Corte costituzionale

Ordinanza n. 402/1995

Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 11, comma

1, lettera b), n. 2, primo alinea, della legge della Regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni

alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla

disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi

civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti

per il contenimento dell'eutrofizzazione), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 agosto 1992 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Reggio Emilia nel

procedimento penale a carico di Antonella Spaggiari ed altro iscritta

al n. 707 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno

1992;

2) ordinanza emessa il 25 settembre 1992 dalla Pretura di Reggio

Emilia, sezione distaccata di Montecchio Emilia nel procedimento

penale a carico di Roberto Reggiani iscritta al n. 762 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Antonella Spaggiari e di Roberto

Reggiani nonché gli atti di intervento della Regione Emilia-Romagna;

Udito nella camera di consiglio del 17 magggio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Reggio Emilia, nel procedimento penale

promosso nei confronti di Antonella Spaggiari e Roberto Pierfederici,

imputati del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10

maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento), in quanto responsabili, nelle loro rispettive

qualità di sindaco e di assessore all'ambiente, degli scarichi

effettuati nelle acque del torrente Quaresimo e provenienti da una

fogna pubblica gestita dal Comune di Reggio Emilia, risultati

eccedenti, quanto ai valori registrati di azoto ammoniacale, i limiti

di accettabilità previsti dalle tabelle A e C allegate alla legge n.

319 del 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 9 e 11, comma 1, lettera b), n. 2, primo alinea, della

legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42

(Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio

1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle

pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento

dell'eutrofizzazione), per contrasto con gli artt. 117, secondo

comma, e 25 della Costituzione;

che le norme regionali impugnate prevedono sanzioni

amministrative pecuniarie per gli enti gestori di pubbliche

fognature, i cui scarichi registrano valori eccedenti rispetto ai

parametri indicati nelle tabelle allegate alla legge regionale 29

gennaio 1983, n. 7, le quali impongono limiti più elevati e,

pertanto, più permissivi rispetto a quelli prescritti dalle tabelle

A e C allegate alla legge n. 319 del 1976, la cui inosservanza è

sanzionata penalmente dall'art. 21, terzo comma, della stessa legge;

che, ad avviso del giudice rimettente, la difformità

dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale

contenuta nella legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali

ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, della

Costituzione, per travalicamento dei limiti della potestà

legislativa regionale nella materia, dal momento che l'art. 14 della

citata legge n. 319 del 1976 riserverebbe alle regioni una competenza

meramente attuativa e integrativa nella regolamentazione degli

scarichi delle pubbliche fognature, vincolata a tener conto dei

limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla legge n.

319 del 1976, ad esclusiva eccezione delle deroghe operate dalla

legge regionale soltanto in senso più rigoroso;

che il giudice rimettente dubita della legittimità

costituzionale del combinato disposto delle disposizioni regionali

impugnate, anche in riferimento all'art. 25 della Costituzione, per

violazione della riserva di legge statale in materia penale, in

riferimento all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976,

che assoggetta a sanzione penale il mancato rispetto dei limiti di

accettabilità indicati nelle tabelle allegate alla citata legge n.

319 del 1976, il cui ambito di applicazione sarebbe stato ridotto

dalle norme regionali che prevedono la mera sanzione amministrativa

per la violazione dell'obbligo, valido per i titolari degli scarichi

di pubbliche fognature, di rispettare i più permissivi limiti di

accettabilità stabiliti dalle tabelle allegate alla legge regionale

dell'Emilia-Romagna n. 7 del 1983;

che, secondo il giudice rimettente, la questione di legittimità

costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiché le

condotte contestate agli imputati riguardano i valori di azoto

ammoniacale rilevati nelle acque di scarico in quantità superiori ai

limiti fissati nelle tabelle A e C della legge n. 319 del 1976,

ancorché conformi al più elevato limite consentito dalle tabelle

allegate alla legge regionale n. 7 del 1983, di modo che

l'applicazione delle impugnate disposizioni della legge regionale n.

