Art. 131 c.p.c. — Forma dei provvedimenti in generale

[1]La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

[2]In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

[3]((Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio)).53

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

53

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 9 - 18 gennaio 1989, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 25/01/1989, n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 2 della L. 13 aprile 1988, n. 117 (che ha introdotto un nuovo comma dopo l'ultimo al presente articolo) nella parte in cui dispone che "e' compilato sommario processo verbale" anziche' "puo', se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"".

Testo vigente dal 16 aprile 1988

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 131 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18603/2025

    8 luglio 2025

    Per stabilire se un provvedimento costituisce sentenza o ordinanza endoprocessuale è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o all'intestazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - come tali, soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio.

    Art. 131 c.p.c. · Art. 134 c.p.c. · Art. 187 c.p.c. · Art. 189 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, pp. 189, 190 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 158/1989

    Questione infondata
    21 marzo 1989

    È manifestamente infondata, in quanto già esaminata con sentenza di rigetto sul punto, la questione di legittimità costituzionale del comma ultimo dell'art. 131 c.p.c., introdotto dall'art. 16 l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevato in riferimento agli art. 3, 101, 104 Cost., nella parte in cui, prevedendo la verbalizzazione dei provvedimenti giudiziari collegiali e l'acquisizione di essa negli eventuali giudizi di responsabilità, promossi in via di rivalsa nei confronti dei membri dei collegi, violerebbero gli invocati principi di costituzionalità in quanto la segretezza delle deliberazioni sarebbe garanzia inderogabile d'indipendenza e il legislatore avrebbe attribuito irrazionalmente minor tutela al segreto della camera di consiglio rispetto al segreto professionale.

    Art. 131 c.p.c. · Art. 16 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 3 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 159/1989

    Questione infondata
    21 marzo 1989

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 131, comma ultimo, c.p.c., introdotto dall'art. 16 l. 13 aprile 1988, n. 117, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui disponeva che "è compilato sommario processo verbale", anziché "può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"", con la sent. n. 18 del 1989.

    Art. 97 cost. · Art. 131 c.p.c. · Art. 16 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 161/1989

    Questione infondata
    21 marzo 1989

    Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 131 del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevate in riferimento agli artt. 3, 101…

    Art. 131 c.p.c. · Art. 16 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 3 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 1988

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 16 aprile 1988. 72 parole aggiunte.

aggiunto: Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 9 - 18 gennaio 1989, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 25/01/1989, n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 2 della L. 13 aprile 1988, n. 117 (che ha introdotto un nuovo comma dopo l'ultimo al presente articolo) nella parte in cui dispone che "e' compilato sommario processo verbale" anziche' "puo', se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art131 · fonte del testo

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