Art. 57 — Soggetti obbligati al pagamento

Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli ((...)) 796, 800 e 825 del codice di procedura civile ((, salvo quanto previsto dal comma 1.1)). 93 1.1 ((Per i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione e' eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo e' divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta e' notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.)) 93 Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria e` solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto. La responsabilita` dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e` a carico esclusivamente di questa. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta e` esclusivamente chi ha richiesto la registrazione. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato piu` parti, contiene piu` disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive e` limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato. Nei contratti in cui e` parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta e` unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreche` non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita` o di trasferimento coattivo della proprieta` o di diritti reali di godimento l'imposta e` dovuta solo dall'ente espropriante e dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non e` dovuta se espropriante o acquirente e` lo Stato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

93

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 57, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 215/2000

    Questione infondata
    19 giugno 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, e 58, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nelle parti relative alla previsione della solidarietà nel pagamento dell'imposta di registro tra le parti in causa e alla mancata previsione della surrogazione a favore delle parti in causa che hanno pagato l'imposta stessa nelle ragioni, azioni e ai privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Va, infatti, osservato che: a) la solidarietà risulta perfettamente conforme ai principi più volte affermati da questa Corte in ordine alle disposizioni legislative prevedenti la solidarietà in materia di imposte indirette in quanto è giusticata da rapporti giuridico-economici tra gli obbligati idonei alla configurazione di motivazioni unitarie e che, quindi, ben possono ragionevolmente comportare il suddetto vincolo, in evidente parellelismo con quanto si verfica per le parti del contratto; b) il rischio per l'attore vittorioso di dover pagare l'imposta di registro, se rientra nel generale calcolo di convenienza dell'esercizio dell'azione giudiziaria, non si traduce, perciò solo, in un impedimento alla tutela giurisdizionale dei propri diritti; c) l'inapplicabilità alle parti in causa della surrogazione non rende incostituzionale la previsione della solidarietà, di cui si è detto, restando comunque salva la possibilità per le stesse parti di avvalersi dell'azione di regresso accordata in generale per le obbligazioni solidali dall'art. 1299 cod. civ. Precedenti - sent. nn. 226/1984, 178/1982 e 120/1972 richiamate con riferimento alle ragioni idonee a giustificare le disposizioni legislative prevedenti il vincolo solidale in materia di imposte dirette. L.T.

    Art. 57 Testo unico l'imposta di registro · Art. 58 Testo unico l'imposta di registro · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2011 al 3 ottobre 2024. 3 parole tolte, 152 parole aggiunte.

… 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli tolto: 633,aggiunto: ... 796, 800 e 825 del codice di procedura civiletolto: .aggiunto: , salvo quanto previsto dal comma 1.1. 1.1 Per i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione e' eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo e' divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta e' notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente … di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari. tolto: 1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria e` solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contrattoaggiunto: . La responsabilita` dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art57 · fonte del testo

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