Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1992 · relatore Luigi Mengoni

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

quinto, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei

licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 18

giugno 1991 dal Pretore di Varese - Sezione distaccata di Gavirate

nel procedimento civile vertente tra Miceli Oliva e s.r.l. Confezioni

riunite della Valcuvia iscritta al n. 573 del registro ordinanze 1991

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Avviata al lavoro presso la s.r.l. Confezioni Riunite della

Valcuvia ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e licenziata per

mancato superamento del periodo di prova, Oliva Miceli otteneva dal

Pretore di Varese - sezione distaccata di Gavirate una sentenza

dichiarativa di illegittimità del licenziamento con ordine di

reintegrazione nel posto di lavoro. Avendo optato per l'indennità

sostitutiva prevista dall'art. 18, quinto comma, della legge 20

maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dell'art. 1 della legge 11

maggio 1990, n. 108, otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo

per la somma corrispondente. Nel corso del giudizio di opposizione

promosso dalla Società datrice di lavoro, il medesimo Pretore, con

ordinanza del 18 giugno 1991, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del citato art. 18, quinto comma, per contrasto con

gli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, la norma denunciata sarebbe contraria al

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e al principio di

tutela della dignità sociale dei lavoratori, di cui all'art. 41

Cost., perché attribuisce un privilegio ingiustificato sotto forma

di diritto di dimissioni in tronco fondate su una causa - il

pregresso licenziamento dichiarato illegittimo - ormai rimossa dalla

sentenza che ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto

di lavoro e ha condannato il datore al risarcimento dei danni.

Inoltre le dimissioni sono indennizzate con una somma esorbitante

rispetto a quella normalmente accordata dall'art. 2119 cod. civ.

In secondo luogo, la norma denunciata contrasterebbe anche con gli

artt. 4 e 35 Cost. "in quanto agevola la vanificazione di un rapporto

di lavoro consentendo un'opzione non sempre giustificabile".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Dopo avere rilevato l'inconferenza del richiamo agli artt. 4, 35 e

41 Cost., l'Avvocatura osserva, quanto alla pretesa violazione

dell'art. 3 Cost., che, anche ad ammettere l'assimilazione

dell'opzione in esame a un'ipotesi di dimissioni, non si può trarne

argomento né per censurare l'esonero del lavoratore da ogni

motivazione della scelta operata, trattandosi della conseguenza di

una valutazione tipica del legislatore non debordante dal limite

della ragionevolezza, né per censurare l'eccedenza dell'indennità

sostitutiva rispetto alla indennità di preavviso normalmente

spettante al lavoratore che recede per giusta causa, considerate la

peculiarità del caso regolato dalla norma denunciata e la funzione

dissuasiva al fine della prevenzione di licenziamenti arbitrari. Considerato in diritto

1. - Dal Pretore di Varese - sezione distaccata di Gavirate è

sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 18,

quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo

modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, per

contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Palesemente inconferente è il richiamo degli artt. 4 e 35 Cost.

Non si comprende, né il giudice remittente fornisce delucidazioni in

proposito, come il diritto attribuito al lavoratore dalla norma

denunciata di optare, secondo le sue convenienze, tra la

reintegrazione nel posto di lavoro e un'indennità sostitutiva possa

ritenersi offensivo del diritto dei cittadini al lavoro e contrario

all'obbligo della Repubblica di tutelare il lavoro.

Inconsistente è pure il richiamo dell'art. 41, secondo comma,

Cost., che è un parametro di valutazione delle leggi regolatrici

dell'esercizio della libertà di iniziativa privata, e in particolare

dei comportamenti degli imprenditori verso i prestatori di lavoro

subordinato, mentre oggetto del presente giudizio è una legge che

attribuisce al lavoratore un diritto potestativo contro il datore di

lavoro, cioè un diritto che non ha una funzione di conformazione,

mediante un obbligo corrispondente, dell'iniziativa economica

dell'imprenditore.

