Corte costituzionale

Sentenza n. 420/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge

20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità

dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale

nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con

ordinanza emessa il 20 febbraio 1998 dal pretore di Modica, Sezione

distaccata di Scicli, nel procedimento civile vertente tra Trovato

Giuseppe e la Plasticontenitor s.r.l. iscritta al n. 264 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una controversia individuale di lavoro, sorta in

conseguenza dell'impugnazione di un licenziamento per presunta

inidoneità alle mansioni, il pretore di Modica, Sezione distaccata

di Scicli, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela

della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), in riferimento agli artt. 3 e 27 (recte: 24) della

Costituzione.

Rileva il giudice a quo che nel procedimento sottoposto al suo

giudizio la domanda principale proposta dal lavoratore è già stata

accolta, con conseguente ordine di reintegrazione dello stesso, e che

deve ora decidersi la sola domanda conseguenziale di risarcimento dei

danni. Tale risarcimento, che tendenzialmente è commisurato alle

retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dal giorno del

licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, non può

essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di

fatto, potendo però il lavoratore optare, in alternativa alla

reintegrazione, per un'indennità sostitutiva pari a quindici

mensilità di retribuzione.

Questi principi, ad avviso del Pretore, non sembrano poter valere

nel caso di specie, nel quale il datore di lavoro ha disposto il

licenziamento "per effetto di verifica d'inidoneità al lavoro

accertata in esito alla procedura di cui all'art. 5 dello Statuto",

situazione che dovrebbe legittimare l'applicazione degli artt. 1256 e

1463 del codice civile. Ad avviso del rimettente, in altre parole,

l'avvenuto espletamento della procedura di controllo di cui al

menzionato art. 5, portando ad una pronuncia di carattere tecnico

che il datore di lavoro non può contestare ed alla quale, anzi, ha

il dovere di attenersi, dovrebbe implicare che nessuna

responsabilità possa essere posta a suo carico in caso di successiva

verifica dell'erroneità dell'accertamento medico in precedenza

compiuto. È pacifico, infatti, che il giudizio espresso dall'organo

medico di controllo rimane soggetto a verifica in sede

giurisdizionale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della

Cassazione; ciò non toglie, peraltro, che dovrebbe ritenersi

sussistente, quanto meno sotto l'aspetto putativo, il giustificato

motivo di licenziamento di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1966,

n. 604, con conseguente inesistenza di ogni pretesa risarcitoria.

La norma impugnata, invece, pare riconoscere automaticamente al

lavoratore la misura minima risarcitoria delle cinque mensilità di

retribuzione. Ne consegue che, ad avviso del rimettente, a meno che

questa Corte "non ritenga praticabile un'interpretazione

costituzionale della norma", l'art. 18 in esame viola l'art. 3 della

Costituzione perché, senz'alcuna ragionevolezza, pone a carico del

datore di lavoro una sorta di responsabilità oggettiva del tutto

ingiustificata, nonché l'art. 27 della Costituzione, perché

impedisce al medesimo "di far valere in giudizio, in via di

eccezione, l'insussistenza dell'obbligo risarcitorio posto a suo

carico".

In punto di rilevanza il pretore nota che l'eventuale accoglimento

della presente questione potrebbe portare al rigetto della domanda

risarcitoria nel giudizio a quo, domanda che sarebbe comunque da

accogliere in caso contrario.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Rileva innanzitutto la difesa erariale che, pur essendo

predominante l'orientamento della Cassazione secondo cui

l'obbligazione risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo

prescinde dalla sussistenza di un comportamento "colposo" da parte

del datore di lavoro, alcune pronunce vanno di contrario avviso,

sicché al rimettente non sarebbe totalmente preclusa la possibilità

di una diversa interpretazione della norma impugnata.

Nel merito, poi, la questione non è fondata, poiché questa Corte

ha già riconosciuto che la predeterminazione di un danno minimo

risarcibile in ogni caso rientra nel legittimo esercizio della

discrezionalità legislativa, sicché non c'è violazione del

principio di ragionevolezza. L'alternativa, del resto, sarebbe

ancora peggiore, perché negare il diritto al risarcimento del danno

in un caso del genere equivarrebbe a porre a carico del lavoratore il

rischio di un errato accertamento dell'inabilità da parte di un ente

pubblico, il che certamente non è ammissibile. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Modica, Sezione distaccata di Scicli, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della

legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione.

Il giudice a quo ritiene che la norma impugnata appare in palese

contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, laddove essa, "in

violazione di ogni elementare principio di uguaglianza e

ragionevolezza, addossa la responsabilità risarcitoria a un soggetto

al quale non è addebitabile l'evento da cui tale responsabilità

trae origine, in forza di una sorta di responsabilità oggettiva

ingiustificata e incompatibile con i principi del nostro ordinamento;

b) con l'art. 27 (recte: 24) della Costituzione, laddove nella

sostanza impedisce al datore di lavoro incolpevole di far valere in

giudizio, in via di eccezione, l'insussistenza dell'obbligo

risarcitorio posto a suo carico".

