Corte costituzionale

Sentenza n. 350/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 140, 313 e 663 del codice di procedura civile, promosso

con ordinanza emessa il 28 febbraio 1984 dal Pretore di Mestre nel

procedimento civile vertente tra Boato Michele e la s.r.l.

I.N.V.E.CO., iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 dell'anno

1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 28 febbraio 1984 (notificata il 31

marzo e comunicata il 2 aprile successivi; pubblicata nella G.U. n.

287 del 17 ottobre 1984 e iscritta al n. 547 R.O. 1984) sulla

opposizione proposta sotto la data del 6 maggio 1983 da Boato

Michele, ai sensi dell'art. 668 c.p.c., avverso la ordinanza emessa

all'udienza del 29 marzo 1983 da altro Pretore dello stesso ufficio,

con la quale in sua assenza era stata convalidata l'intimazione per

finita locazione della s.r.l. INVECO, il Pretore di Mestre ha

dichiarato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 140, 313, 663 c.p.c. nel loro combinato disposto.

1.2. - Avanti la Corte, nella mancata costituzione delle parti del

giudizio a quo, è intervenuta per il Presidente del Consiglio dei

ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e

concludendo, con deduzioni 24 ottobre 1984 depositate il successivo

25, per la inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della

proposta questione.

2. - Nell'adunanza del 30 settembre 1987 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto

3. - La questione di costituzionalità del combinato disposto

degli artt. 140, 313 e 663 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24

Cost. è inammissibile perché il Pretore di Mestre non adduce

ragioni che inducano questa Corte a deflettere dai motivi che la

indussero a giudicare con sent. 18 aprile 1984, n. 121 non fondata in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 313 co. 2 c.p.c.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 140, 313 e 633 c.p.c., sollevato

per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. con ordinanza 28 febbraio

1984 del Pretore di Mestre (n. 547 r.o. 1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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