3. - Il tertium comparationis, alla stregua del quale è

denunciata la violazione dell'art. 3 Cost., è additato dal giudice

remittente nell'art. 2119 cod. civ. muovendo dalla premessa che la

norma denunciata configuri un diritto di dimissioni per giusta causa.

La violazione del principio di eguaglianza è ravvisata sia

nell'esonero del lavoratore da qualsivoglia motivazione del recesso,

sia nell'esorbitanza dell'indennità sostitutiva, fissata in quindici

mensilità di retribuzione globale, rispetto all'indennità di

preavviso normalmente spettante al lavoratore dimissionario per

giusta causa. Sotto il secondo profilo è portato a confronto anche

l'art. 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, che attribuisce il

trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa alla

lavoratrice licenziata per causa di matrimonio, la quale, invitata a

riprendere il servizio in conseguenza della nullità del

licenziamento, dichiari di recedere dal contratto.

I termini di confronto sono inappropriati già all'interno della

premessa assunta dal giudice a quo, attesa la diversità della

situazione regolata dalla norma impugnata non solo rispetto ai casi

contemplati dall'art. 2119 cod. civ., ma anche rispetto al caso

specifico della legge n. 7 del 1963. In questo l'arbitrarietà del

licenziamento è legalmente presunta per tabulas, mentre nell'ipotesi

del nuovo testo dell'art. 18, quinto comma, dello statuto dei

lavoratori il licenziamento può risultare viziato per le ragioni

più varie, inclusi vizi di pura forma o di procedura, senza dire del

caso non infrequente di licenziamento intimato nella ragionevole

convinzione, poi non condivisa dal giudice, di sussistenza di un

giustificato motivo o di una giusta causa.

Ma è assorbente il rilievo dell'insostenibilità della detta

premessa, dimostrata dalla stessa ordinanza di remissione là dove

afferma che l'arbitrio commesso dal datore di lavoro intimando il

licenziamento "appare ormai riparato" nel momento in cui il

lavoratore esercita l'opzione attribuitagli dalla norma impugnata.

Ciò significa che, dopo la sentenza che ha ordinato la

reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannato il

datore al risarcimento del danno, il fatto precedente del

licenziamento illegittimo non è più idoneo - se mai lo è stato - a

fondare una giusta causa legalmente tipizzata di dimissioni dal

rapporto di lavoro. Ordine di reintegrazione nel posto, con facoltà

del lavoratore di optare per il pagamento di un'indennità

sostitutiva, e dimissioni per giusta causa indennizzate sono

strumenti di tutela concettualmente diversi, che non possono fondersi

l'uno con l'altro.

4. - Queste considerazioni inducono a ritenere più congrua

l'interpretazione che ravvisa nella norma impugnata un'obbligazione

con facoltà alternativa dal lato del creditore. Anziché la

prestazione dovuta in via principale, cioè la reintegrazione nel

posto di lavoro, il creditore ha facoltà di pretendere una

prestazione diversa di natura pecuniaria, che è dovuta solo in

quanto dichiari di preferirla, e il cui adempimento produce, insieme

con l'estinzione dell'obbligazione di reintegrare il lavoratore nel

posto, la cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta mancanza

dello scopo. Il rapporto non cessa per effetto della dichiarazione di

scelta del lavoratore, come si dovrebbe pensare se essa avesse la

valenza di dichiarazione di recesso, bensì solo al momento e per

effetto del pagamento dell'indennità sostitutiva.

5. - Così precisato il significato della disposizione in esame,

cade la possibilità di valutarla, ai fini dell'art. 3 Cost.,

confrontandola con tertia comparationis tratti da norme relative a

casi di dimissioni indennizzate.

Essa non può essere censurata nemmeno sotto il profilo del

principio di razionalità, sul riflesso dell'ammontare

irragionevolmente elevato dell'indennità sostitutiva della

reintegrazione. È giurisprudenza costante di questa Corte che, in

mancanza di un termine di confronto, una valutazione di

illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. può

essere fondata soltanto su una irrazionalità manifesta,

irrefutabile, che nella specie non può essere affermata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme

sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio

1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Varese - sezione distaccata di Gavirate con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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