Corte costituzionale

Ordinanza n. 323/1995

Altra decisione · depositata il 13/07/1995 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo

comma, 1, lettera a), e 21, secondo comma, della legge 10 maggio

1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento),

promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1993 dal Pretore di

Imperia nel procedimento penale a carico di Cha Ottavio ed altri,

iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, instaurato nei

confronti di 28 sindaci della Provincia di Imperia, imputati di aver

mantenuto gli scarichi fognari dei rispettivi comuni senza la

prescritta autorizzazione, il Pretore di Imperia, con ordinanza

emessa il 23 dicembre 1993 (R.O. n. 390 del 1994), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo

comma, 1, lettera a), e 21, secondo comma, della legge 10 maggio

1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

che, secondo il giudice a quo, le disposizioni denunciate, nel

non considerare la specifica posizione dei comuni, i quali assumono

la doppia posizione di titolari degli scarichi e, insieme, di

titolari di un pubblico servizio e nel prevedere l'applicazione delle

sanzioni di cui all'art. 21, secondo comma, in misura non

diversificata al soggetto privato come al pubblico, porrebbero in

essere una normativa manifestamente irragionevole ed illogica, in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che, inoltre, l'art. 21, secondo comma, della legge Merli non

terrebbe conto di altre sostanziali diversità di situazioni tra i

vari sindaci, atteso che, mentre alcuni sindaci non hanno realizzato

il programma e continuano a scaricare, altri si trovano

all'improvviso titolari di uno scarico munito di un depuratore, ma

con valori fuori tabella, ed altri ancora risultano titolari di uno

scarico senza depuratore per omissioni ed inerzie addebitabili ad

altri.

Considerato che il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche

alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli

insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),

convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, ha

introdotto innovazioni nella disciplina di cui alla predetta legge 10

marzo 1976, n. 319, con specifico riguardo, tra l'altro, alle

sanzioni previste dall'art. 21;

che, in relazione alle menzionate, recenti modifiche

legislative, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale

spetta valutare l'eventuale incidenza dello jus superveniens sul

giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della

perdurante rilevanza delle sollevate questioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Imperia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari