Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n.152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n.152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
16 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), che punisce con la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda l'omissione della richiesta di autorizzazione per l'apertura di uno scarico da insediamento produttivo, giacché - con riguardo alla diversa entità della sanzione penale per il reato, eventualmente concorrente, di superamento, nello scarico produttivo, dei parametri di accettabilità - la differente quantificazione della pena non appare palesemente irragionevole, potendo il legislatore valutare come più grave l'omissione, che non consente o rende più difficoltoso individuare lo scarico ed effettuare i necessari controlli, ed in quanto - con riguardo alla diversa qualificazione della stessa condotta di scarico senza autorizzazione, configurata come illecito amministrativo se proveniente da insediamenti civili o da pubbliche fognature - la distinzione dei tipi di scarico costituisce una scelta del legislatore, che può trovare giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente ma non irrazionalmente apprezzata, di un regime complessivamente più severo per quelli ritenuti potenzialmente più inquinanti. - Cfr., sulla discrezionalità del legislatore nella configurazione dei reati e la previsione delle relative sanzioni, sentenze nn. 370/1996 e 84/1997, nonché ordinanza n. 456/1997; sulla distinzione tra scarichi civili e delle pubbliche fognature, da un lato, e da insediamenti produttivi, dall'altro, sentenza n. 330/1996. red.: S. Evangelista
Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Sono manifestamente inammissibili - in quanto il fondamentale principio di stretta legalità dei reati e delle pene preclude pronunzie che configurino nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella l. 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 l. 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, quinto comma, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79, sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32, 41 e 77 Cost.. - S. nn. 226/1983, 314/1983, 411/1995 e 330/1996; O. nn. 25/1995, 132/1995 e 332/1996. red.: R. Foglia
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.
Sono manifestamente inammissibili - in quanto il fondamentale principio di stretta legalità dei reati e delle pene preclude pronunce, che configurino nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella l. 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 l. 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, commi terzo e ultimo, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79, sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost.. - S. nn. 226/1983, 314/1983, 411/1995; O. nn. 25/1995 e 132/1995. red.: S. Di Palma
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996. Il presidente: Ferri Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost. · Art. 32 cost.
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995 Il Presidente: Ferri Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola
Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 10 cost.
Restituzione degli atti al giudice 'a quò per il riesame della rilevanza della questione sollevata, alla luce del sopravvenuto d.l. n. 79 del 1995, convertito con modificazioni in l. n. 172 del 1995, il quale ha introdotto innovazioni nella impugnata l. n. 319 del 1976, con specifico riguardo, tra l'altro, alle sanzioni previste dall'art. 21. red.: A.M. Marini
Art. 8 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 1 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 3 cost.
La questione di costituzionalità prospettata dal T.A.R. Liguria, in riferimento ai principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, in ordine agli artt. 1, lett. a), 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, in quanto, nel disciplinare l'adeguamento degli scarichi esistenti, relativamente alle pubbliche fognature, prevedono, rispettivamente, il primo, un'unica disciplina per gli scarichi privati e pubblici; il secondo, un termine massimo entro il quale debbono attuarsi i fini dei piani regionali di risanamento delle acque; il terzo, l'applicazione, in misura non diversificata al soggetto privato come al pubblico, di sanzioni penali, difetta di rilevanza nel processo di provenienza. Una eventuale pronuncia caducatoria della Corte, infatti, non investirebbe, facendole venir meno, le norme della legge della Regione Liguria 1 settembre 1982, n. 38 - attuativa dei principi posti dalla impugnata legge statale - in base alle quali risulta essere stato assunto il provvedimento amministrativo oggetto del giudizio 'a quò. Un ulteriore motivo di irrilevanza, riguardo all'art. 21, è poi dato dal fatto che le disposizioni sanzionatorie che esso contiene, in quanto tali non rientrano fra quelle che il giudice amministrativo rimettente ha potestà di applicare. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. a); 8, secondo comma e 21, secondo comma, l. 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 1 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 8 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
L'aver previsto limiti di accettabilità rigorosi per gli scarichi in acque superficiali provenienti da insediamenti produttivi non viola il diritto al lavoro in quanto, a parte il contenuto meramente programmatico del precetto di cui all'art. 4 Cost., la concreta disciplina di tale diritto rientra nella discrezionalità del legislatore che può imporre limiti a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, beni anch'essi tutelati dalla Costituzione (artt. 9 e 32 Cost.); ne' può ritenersi in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica l'obbligo per l'imprenditore di osservare la disciplina penale ed amministrativa che trova fondamento nella tutela di beni costituzionalmente rilevanti. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, l. 10 maggio 1976, n. 319). - In senso conforme v. S. nn. 184/1983 e 127/1990.
Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 4 cost. · Art. 41 cost. · Art. 9 cost.
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa in quanto, essendosi omesso di indicare il reato per cui si procede, e di specificare quali disposizioni, in relazione alla fattispecie esaminata, debbano trovare applicazione, nell'ordinanza di rimessione non risulta enunciato l'oggetto del giudizio a quo.
Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 4 cost. · Art. 41 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale quando con l'ordinanza di rimessione si chiede alla Corte una pronuncia additiva, consistente nell'introdurre nell'ordinamento una norma, la cui complessa ed opinabile articolazione, sia di per se` dimostrativa del necessario ricorso a scelte discrezionali proprie del potere legislativo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 27, primo comma, e 41, primo comma, Cost. - dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 che nell'incriminare i fatti di inquinamento non prevede che le omissioni e i ritardi della pubblica amministrazione in materia ambientale abbiano efficacia scriminante tutte le volte che il reato sia stato da essi determinato, per il tramite di una fisica necessita` o anche di una necessita` di carattere economico). - v. sent. n. 214/1983.
Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 27 cost. · Art. 41 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21, 22 e 23 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 11, secondo inciso, Cost., nella parte in cui dette norme non prevedono come autonoma figura di reato il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi prescritti, a seconda dei casi, dalle tabelle A o C, in quanto si richiede alla Corte di istituire, mediante sentenza additiva in materia penale, un'autonoma figura di reato in deroga al principio di legalità dei reati e delle pene.
Art. 26 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 32 cost. · Art. 25 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 101 cost.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., degli artt. 9, 12, 13, 15, 21, 22 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 nella parte in cui essi escludono l'assoggettamento alla sanzione penale del titolare di uno scarico contra legem proveniente da una installazione adibita a servizi, in quanto si richiede alla Corte di istituire, mediante sentenza additiva in materia penale, un'autonoma figura di reato in deroga al principio di tassatività dei reati e delle pene.
Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 12 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 13 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 25 della legge 10 maggio 1976 n. 319, in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., attesoché detta questione si risolve nella richiesta che questa Corte pronunci una sentenza di accoglimento additivo in materia penale: richiesta manifestamente inammissibile posto che la produzione di nuove fattispecie penali è riservata in via esclusiva al legislatore.
Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 25 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, in quanto l'ordinanza di rinvio non contiene ne' un riferimento alla fattispecie concreta, ne' la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nel giudizio penale di provenienza.
Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 32, primo comma, e 9 cpv Cost., dell'art. 15, secondo, ottavo e nono comma, e dell'intero art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 concernenti la disciplina e le sanzioni comminabili a coloro che aprano o effettuino scarichi non autorizzati, in quanto alcune ordinanze trascurano di motivare riguardo sia alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, e comunque le proposte impugnative si dimostrano non rilevanti nei giudizi a quibus.
Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 41 Cost., degli artt. 15, penultimo comma, e 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui tali norme prevedono come reato la prosecuzione dell'attività industriale in caso di revoca dell'autorizzazione agli scarichi, in quanto non può ritenersi in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica l'obbligo dell'imprenditore di osservare la disciplina amministrativa e penale che trova fondamento nella tutela di beni costituzionalmente rilevanti quale la protezione dell'ambiente.
Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 41 cost. · Art. 13 cost.
Se ne mostrano 20 su 39, dalle più recenti.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 13 giugno 1999. 444 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma - non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere a) e b); ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 25; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa e' stata respinta, o dopo che l'autorizzazione e' stata revocata. Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilita' stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, e' punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilita' delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno. La condanna comporta l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque. Si applica sempre la pena dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilita' inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. La condanna comporta l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N.152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art21 · fonte del testo
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