Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Soggetti obbligati al pagamento (articolo 57 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

[2]1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 16 e 23 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Per i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione e' eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 20, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo e' divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta e' notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi. 3. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari. 4. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria e' solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto. 5. La responsabilita' dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive. 6. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta a un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa. 7. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto a una delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa. 8. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta e' esclusivamente chi ha richiesto la registrazione. 9. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato piu' parti, contiene piu' disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive e' limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato. 10. Nei contratti in cui e' parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta e' unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreche' non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato. 11. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita' o di trasferimento coattivo della proprieta' o di diritti reali di godimento l'imposta e' dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga al richiamato articolo 8 della legge n. 392 del 1978; l'imposta non e' dovuta se espropriante o acquirente e' lo Stato.

Testo vigente dal 12 agosto 2025

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 58, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 26194/2025

    25 settembre 2025

    L'imposta di registro è dovuta anche quando uno dei soggetti passivi sia uno Stato estero, senza che rilevi l'eventuale impossibilità degli altri coobbligati di rivalersi nei suoi confronti, in quanto la solidarietà prevista dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 risponde alla finalità di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti, ai fini della proficua riscossione delle imposte, di modo che l'eventuale inimponibilità integra un'eccezione personale del condebitore, non opponibile all'amministrazione finanziaria dagli altri condebitori estranei alla condizione personale su cui si fonda.

    Art. 58 · Art. 37 Testo unico l'imposta di registro · Art. 57 Testo unico l'imposta di registro · Art. 1292 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art58 · fonte del testo

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