42 del 1986, che a tali valori fanno richiamo, comporterebbe

l'assoluzione degli imputati;

che il Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di

Montecchio Emilia, nel procedimento penale promosso nei confronti di

Roberto Reggiani, imputato del reato previsto dall'art. 21, terzo

comma, della legge n. 319 del 1976, in quanto responsabile, nella

qualità di legale rappresentante dell'Azienda Gas Acqua Consorziale,

titolare della pubblica fognatura con impianto di depurazione in

località "Le forche" di Puianello, degli scarichi effettuati nelle

acque del torrente Crostolo, risultati eccedenti, quanto ai valori

registrati di azoto ammoniacale, rispetto ai limiti di accettabilità

previsti dalle tabelle A e C allegate alla legge n. 319 del 1976, ha

sollevato analoga questione di legittimità costituzionale degli

artt. 9 e 11, comma 1, lettera b), n. 2), primo alinea, della legge

regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, per contrasto

con gli artt. 117, secondo comma, e 25 della Costituzione;

che anche in questa ordinanza di rimessione si assume che le

norme regionali impugnate abbiano travalicato i limiti costituzionali

della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione in

materia di scarichi fognari, in riferimento all'art. 14 della legge

n. 319 del 1976, che vieterebbe la deroga, in senso più permissivo,

dei limiti di accettabilità imposti dalla legge statale e che,

inoltre, le medesime disposizioni abbiano prodotto un effetto di

riduzione della fattispecie penale disegnata dall'art. 21, terzo

comma, della citata legge n. 319 del 1976, in contrasto con la

riserva costituzionale di legge statale nella materia penale;

che, secondo il giudice rimettente, la questione di legittimità

costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiché la

condotta contestata all'imputato riguarda i valori di azoto

ammoniacale rilevati nelle acque di scarico in quantità superiori ai

limiti fissati nelle tabelle A e C allegate alla legge n. 319 del

1976, ancorché conformi al più elevato limite consentito dalle

tabelle allegate alla legge regionale n. 7 del 1983, in modo che

l'applicazione delle impugnate disposizioni della legge regionale n.

42 del 1986, che a tali valori fanno richiamo, comporterebbe

l'assoluzione dell'imputato;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente della

Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata,

assumendo, da un lato, il difetto di rilevanza della stessa nei

giudizi a quibus, nei quali il denunciato concorso tra sanzioni

amministrative e sanzioni penali, regolato dalle norme generali, non

produrrebbe alcun effetto di depenalizzazione delle fattispecie incriminate dalla legge statale e, dall'altro lato, con riferimento al

merito, protestando il rispetto da parte della Regione dei limiti

costituzionali imposti alle proprie competenze legislative in

materia, tanto più che l'invocato art. 14 della legge n. 319 del

1976, riserverebbe, quanto alla disciplina degli scarichi fognari, un

certo margine di discrezionalità in capo alle regioni alle quali si

imporrebbe di tener conto dei limiti tabellari della legge statale,

ma non di riprodurli;

che, in entrambi i giudizi, si sono costituiti, ma fuori

termine, gli imputati nei giudizi a quibus, chiedendo che la

questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non

fondata.

Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la medesima

questione di legittimità costituzionale, e che, pertanto, appare

opportuna la trattazione congiunta dei due giudizi;

che, successivamente alla emissione delle due ordinanze di

rimessione, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454

(Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e

degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),

reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994,

n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre

1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da

ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995,

n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17

marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi

delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non

recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina

statale che le ordinanze di rimessione assumono violata dalle norme

regionali impugnate, con conseguente lesione dei principi

costituzionali espressi negli artt. 25 e 117, secondo comma, della

Costituzione;

che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del

1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono,

rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319 del

1976, disponendo che le regioni, nel definire la disciplina degli

scarichi delle pubbliche fognature "tengono conto dei limiti di

accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge ..

fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i

parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile", e l'art.

21, terzo comma, della stessa legge, prescrivendo che "

..l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni

ai sensi dell'art. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o

circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa ..";

che, pertanto, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti,

ai quali spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nei

giudizi pendenti dinanzi ad essi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Reggio

Emilia e al Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di

Montecchio Emilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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