Contratto a tutele crescenti

Art. 4 tutele crescenti — Vizi formali e procedurali

Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilita', a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 16 luglio 2020, n. 150, (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2020, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».".

Testo vigente dal 23 luglio 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 150/2020

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 2020

    Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015. La motivazione in punto di rilevanza dei giudici a quibus non appare implausibile, poiché essi svolgono un'argomentazione puntuale con riguardo alla necessità di applicare la norma censurata, che consente di ricostruire la fattispecie concreta e di cogliere la rilevanza del dubbio di costituzionalità.

    Art. 4 tutele crescenti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 93/2021

    Questione inammissibile
    7 maggio 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, non può essere presa in esame la richiesta della parte costituita di dichiarare costituzionalmente illegittima, in via consequenziale, la previsione dell'ammontare massimo dell'indennità risarcitoria spettante per i licenziamenti viziati dal punto di vista formale o procedurale. Tale richiesta sottende una diversa questione e mira ad ampliare irritualmente il tema del decidere, così come delimitato dall'ordinanza di rimessione, ove le censure del giudice a quo si appuntano sul meccanismo di determinazione dell'indennità e non sull'ammontare - minimo e massimo - determinato dal legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2021 e n. 35 del 2021 ).

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 4 tutele crescenti

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 2015 al 23 luglio 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 16 luglio 2020, n. 150, (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2020, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art4 · fonte del testo

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