Art. 633 c.p.c. — Condizioni di ammissibilità
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[1]Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
- 1)se del diritto fatto valere si da' prova scritta;
- 2)se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- 3)se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
[2]L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o lo avveramento della condizione.
[3]L'ingiunzione non puo' essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'articolo 643 deve avvenire fuori del Regno o dei territori soggetti alla sovranita' italiana.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 7 novembre 2002
