Art. 186-ter c.p.c. — Istanza di ingiunzione

[1]Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte puo' chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. ((Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione)). 116

[2]L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo comma, ed e' dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonche', ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorieta' non puo' essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.

[3]L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

[4]Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia gia' munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma.

[5]Se la parte contro cui e' pronunciata l'ingiunzione e' contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresi' contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverra' esecutiva ai sensi dell'articolo 647.

[6]L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. 67 72

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.

116

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2006

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 237/2005

    Questione inammissibile
    16 giugno 2005

    È manifestamente inammissibile, per la non corretta individuazione della norma concretamente applicabile nel giudizio 'a quò e per la carenza di motivazione in ordine all’impossibilità di emettere l’invocata ordinanza ingiuntiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevede la concedibilità dell'ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di causa anche per i crediti vantati dai professionisti 'ex' art. 633, primo comma, numero 2, cod. proc. civ.», sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, 41, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. - V., citata, per la dichiarazione di manifesta infondatezza di analoga questione di legittimità costituzionale della norma impugnata, l’ordinanza n. 545/2000.

    Art. 186-ter c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 180/2004

    Questione infondata
    22 giugno 2004

    L'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, censurato nella parte in cui, attraverso il richiamo al secondo comma dell'art. 634 cod. proc. civ., considera gli estratti autentici delle scritture contabili quale prova scritta idonea all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna, non comporta alcuna inversione dell'onere della prova, ma soltanto l'attribuzione di una ben circoscritta valenza probatoria – da apprezzare comunque alla luce del quadro complessivo delle emergenze processuali – attribuita a determinati documenti in ragione della natura dei crediti sui quali si controverte, in deroga alla regola generale secondo cui le scritture in argomento fanno prova contro l'imprenditore. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

    Art. 186-ter c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 545/2000

    Questione infondata
    4 dicembre 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, comma primo, cod. proc. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la concedibilità dell'ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di causa anche per i crediti vantati dai professionisti sulla base di parcelle di spese e prestazioni redatte dagli stessi e corredate dal prescritto parere delle competenti associazioni professionali (ai sensi degli artt. 633, primo comma, numero 3, e 636 cod. proc. civ.). Come già rilevato il legislatore ha, con una scelta che non può essere considerata irrazionale, ritenuto di limitare la concedibilità del provvedimento anticipatorio di condanna di cui si tratta a quei casi in cui il supporto documentale prodotto negli atti processuali assume una più consistente valenza probatoria in termini di presumibile resistenza alle contestazioni di controparte, nell'ottica della decisione definitiva. La specificità di tali casi rende la disciplina considerata inidonea a fungere da 'tertium comparationis' e, quindi, esclude che possa considerarsi violato il principio di eguaglianza. Altrettanto insussistente è anche l'asserita lesione dell'art. 24 Cost. in quanto la norma denunciata lascia comunque intatta la facoltà della parte di avvalersi, per il riconoscimento dei propri crediti, sia del procedimento monitorio 'ante causam', sia del giudizio contenzioso ordinario (che è la sede propria dell'accertamento definitivo della pretesa vantata e rispetto al quale soltanto può essere rapportato il principio di ragionevole durata). - V. sentenza nn. 295/1995 e 65/1996 sulla specificità della forma di tutela prevista dall'art. 186-ter cod. proc. civ. L.T.

    Art. 186-ter c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 633 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Se ne mostrano 10 su 11, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 1 gennaio 2006. 20 parole aggiunte.

… ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. aggiunto: Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art186ter · fonte del testo

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