Art. 44 fallimento — Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento

Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. ((Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilita' che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.))

Testo vigente dal 17 luglio 2006

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 44 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29057/2025

    3 novembre 2025

    In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ex d.l. 347 del 2003, conv. dalla l. 39 del 2004, ai pagamenti eseguiti dal debitore trova applicazione l'art. 44, primo comma, l.fall., computandosi gli effetti dell'inopponibilità dei pagamenti sin dall'ora zero del giorno dell'emissione del decreto di nomina del commissario straordinario, essendo a tale data ascrivibili gli effetti nei confronti dei terzi dello spossessamento del solvens.

    Art. 44 fallimento

    Rassegna di novembre 2025, p. 18 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28026/2025

    21 ottobre 2025

    Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire, la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sono state precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo quando si è verificata in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione e ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado - a causa del mancato rispetto dei termini a comparire da parte dell'atto introduttivo - e aveva deciso la causa nel merito, senza disporre la regressione del processo in difetto dei casi in cui ciò è tassativamente consentito, dichiarando l'inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti ricevuti dalla società dopo il suo fallimento).

    Art. 44 fallimento · Art. 163-bis c.p.c. · Art. 353 c.p.c. · Art. 354 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 30 ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 248/2014

    Questione inammissibile
    31 ottobre 2014

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 200, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 dello stesso decreto, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che, per i terzi in buona fede, gli effetti della liquidazione coatta amministrativa si producano dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, anziché dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o di iscrizione nel registro delle imprese del medesimo provvedimento. Innanzitutto, la questione risulta ancipite, cioè proposta in termini di alternatività irrisolta, poiché il rimettente ha chiesto di rimuovere la denunciata illegittimità della disposizione censurata attraverso due distinte modalità di intervento sul testo normativo senza optare per l'una ovvero per l'altra, ponendole entrambe sullo stesso piano e indicandole come alternative tra loro. Inoltre, il regime di pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione coatta consente di ipotizzare, in ordine alla decorrenza dei suoi effetti rispetto ai terzi, diverse soluzioni, tutte praticabili perché non costituzionalmente obbligate, sicché il richiesto intervento manipolativo appare creativo ed eccedente i poteri del giudice costituzionale, implicando scelte affidate alle valutazioni del legislatore. Infine, il silenzio serbato dall'ordinanza di rimessione su taluni aspetti problematici - riguardanti il campo di applicazione dell'evocato tertium comparationis (l'art. 16 della legge fallimentare secondo cui gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono per i terzi dalla data di iscrizione della sentenza stessa nel registro delle imprese) ed il corretto inquadramento dell'oggetto del giudizio a quo (costituito da un pagamento effettuato ad un creditore dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta) - si riverbera in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. - Per l'inammissibilità, anche manifesta, di questioni ancipiti, stante l'impossibilità per la Corte di scegliere tra le distinte soluzioni prospettate dal rimettente, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 198/2014 e 87/2013; ordinanza n. 176/2013. - Per l'inammissibilità, anche manifesta, di questioni invocanti una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata in materia riservata alle scelte del legislatore, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 87/2013; ordinanze nn. 176/2013 e 156/2013. - Sulla ratio dell'inefficacia nei confronti dei creditori dei pagamenti effettuati e ricevuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento (art. 44 della legge fallimentare), da individuarsi nell'esigenza di garantire un'efficace e diretta tutela della massa dei creditori, v. la citata sentenza n. 234/1998.

    Art. 200 fallimento · Art. 42 fallimento · Art. 44 fallimento · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 12/1999

    Questione infondata
    21 gennaio 1999

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 44 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui prevede che gli effetti del fallimento - quanto meno nel periodo intercorrente tra il deposito e l'affissione della relativa sentenza - siano opponibili anche ai terzi che, in buona fede, siano stati destinatari di atti compiuti dal fallito o autori di pagamenti ricevuti dallo stesso. Identica questione è stata infatti già dichiarata dalla Corte priva di fondamento, senza che ora vengano prospettati motivi nuovi o diversi da quelli esaminati. - V. S. n. 234/1998.

    Art. 44 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 337/1998

    Questione infondata
    24 luglio 1998

    Non è fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, comma 2, e 200 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa il momento di produzione degli effetti sostanziali rispetto ai terzi sia collegato a quello della conoscibilità del provvedimento di liquidazione coincidente con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in quanto - posto che il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene ad esistenza, come la sentenza dichiarativa di fallimento, solo con la sua "esteriorizzazione", che si realizza secondo la disciplina propria dell'atto amministrativo - il debitore di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa può assumere, prima di pagare, le opportune informazioni, presso la competente amministrazione, circa l'esistenza ed il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell'impresa ed ottenerne copia, ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche eventualmente in via d'accesso informale (art. 3 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352); ed in quanto, nell'ipotesi in cui il decreto di liquidazione sia successivo alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 195 l. fall.), i terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa possono avere conoscenza, prima del decreto, della predetta sentenza; sicché, eguale essendo, in ogni caso, la conoscibilità in capo ai terzi della sentenza e del decreto, resta esclusa l'esistenza di qualsiasi discriminazione, sotto l'aspetto denunziato, tra terzi coinvolti nel fallimento e terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa. red.: S. Di Palma

    Art. 44 fallimento · Art. 200 fallimento · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 33 parole aggiunte.

… Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. aggiunto: Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilita' che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art44 · fonte del testo

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