Art. 24 c.p.p. — Decisioni del giudice di appello sulla competenza

Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purche', in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello. 48 70 Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

48

La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-5maggio 1993, n. 214 (in G.U. 1a s. s. 12/5/1993, n. 20) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo "nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo".

Corte costituzionale con la sentenza 7-15 marzo 1996, n. 70

70

La Corte costituzionale con la sentenza 7-15 marzo 1996, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo."

Testo vigente dal 21 marzo 1996

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 214/1993

    Ha colpito questo articolo
    5 maggio 1993

    Col prevedere che il giudice di appello, quando pronuncia l'annullamento della sentenza impugnata, per incompetenza per materia, ordini la restituzione degli atti al giudice (del dibattimento) di primo grado competente, l'art. 24, primo comma, cod. proc. pen., preclude all'imputato, per un errore a lui non imputabile, a fronte di un'accusa modificata, la possibilità di richiedere, rispetto ad essa, l'instaurazione di un rito che comporta benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual'è il giudizio abbreviato, con conseguente lesione del diritto di difesa. Tale articolo, perciò, assorbiti gli ulteriori parametri invocati, va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che, nell'ipotesi suddetta, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. - Per la illegittimità costituzionale della previsione, nell'art. 23 cod. proc. pen., di identico meccanismo, riguardo alla trasmissione degli atti, in seguito a dichiarazione della propria incompetenza per materia da parte dello stesso giudice di primo grado, v. sent. n. 76/1993.

    Art. 24 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 70/1996

    Illegittimità dichiarata
    15 marzo 1996

    È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. La questione, sollevata con riferimento a detto articolo, attiene, infatti, a norma perfettamente analoga a quella già dichiarata incostituzionale.

    Art. 23 c.p.p. · Art. 24 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 486/1993

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1993

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 214 del 1993 "nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto c…

    Art. 24 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1996

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1993 al 21 marzo 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale con la sentenza 7-15 marzo 1996, n. 70

    La Corte costituzionale con la sentenza 7-15 marzo 1996, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art24 · fonte del testo

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