Art. 73 t.u.i.r. — Soggetti passivi

Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa':

  • a)le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • b)gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
  • c)gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
  • d)le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell' atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. ((3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la societa' o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la societa' o l'ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi.)) 227 L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. ((Salvo prova contraria, si considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato le societa' ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa)): 227
  • a)sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • b)sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. 126 Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 126 Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. 115
Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 107.

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

126

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 35, comma 14) che "La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 88) che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007".

142

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 69) che la presente modifica esplica effetto a partire dal 1° luglio 2011.

D.L. 13 agosto 2011, n. 138

146

con decorrenza dal 1 gennaio 2012

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209

227

Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 29 dicembre 2023 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 73 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16533/2026

    27 maggio 2026

    La trasformazione di un ente pubblico non economico in una società di capitali comporta l'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle società (IRES) di tutti i redditi prodotti successivamente alla conclusione dell'operazione straordinaria, ivi inclusi i contributi obbligatori che siano stati corrisposti alla società dalle imprese del settore di competenza, in quanto la forma giuridica societaria prevale sulla natura pubblicistica dell'attività svolta e sulla natura impositiva dei contributi percepiti. (Principio affermato in relazione ai contributi obbligatori versati, in base alla legge e allo statuto, dalle aziende del settore alla contribuente in virtù della propria attività istituzionale di ente esponenziale nella ricerca scientifica, industriale e di sviluppo sperimentale nel settore delle pelli e delle materie concianti).

    Art. 73 t.u.i.r.

    Rassegna di maggio 2026, p. 271 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8067/2026

    1 aprile 2026

    In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 St. lav., ai fini dell'obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, ex art. 23 l. n. 218 del 1952, occorre distinguere il caso del licenziamento nullo o inefficace, in cui, stante la natura dichiarativa della pronuncia, il datore di lavoro, oltre a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve corrispondere anche la quota contributiva a carico del lavoratore, che dunque ha diritto a percepire le retribuzioni a lui dovute a titolo risarcitorio al lordo di essa, dal caso di annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, oggetto di una sentenza costitutiva, in cui il datore di lavoro che corrisponda le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio tempestivamente rispetto al ripristino del rapporto per effetto della pronuncia giudiziale è, invece, legittimato a pagare il dovuto al netto della contribuzione a carico del lavoratore, relativa alle mensilità corrisposte, che sia da lui contestualmente versata agli enti di previdenza.

    Art. 73 t.u.i.r. · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 23 Accertamento imposte sui redditi · Art. 19 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Rassegna di marzo/aprile 2026, pp. 307, 308 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4183/2026

    24 febbraio 2026

    In tema di cd. esterovestizione, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, si applicano con riferimento a società aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, ai fini dell'accertamento della residenza fiscale in Italia alla stregua dei criteri della sede legale, della sede dell'amministrazione e del luogo di svolgimento dell'oggetto principale, tra loro paritetici e alternativi, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d'imposta, è accertabile anche mediante presunzioni - purché gli indici della fittizia localizzazione siano esaminati nel loro insieme secondo criteri di gravità, precisione e concordanza - e determina l'assoggettamento alla potestà impositiva dello Stato, a prescindere dall'accertamento di una finalità elusiva.

    Art. 73 t.u.i.r.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 144 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 23842/2025

    25 agosto 2025

    In tema di "esterovestizione", la nozione di "sede dell'amministrazione" contrapposta alla sede legale - ai sensi dell'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 - coincide con quella di sede effettiva, intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente e dove si convocano le assemblee, dovendo perciò identificarsi nel luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente; in particolare, quando si tratti di società estera controllata da società italiana, lo spostamento effettivo presso la controllante della sede dell'amministrazione della consociata presuppone un grado di eterodirezione concreta superiore a quella di contenuto civilistico discendente dall'esercizio delle prerogative di cui all'art. 2359 c.c., dovendo invece realizzarsi una fattispecie nella quale la società controllante assume i connotati di un vero e proprio amministratore indiretto della controllata, della quale usurpa l'impulso imprenditoriale, sottraendole ogni prerogativa sovrana in ordine alla propria operatività, riducendola ad un mero satellite o dipendenza, ovvero a una struttura non effettiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso una fattispecie di esterovestizione rispetto a una società offshore avente sede legale a Funchal-Madeira, accertando che i contratti di servizi o ship management della società estera con le società italiane riconducibili ai ricorrenti, cui si contestava il ruolo di amministratori di fatto della prima, svolgevano soltanto una funzione strumentale rispetto alla società portoghese).

    Art. 73 t.u.i.r. · Art. 2359 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 406 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 29 dicembre 2023 — 1 gennaio 2027in vigoreper 3 anni
  3. 9 aprile 2014 — 29 dicembre 2023per 10 anni
  4. 25 marzo 2012 — 9 aprile 2014per 2 anni
  5. 17 settembre 2011 — 25 marzo 2012per 6 mesi
  6. 27 febbraio 2011 — 17 settembre 2011per 7 mesi
  7. 22 agosto 2008 — 27 febbraio 2011per 3 anni
  8. 1 gennaio 2008 — 22 agosto 2008per 8 mesi
  9. 24 novembre 2007 — 1 gennaio 2008per un mese
  10. 1 gennaio 2007 — 24 novembre 2007per 11 mesi
  11. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2007per 5 mesi
  12. 1 gennaio 2004 — 12 agosto 2006per 3 anni
  13. 2 marzo 1997 — 1 gennaio 2004per 7 anni
  14. 1 gennaio 1994 — 2 marzo 1997per 3 anni
  15. 31 dicembre 1986 — 1 gennaio 1994testo originarioper 7 anni

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2014 al 29 dicembre 2023. 30 parole tolte, 109 parole aggiunte.

… costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. aggiunto: 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno aggiunto: nel territorio dello Stato la sede legale o la sede tolto: dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato gli aggiunto: di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la societa' o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la societa' o l'ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio aggiunto: si considerano residenti se istituiti in Italia tolto: eaggiunto: . Si considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in … di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo tolto: 168-bis aggiunto: 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti tolto: ed aggiunto: e almeno uno dei beneficiari del trust tolto: siano aggiunto: sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Statoaggiunto: , salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo tolto: 168-bis aggiunto: 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui … disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. Salvo prova contraria, si tolto: considera esistente aggiunto: considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato tolto: la sede dell'amministrazione di aggiunto: le societa' ed entitolto: , che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209

    Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art73 · fonte del testo

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