Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma,

ultimo periodo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la

salvaguardia di Venezia) - come sostituito dall'art. 1-ter del d.-l.

10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, nella legge 8

ottobre 1976, n. 690 -, promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1997

dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, nel

procedimento penale a carico di Ettore Longo, iscritta al n. 309 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 1 marzo 1997 nel corso di un

procedimento penale promosso nei confronti del titolare di un

impianto di sollevamento di acque provenienti da un sistema fognario

che aveva scaricato nella laguna di Venezia reflui contenenti

elementi inquinanti che superavano i limiti di accettabilità, il

pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, ultima parte

(più correttamente: ultimo periodo), della legge 16 aprile 1973, n.

171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) - come sostituito

dall'art. 1-ter del d.-l. 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con

modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690 - nella parte in

cui prevede come illecito penale l'immissione nella laguna veneta di

scarichi provenienti da pubblica fognatura che superino i valori

limite tabellari;

che la tutela dell'equilibrio ecologico del corpo idrico della

laguna di Venezia - costituita dal bacino marittimo nella estensione

indicata dall'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366 - era già

assistita da sanzione penale (ammenda), quando ancora mancava una

normativa generale in materia di inquinamento; nell'attuale

disciplina, la disposizione denunciata prevede che chiunque effettui

in tale laguna uno scarico che superi i limiti di accettabilità

indicati nella tabella allegata al d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962,

è punito con la pena detentiva dell'arresto;

che la medesima condotta anche per scarichi effettuati fuori

della fascia di salvaguardia lagunare era egualmente sanzionata con

la pena detentiva dell'arresto dall'art. 21, terzo comma, della legge

10 maggio 1976, n. 319;

che la successiva degradazione da illecito penale ad illecito

amministrativo dell'immissione di reflui provenienti da impianti di

pubblica fognatura che superino i valori limite tabellari - disposta

dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella

legge 17 maggio 1995, n. 172, che ha modificato l'art. 21, terzo

comma, della legge n. 319 del 1976 - avrebbe determinato

l'assoggettamento a trattamenti sanzionatori diversi di condotte da

considerare identiche, relative a scarichi con le stesse

caratteristiche, a seconda che confluiscano nella laguna

immediatamente prima o immediatamente dopo la linea che ne delimita i

confini;

che l'art. 9, sesto comma, della legge n. 171 del 1973,

continuando a prevedere come reato una condotta che, al di fuori

dell'area della laguna veneziana, costituisce illecito

amministrativo, violerebbe il principio costituzionale di

eguaglianza;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o comunque manifestamente infondata.

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale investe

l'illecito costituito dallo scarico nella laguna di Venezia di acque

fognarie che superino i limiti di accettabilità, che il pretore di

Venezia, sezione distaccata di Mestre, considera ancora reato,

ritenendo che sia da applicare la norma compresa nella disciplina

degli interventi per la salvaguardia di Venezia (art. 9, sesto comma,

ultimo periodo, della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito

dall'art. 1-ter del d.-l. 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con

modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690);

che viene denunciata la violazione del principio costituzionale

di eguaglianza, giacché la medesima condotta, tenuta fuori della

laguna, era in precedenza configurata come reato e punita con la

stessa pena, mentre costituisce ora illecito amministrativo (art.

21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato

dall'art. 3, comma 1, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con

modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172);

che la diversità di disciplina può trovare giustificazione

nell'esigenza, discrezionalmente ma non irrazionalmente apprezzata

dal legislatore, di tutelare in modo particolare la laguna di

Venezia, costituita da un bacino a limitato e lento ricambio delle

acque, per il quale anche i limiti tabellari da osservare (d.P.R. 20

settembre 1973, n. 962) sono più rigorosi di quelli fissati dalla

legge n. 319 del 1976;

che l'esigenza di un trattamento più severo nelle aree

sensibili, che comprendono i bacini chiusi "con scarso ricambio e ove

possono verificarsi fenomeni di accumulazione", è riconosciuta dalla

normativa comunitaria (v. direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21

maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane: in

particolare, il 4 considerando e l'allegato II);

che, comunque, la configurazione dei reati e la previsione della

qualità e della quantità delle sanzioni penali appartengono alla

politica legislativa e, quindi, alla discrezionalità del

legislatore, che, nel caso in esame, non l'ha esercitata in modo

manifestamente irragionevole (ordinanza n. 456 del 1997; sentenze n.

84 del 1997, n. 370 del 1996 e n. 25 del 1994);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, sesto comma, ultimo periodo, della legge

16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) -

come sostituito dall'art. 1-ter del d.-l. 10 agosto 1976, n. 544,

convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690 -

sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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