2. - Occorre innanzitutto rilevare che l'Avvocatura dello Stato ha

eccepito l'inammissibilità della questione, sostenendo che in

qualche recente sentenza la Corte di cassazione avrebbe diversamente

interpretato la norma impugnata, nel senso che la responsabilità

risarcitoria del datore di lavoro debba essere esclusa qualora il

rifiuto della sua prestazione sia giustificato da un motivo

legittimo; sicché il presente giudizio si risolverebbe nella

decisione di una questione di mera interpretazione, potendo il

pretore seguire quella ritenuta conforme a Costituzione.

L'eccezione è infondata. Dal testo dell'art. 18, così come

interpretato dalla costante giurisprudenza, emerge con chiarezza,

infatti, che la misura risarcitoria costituita dalle cinque

mensilità di retribuzione globale di fatto costituisce un minimum,

predeterminato ex lege e connesso alla riconosciuta illegittimità

del licenziamento, da corrispondersi "in ogni caso". Il pretore, pur

esprimendo dubbi di legittimità costituzionale, non ha inteso

discostarsi da un tale orientamento.

3. - Nel merito, la questione è infondata.

Questa Corte, in una non recente sentenza (n. 178 del 1975), ebbe

già occasione di affermare che i due parametri costituzionali oggi

invocati non risultano violati per il fatto che la norma in esame

prevede una misura di risarcimento del danno che va comunque

riconosciuta al lavoratore ingiustamente licenziato. In

quell'occasione si osservò, scrutinando il testo dell'art. 18 dello

Statuto dei lavoratori nella versione precedente a quella introdotta

dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che la

predeterminazione di un risarcimento minimo, spettante in ogni caso,

"risponde ad una presunzione legale che, per essere configurata in

una misura realistica (...), non contrasta con l'art. 3 della

Costituzione, ma costituisce legittimo esercizio di discrezionalità

politica da parte del legislatore". Tale conclusione va qui

riaffermata per le seguenti ulteriori considerazioni.

È pacifico in giurisprudenza che la dichiarazione di inidoneità

fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto non ha

carattere di definitività, potendo il giudice della controversia

pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica

d'ufficio disposta nel giudizio di merito. Da ciò consegue che il

datore di lavoro, nel momento in cui opta per l'immediato

licenziamento del dipendente anziché chiedere, secondo le normali

regole contrattuali, la risoluzione giudiziaria del rapporto di

lavoro per sopravvenuta impossibilità della prestazione, agisce

evidentemente a suo rischio, perché non può ignorare che l'esito

della procedura di cui al citato art. 5 non è incontrovertibile.

D'altra parte questa Corte ha già riconosciuto, sia pure in

fattispecie diverse, la generica sussistenza del principio del

"rischio d'impresa" (sentenze n. 30 del 1996 e n. 7 del 1993), che

viene oggettivamente a gravare su chi intraprende una simile

attività; e la stessa Corte di cassazione (sentenza n. 9464 del

1998), in un caso simile a quello attuale, ha recentemente

sottolineato che il risarcimento nella misura minima delle cinque

mensilità costituisce un'indennità "quasi a titolo di penale avente

la sua radice nel rischio d'impresa". È indubbio, del resto, che gli

effetti economici della situazione di incertezza - necessariamente

conseguente alla possibilità che l'inabilità accertata con la

procedura di cui all'art. 5 dello Statuto venga successivamente

ritenuta dal giudice insussistente - devono gravare o sul datore di

lavoro o sul lavoratore; la scelta del legislatore, chiaramente

rivolta a tutela del soggetto più debole, si presenta immune dalle

lamentate censure.

4. - Può solo aggiungersi che la responsabilità risarcitoria del

datore di lavoro per l'illegittimo licenziamento intimato in regime

di tutela c.d. reale non si discosta dalla disciplina ordinaria

perché implica comunque, per il danno eccedente la suddetta misura

minima, la sussistenza della colpa dello stesso, in mancanza della

quale non c'è danno ulteriore risarcibile. Per altro verso, quanto

alla presunzione assoluta di danno minimo pari a cinque mensilità di

retribuzione, il legislatore ha operato un non irragionevole

bilanciamento complessivo per il fatto di aver simmetricamente

riconosciuto al datore di lavoro l'esercizio della facoltà di

recesso, idonea ad incidere unilateralmente ed immediatamente nella

sfera degli interessi del lavoratore.

La previsione (di carattere eccezionale) di una presunzione iuris

et de iure di danno in caso di esercizio oggettivamente illegittimo

di tale facoltà non fa che riequilibrare siffatto potere privato, a

fronte del quale il lavoratore versa in una situazione di soggezione.

5. - Per le esposte considerazioni, dunque, la denunziata norma -

che con l'accertata illegittimità del licenziamento presume che il

lavoratore abbia subìto un danno predeterminato in una misura base

aumentabile quando si dia prova di un ulteriore pregiudizio - non

viola il principio costituzionale di ragionevolezza; e, quanto al

parametro di cui all'art. 24 della Costituzione (erroneamente

indicato nell'art. 27), nessuna lesione sussiste, perché "la

garanzia costituzionale della difesa opera entro i limiti del diritto

sostanziale" (sentenza n. 178 del 1975).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela

della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 (recte:

24) della Costituzione, dal pretore di Modica, Sezione distaccata di

Scicli, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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