Corte costituzionale

Ordinanza n. 76/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/03/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 del regio

decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), e

degli articoli 6, 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, secondo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio

1985 dal Tribunale di Lucca nel procedimento instaurato da Montauti

Amelia ed altro, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149-bis

dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Lucca, con decreto del 1° ottobre

1984, emesso su ricorso proposto dai coniugi Amelia Montauti e

Giuseppe Zumbo per ottenere l'autorizzazione all'aggiunta del cognome

materno al cognome dei loro legittimi figli minori Gian Paolo ed

Alessandro, aveva ordinato all'ufficiale di stato civile di

rettificare l'atto di nascita dei detti minori con l'aggiunta del

cognome "Montauti";

che, a seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica di

Lucca, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 1° dicembre

1984, aveva dichiarato la "nullità (inesistenza) della sentenza

emessa dal Tribunale di Lucca in forma di decreto", perché

"sottoscritta dal solo Presidente, e non anche dal giudice

estensore", rimettendo le parti davanti allo stesso Tribunale a norma

degli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile;

che il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 21 gennaio 1985, ha

denunciato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 73 del regio decreto 9

luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), e degli

articoli 6, 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, secondo comma, del

codice civile, in quanto non prevedono per il figlio legittimo la

facoltà di assumere anche il cognome materno e per la madre la

facoltà di trasmettere ai figli legittimi il proprio cognome;

Considerato che, non essendosi provveduto alla riassunzione del

processo ai sensi del combinato disposto degli articoli 354, primo

comma, e 353, secondo comma, del codice di procedura civile, il

giudizio di legittimità costituzionale risulta promosso prima che il

Tribunale di Lucca fosse reinvestito della causa, in pendenza, per

giunta, del termine per il ricorso in cassazione avverso la sentenza

emessa dalla Corte d'appello di Firenze;

e che, pertanto, la questione appare proposta in via del tutto

eventuale e, comunque, prematuramente, con conseguente difetto del

requisito della rilevanza (v. sentenze n. 300 del 1983, n. 117 del

1984, n. 140 del 1984, n. 254 del 1985).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 73 del regio decreto 9 luglio

1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile ), e degli articoli 6,

143-bis, 236, 237, secondo comma, e 262, secondo comma, del codice

civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della

Costituzione, dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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