Art. 46 cura italia — Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e' precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non puo' recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Sono altresi' sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al ((recesso dal contratto)) di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, puo', in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purche' contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 46 cura italia, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11429/2025

    30 aprile 2025

    Il divieto di recesso del datore di lavoro nel "periodo Covid" non si applica al licenziamento per superamento del periodo di comporto, in quanto le norme che regolano le due fattispecie sono in rapporto di specialità reciproca, essendo ispirato l'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, alla specifica ratio di tutela dei lavoratori rispetto alle conseguenze negative sull'occupazione derivanti dal blocco o dalla riduzione dell'attività produttiva conseguente all'emergenza Covid-19, e attenendo, invece, l'art. 2110, comma 2, c.c., ad ipotesi particolari, di modo che quest'ultimo prevale sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa sia su quella limitativa dei licenziamenti individuali.

    Art. 46 cura italia · Art. 2110 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 281 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 141/2025

    Questione infondata
    31 luglio 2025

    Il legislatore può ben stabilire, nell’esercizio della sua valutazione politica, un regime preferenziale di garanzia di conservazione del lavoro in favore di determinate categorie tutte le volte in cui sussistano motivi che lo giustifichino, sempre che si tratti di ragioni che trovano valido riscontro nella realtà sociale e nella Costituzione. (Precedente: S. 27/1969 - mass. 3165).Nella situazione di emergenza sanitaria, il dovere di solidarietà sociale, nella sua dimensione orizzontale, può anche portare, in circostanze particolari, al temporaneo sacrificio di alcuni a beneficio di altri maggiormente esposti, selezionati inizialmente sulla base di un criterio a maglie larghe. (Precedente: S. 128/2021 - mass. 43959).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate, le prime due, dalla Cassazione, sez. lavoro, e, la terza, dalla Corte d’appello di Catania, tutte in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 104 del 2020, come conv., dell’art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., e dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., i quali, nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, stabiliscono, ratione temporis, che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, senza estendere tale disciplina anche ai lavoratori che rivestono la qualifica di dirigenti. Il c.d. “blocco” dei licenziamenti, introdotto con il primo dei d.l. censurati per cinque mesi a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso d.l., ed esteso, con gli altri due, rispettivamente, dal 15 agosto 2020 in avanti e fino alla data del 31 gennaio 2021, è una misura di natura eccezionale e di applicazione tendenzialmente generalizzata, prescindendo dalle dimensioni dell’impresa e interessando l’intero panorama dei licenziamenti economici, sia di natura collettiva che individuale, per cui non può essere estesa oltre il perimetro oggettivamente ricavabile dalla formulazione letterale delle norme. Il “blocco” non è pertanto giuridicamente riferibile ai lavoratori aventi la qualifica di dirigente, poiché quest’ultima tipologia di lavoratore, pur rientrando tra i lavoratori subordinati, ex art. 2095 cod. civ., non è comparabile alle altre categorie, configurando un vero e proprio alter ego dell’imprenditore. Né è irragionevole la differenziazione tra i dirigenti che, se coinvolti in procedure collettive di licenziamento mantengono il posto di lavoro, e quelli che lo perdono se a loro viene intimato un licenziamento individuale per ragioni economiche: le norme emergenziali censurate ricalcano, quanto ai dirigenti, i medesimi confini applicativi delle regole ordinarie sui licenziamenti collettivi e individuali per motivo oggettivo. Anche la disciplina ordinaria risulta infatti caratterizzata dalla medesima “asimmetria”, in quanto le garanzie apprestate dalla legge nel caso dei licenziamenti individuali dovuti a motivi “economici”, ex legge n. 604 del 1966, non sono applicabili ai dirigenti, mentre quelle che assistono i licenziamenti collettivi proteggono, dopo la legge n. 161 del 2014, anche questa categoria di lavoratori. La corrispondenza tra i due assetti – quello ordinario e quello emergenziale, accomunati da analoga “asimmetria” – conferisce, già di per sé, coerenza e ragione giustificativa alla scelta operata dal legislatore del periodo pandemico, vieppiù considerando che la sua discrezionalità, nel disegnare misure di contrasto della pandemia, è più ampia che in condizioni ordinarie, e che comunque il succedersi delle varie disposizioni, nel corso dei mesi, testimonia lo sforzo di rendere la misura in esame proporzionata all’effettiva necessità, secondo la logica dell’extrema ratio. Trova dunque collocazione, entro i binari della non manifesta irragionevolezza, la scelta di non azzerare del tutto il potere di recesso della parte datoriale, connesso al pieno esercizio della libertà di iniziativa economica, ex art. 41 Cost., e piuttosto di limitarlo temporaneamente e circoscriverlo alla sola ipotesi che, in proporzione, coinvolge poche unità di lavoratori economicamente più “forti”. Al contempo, sul versante della tutela del lavoro, ex artt. 1, 4, 35 e 36 Cost., quella stessa scelta ha consentito non solo di esaudire efficacemente il contrapposto interesse, comune a tutte le categorie di lavoratori, volto al mantenimento del posto di lavoro e della relativa capacità reddituale, ma anche, e soprattutto, di erigere il presidio sociale più ampio possibile a protezione sia, individualmente, dei lavoratori meno “forti” – quadri, impiegati, operai –, sia, collettivamente, di interi gruppi di lavoratori, compresi i dirigenti, altrimenti esposti al rischio della mobilità collettiva). (Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44353; S. 128/2021 - mass. 43959; S. 194/2018 - mass. 40526; S. 228/2001 - mass. 26396; S. 309/1992 - mass. 18560; S. 180/1987 - mass. 4283; S. 101/1975 - mass. 7784; S. 121/1972 - mass. 6204).

    Art. 3 cost. · Art. 46 cura italia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso tolto: del aggiunto: dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art46 · fonte del testo

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