Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma

2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli

scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che

non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con

modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, promosso con

ordinanza emessa il 3 febbraio 1996 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Franco Carraro ed altri, iscritta al

n. 1182 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno

1996.

Visto l'atto di costituzione dell'Associazione italiana per il WWF

(World Wildlife Fund) nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 3 febbraio 1996 nel corso di

un procedimento penale promosso per violazione delle norme per la

tutela delle acque dall'inquinamento (art. 21, primo e terzo comma,

della legge 10 maggio 1976, n. 319), il pretore di Roma ha sollevato

- in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 41 e 77

della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli

artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla

disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli

insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),

convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172;

che il dubbio di legittimità costituzionale investe

specificamente: a) le modifiche che l'art. 3 del decreto-legge. n.

79 del 1995 ha apportato all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319

del 1976, disponendo che per gli scarichi diversi da quelli

provenienti da insediamenti produttivi l'inosservanza dei limiti di

accettabilità stabiliti dalle regioni con i piani di risanamento

delle acque, anziché costituire reato, è punita come illecito

amministrativo con sanzione pecuniaria (da tre a trenta milioni di

lire); b) l'aggiunta, con l'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 79

del 1995, di un ultimo comma all'art. 21 della legge n. 319 del 1976,

che sanziona con pena pecuniaria amministrativa (da dieci a cento

milioni di lire), anziché con sanzione penale, l'apertura o

l'effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche fognature senza

avere richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero dopo che

l'autorizzazione è stata negata o revocata;

che, secondo il giudice rimettente, le disposizioni denunciate

violerebbero l'art. 3 della Costituzione, determinando una

irragionevole disparità di trattamento rispetto a condotte meno

gravi, che continuerebbero ad essere sanzionate penalmente, mentre

l'illecito scarico da pubblica fognatura non autorizzato o che supera

i limiti di tollerabilità, da considerare condotta più grave,

sarebbe punito con la sola sanzione amministrativa; inoltre le stesse

disposizioni sarebbero in contrasto con la tutela del paesaggio e con

il diritto alla salute, configurato come diritto all'ambiente salubre

(artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione);

che il dubbio di legittimità costituzionale viene prospettato

anche in riferimento: all'art. 10 della Costituzione, perché le

disposizioni denunciate sarebbero in contrasto con la più rigorosa

normativa comunitaria ed in particolare con la direttiva CEE n. 271

del 21 maggio 1991; all'art. 41 della Costituzione, giacché

sarebbero sottratti a sanzione penale gli scarichi delle pubbliche

fognature nelle quali affluiscano scarichi di insediamenti

produttivi, con l'effetto di danneggiare, nella libera concorrenza,

le imprese con scarichi che non recapitano in pubbliche fognature e

che hanno dovuto sostenere investimenti per adeguare gli impianti

alla normativa in vigore;

che, infine, in contrasto con gli artt. 25 e 77 della

Costituzione, il decreto-legge sarebbe stato emanato senza i

necessari requisiti di necessità ed urgenza, da considerare ancor

più indispensabili nella materia penale, per la quale l'uso del

decreto-legge dovrebbe essere del tutto eccezionale, ad evitare il

rischio di sottrarre al Parlamento la funzione che gli è propria e

che sostanzia la riserva di legge in tale materia;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione;

che si è costituita l'Associazione italiana per il WWF (World

Wildlife Fund), parte civile nel processo principale, chiedendo che

sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme

denunciate.

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale,

prospettato in riferimento a vari parametri, si riferisce alla

disciplina delle sanzioni, amministrative anziché penali, per gli

scarichi (senza autorizzazione o con superamento dei limiti di

accettabilità) provenienti da insediamenti civili o da pubbliche

fognature; disciplina differenziata rispetto a quella prevista per

gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi;

che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione,

un'identica questione di legittimità costituzionale è stata

dichiarata inammissibile (sentenza n. 330 del 1996) e manifestamente

inammissibile (ordinanze nn. 332 e 432 del 1996), essendo diretta a

reintrodurre figure di reato, mediante una pronuncia che esula dai

poteri spettanti a questa Corte, in quanto il principio di stretta

legalità dei reati e delle pene (art. 25, secondo comma, della

Costituzione) riserva esclusivamente al legislatore la definizione

delle fattispecie penali e l'aggravamento delle pene;

che si è già ritenuto, con la sentenza n. 330 del 1996 e con

l'ordinanza n. 432 del 1996, che, nel caso del decreto-legge n. 79

del 1995, a prescindere da ogni valutazione relativa all'avvenuta

conversione in legge, non ricorre una evidente mancanza dei requisiti

di necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77 della Costituzione

per l'emanazione da parte del Governo di decreti con valore di legge.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l. 17

marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in

pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17

maggio 1995, n. 172, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9,

secondo comma, 10, 25, 41 e 77 della Costituzione, dal pretore di

Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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