Codice di procedura civile

Art. 632 c.p.c. — Effetti dell'estinzione del processo

[1]((Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione e' disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591- bis)).

[2]Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata e' consegnata al debitore.

[3]Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che e' discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione.

[4]Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma.

Testo vigente dal 8 settembre 1998

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 632 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13090/2026

    7 maggio 2026

    L'opposizione all'esecuzione proposta successivamente alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale, ex art. 2668-ter c.c., è inammissibile, difettando l'interesse concreto ed attuale ad invocare la declaratoria di insussistenza del diritto a procedere esecutivamente con riguardo a una procedura non più pendente, in ragione dell'efficacia immediata del provvedimento dichiarativo dell'estinzione.

    Art. 632 c.p.c. · Art. 2668-ter c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5330/2026

    9 marzo 2026

    Il contratto di locazione dell'immobile pignorato stipulato dal custode, previa autorizzazione del giudice, perde automaticamente efficacia con l'estinzione del processo esecutivo ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che, alla chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., è restituito al debitore, il quale, pertanto, qualora il custode abbia instaurato un giudizio per il recupero dei detti frutti, è legittimato a proseguirlo ex art. 111 c.p.c.

    Art. 632 c.p.c. · Art. 560 c.p.c. · Art. 2912 c.c. · Art. 111 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 8 settembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 8 settembre 1998. 44 parole aggiunte.

aggiunto: Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione e' disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591- bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art632 · fonte del testo

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