Art. 82 — Onorario e spese del difensore

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita', ((...)) tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalla tariffa professionale. Il decreto di pagamento e' comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Testo vigente dal 1 gennaio 2005

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 82, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12577/2026

    4 maggio 2026

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, il riferimento dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 al "reddito imponibile" non va inteso secondo le categorie proprie del diritto tributario, dovendosi avere riguardo al reddito lordo complessivo del richiedente, comprensivo anche di introiti esenti o non soggetti a imposizione, in quanto indicativi della sua effettiva capacità economica; ne consegue che non sono computabili detrazioni e deduzioni fiscali, le quali incidono esclusivamente sulla determinazione dell'imposta e non sulla valutazione della condizione di non abbienza.

    Art. 82 · Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 136 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 83 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di maggio 2026, p. 67 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12584/2026

    4 maggio 2026

    In tema di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti in cui è parte il fallimento, la liquidazione dei compensi spettanti al difensore compete, in via generale, all'autorità giudiziaria che ha proceduto, ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, trovando tale disciplina applicazione anche nei casi di ammissione ex lege del fallimento al beneficio ai sensi dell'art. 144 del medesimo d.P.R.; costituisce eccezione la competenza del giudice delegato, limitata all'ipotesi in cui i compensi gravino sulla procedura, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6), l.fall., in ragione della necessità di una valutazione unitaria dell'attività svolta nell'interesse del fallimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto competente il giudice delegato alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una società fallita ammessa al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di compensi non gravanti sulla procedura, ma sull'Erario, con conseguente competenza del giudice del processo cautelare in cui l'attività era stata svolta).

    Art. 82 · Art. 83 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 144 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 25 fallimento

    Rassegna di maggio 2026, p. 69 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7440/2026

    28 marzo 2026

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile la domanda d'ingiunzione proposta, ex art. 633 e ss. c.p.c., per il pagamento degli onorari e delle spese liquidati in favore del difensore con decreto ex art. 82 T.U. spese di giustizia, potendo l'avvocato ottenere tale pagamento esclusivamente tramite il procedimento previsto dal suddetto testo unico, in conformità a criteri di contabilità pubblica e al fine di bilanciare la garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e la necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia, e non attraverso le vie ordinarie, ovvero procurandosi un titolo esecutivo per la realizzazione del proprio credito.

    Art. 82 · Art. 165 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 171 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 178 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 145 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1963/2026

    29 gennaio 2026

    Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, sia in caso di infruttuosità totale delle stesse, sia in caso di recupero solo parziale del credito e/o delle spese sostenute.

    Art. 82 · Art. 84 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 116 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di gennaio 2026, p. 60 ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2002 al 1 gennaio 2005. 6 parole tolte.

… superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita', tolto: e previo parere del consiglio dell'ordine,aggiunto: ... tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art82 · fonte del testo

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