Corte costituzionale

Ordinanza n. 401/1995

Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15, comma 2, della

legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli

scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14,

legge 10 maggio 1976, n. 319)", promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1993 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento

penale a carico di Pafundi Rocco, iscritta al n. 580 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 22 aprile 1994 dal Pretore di Cuneo nel

procedimento penale a carico di Quaglia Francesco e Durante Giuseppe,

iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

3) ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento

penale a carico di Miola Alessio, iscritta al n. 654 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che nel procedimento penale promosso a carico di Rocco

Pafundi, imputato del reato previsto dall'art. 21, primo comma, della

legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento), per aver effettuato nel torrente Tiglione

scarichi di acque reflue attivati dal 1989 e derivanti dalla propria

abitazione, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione, il

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15, comma 2,

della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, dal titolo

"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi

civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", per contrasto con

gli artt. 25 e 117 della Costituzione;

che le norme regionali impugnate, nell'introdurre un ulteriore

termine cronologico rispetto a quello costituito dalla data di

entrata in vigore della legge statale n. 319 del 1976, distinguono

gli scarichi civili nuovi da quelli esistenti, equiparando a questi

ultimi e, pertanto, sottraendo all'obbligo dell'autorizzazione,

quelli provenienti da insediamenti civili che abbiano attivato lo

scarico o che abbiano ottenuto la licenza o concessione edilizia dopo

l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 e prima

dell'entrata in vigore della legge della Regione Piemonte n. 13 del

1990;

che, ad avviso del giudice rimettente, la difformità

dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale

contenuta nella legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali

ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimità

costituzionale, sotto il profilo dell'art. 117 della Costituzione,

per travalicamento dei limiti della potestà legislativa regionale

nella materia, nonché sotto il profilo della lesione dell'art. 25

della Costituzione, per violazione della riserva di legge statale in

materia penale, tenuto conto che l'art. 21, primo comma, della legge

n. 319 del 1976, assoggetta a sanzione penale chi apre uno scarico

civile dopo l'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976 senza

richiedere l'autorizzazione e che, pertanto, l'ambito di applicazione

di tale sanzione penale sarebbe stato ridotto dalle norme regionali

impugnate, che equiparano agli scarichi civili esistenti quelli

attivati prima della legge della Regione Piemonte n. 13 del 1990;

che identica questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15,

comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, per

contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione, è stata

sollevata dallo stesso Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Asti, nel corso del procedimento penale promosso a carico

di Alessio Miola, imputato del reato previsto dell'art. 21, primo

comma, della legge n. 319 del 1976 per aver attivato nel maggio 1981,

senza la necessaria autorizzazione, scarichi di acque reflue nel rio

Tagliaferro, che provenivano dal proprio insediamento produttivo,

equiparato, per qualità e quantità degli scarichi, agli

insediamenti civili;

che anche il Pretore di Cuneo, chiamato a giudicare della

responsabilità penale di Francesco Quaglia e Giuseppe Durante,

imputati del reato previsto dell'art. 21, primo comma, della legge n.

319 del 1976, per aver ristrutturato e, successivamente, abitato,

rispettivamente dal 1983 e dal 1985, due immobili prima disabitati, i

cui scarichi erano stati convogliati direttamente nel sottosuolo,

senza previa richiesta di autorizzazione, ha sollevato analoga

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto

formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15, comma 2, della

legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, per contrasto con

l'art. 25 della Costituzione;

che la questione di legittimità costituzionale sarebbe

rilevante nei tre giudizi a quibus, poiché le condotte contestate

agli imputati riguardano scarichi civili attivati dopo l'entrata in

vigore della legge n. 319 del 1976, ma prima dell'entrata in vigore

della legge della Regione Piemonte n. 13 del 1990, di modo che

l'applicazione delle impugnate norme regionali, che sottraggono tali

scarichi all'obbligo dell'autorizzazione, comporterebbe l'assoluzione

degli imputati;

che in ciascuno dei giudizi è intervenuto il Presidente della

Giunta regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che le tre ordinanze hanno ad oggetto la medesima

questione di legittimità costituzionale e che, pertanto, appare

opportuna la trattazione congiunta dei relativi giudizi;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze di

rimessione, il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla

disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli

insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), è

stato reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo

1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17

settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n.

9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17

maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili

che non recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la

disciplina statale che i giudici rimettenti assumono violata dalle

norme regionali impugnate, con conseguente lesione dei principi

costituzionali espressi negli artt. 25 e 117 della Costituzione;

che, in particolare, l'art. 6 del decreto-legge n. 79 del 1995,

convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, aggiunge un ulteriore

comma all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, il quale prevede che

"chiunque apre o comunque effettua scarichi civili .. nelle acque indicate dall'art. 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto

l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'art. 15 .. è

punito con la sanzione amministrativa ..";

che, pertanto, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti,

ai quali spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nei

giudizi pendenti davanti ad essi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti e al

Pretore di Cuneo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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