Il testo dell'art. 353 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 353 (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza). - Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. "Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza. "Se contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso per cassazione, il termine e' interrotto. "La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo".

Testo vigente dal 16 agosto 1950

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art39 · fonte del testo

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