Art. 354 c.p.c. — Rimessione al primo giudice
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[1]Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non puo' rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contradittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiari la nullita' della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma. In tali casi si applica l'articolo precedente.
[2]Se il giudice d'appello dichiara la nullita' di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948
