o di quanto dovuto

dal lavoratore per concorso di colpa, nell'evitare la produzione del

danno o il suo aggravarsi, sempre se provati dal datore di lavoro.

Nelle altre ipotesi, e cioè di imprese o non imprese con meno di

trentacinque dipendenti o unità produttive con meno di quindici

dipendenti, trova attuazione, in base all'art. 2118 cod. civ., il

recesso ad nutum.

Resta auspicabile che il legislatore, per le suddette imprese,

nell'attuazione di una politica sociale ed anche in adesione ai

principi ed alle indicazioni internazionali, possa nel futuro

introdurre la previsione di una giusta causa o di un giustificato

motivo a base del licenziamento dal datore di lavoro intimato.

9. - Per quanto riguarda più specificamente gli altri parametri

costituzionali invocati, questa Corte ritiene che l'operato riferimento

non appare pertinente. Invero, l'art. 35 - primo comma, si limita a

stabilire il criterio ispiratore di tutte le disposizioni comprese nel

titolo III. Mentre, secondo l'art. 4, in base all'interpretazione più

volte data da questa Corte, non è garantito a ciascun cittadino il

diritto al conseguimento di una occupazione, così come non è

garantito il diritto alla conservazione del lavoro e, ove siano

previsti i casi, i modi ed i tempi dei licenziamenti, la disciplina,

per essere conforme alla Costituzione, deve rispettare l'esigenza di un

trattamento eguale per situazioni eguali e, in relazione a queste, può

essere diversificato solo in presenza di giustificate ragioni (il che

è nella fattispecie).

L'art. 41 Cost. risulta solo richiamato, senza alcuna motivazione

al riguardo.

Pertanto, le questioni di costituzionalità sollevate dai Pretori

di Pesaro, Firenze e Gualdo Tadino, rispettivamente con ordinanze 30

novembre 1977 (R.O. n. 147/78), 12 febbraio 1981 (R.O. n. 340/81) e 28

maggio 1984 (R.O. n. 1136/84), in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41

Cost., devono dichiararsi non fondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 8 e 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e

degli artt. 18 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevate dai

Pretori di Bassano del Grappa e di Salò con le ordinanze in epigrafe

(R.O. n. 295/78 e n. 592/80) in relazione all'art. 3 Cost.;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 8 e 11, legge 15 luglio 1966, n. 604, sollevata dal

Pretore di Pesaro in riferimento all'art. 3 Cost. (R.O. n. 147/78);

degli artt. 11 - primo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604, e 35 -

primo e secondo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata dal

Pretore di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 4 - primo comma, 35 -

primo comma, 41 - secondo comma Cost. (R.O. n. 340/81); degli artt.

2118 cod. civ., 35, legge 20 maggio 1970, n. 300. e 11, legge 15

luglio 1966, n. 604, sollevata dal Pretore di Gualdo Tadino in

riferimento agli artt. 3, 4 - primo comma, 35 - primo comma e 41 -

secondo comma Cost. (R.O. n. 1136/84).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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