Corte costituzionale

Ordinanza n. 400/1995

Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

formato dagli artt. 14, comma 2, lettera b), e 17, comma 1, lettera

b), della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13,

"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi

civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", promosso con

ordinanza emessa il 18 marzo 1993 dal Pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Molino Tommaso, iscritta al n. 368

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale instaurato a carico

di Tommaso Molino, imputato del reato previsto dall'art. 21, terzo

comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento), in quanto responsabile, quale legale

rappresentante della O.TO.CAR s.r.l., di uno scarico nel sottosuolo

equiparato agli scarichi civili, risultato eccedente, quanto ai

valori registrati di azoto ammoniacale, azoto nitroso e fosforo

totale, rispetto ai parametri imposti dalla tabella A della legge n.

319 del 1976, il Pretore di Torino ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto formato dagli

artt. 14, comma 2, lettera b), e 17, comma 1, lettera b), della legge

della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, dal titolo "Disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili

(art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", per contrasto con gli artt.

3, 25 e 117 della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, le norme regionali impugnate

escluderebbero, per gli scarichi civili e assimilati recapitanti sul

suolo o nel sottosuolo e aventi una portata volumetrica non superiore

a 25 mc giornalieri, l'assoggettamento ai limiti di accettabilità di

cui alla tabella A della legge n. 319 del 1976;

che, ad avviso del giudice rimettente, la difformità

dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale

contenuta nella legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali

ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per

travalicamento dei limiti della potestà legislativa regionale nella

materia, dal momento che l'art. 14 della citata legge n. 319 del 1976

riserverebbe alle regioni una competenza meramente attuativa e

integrativa nella regolamentazione degli scarichi delle pubbliche

fognature, vincolata a tener conto dei limiti di accettabilità

fissati nelle tabelle allegate alla legge n. 319 del 1976, ad

esclusiva eccezione delle deroghe operate dalla legge regionale

soltanto in senso più rigoroso;

che il giudice rimettente dubita della legittimità

costituzionale del combinato disposto delle disposizioni regionali

impugnate, anche in riferimento all'art. 25 della Costituzione, per

violazione della riserva di legge statale in materia penale, in

relazione all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, che

assoggetta a sanzione penale il mancato rispetto dei limiti di

accettabilità indicati nelle tabelle allegate alla citata legge n.

319 del 1976, il cui ambito di applicazione sarebbe stato ridotto

dalle norme regionali con conseguente incisione del relativo

precetto;

che l'ordinanza di rimessione denuncia, altresì, la violazione

dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che

si verrebbe a realizzare per i responsabili degli scarichi civili o

equiparati esistenti nei diversi territori regionali;

che la questione di legittimità costituzionale in oggetto

sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiché la condotta contestata

all'imputato riguarda l'eccedenza dei valori registrati di azoto

ammoniacale, azoto nitroso e fosforo totale rispetto ai limiti

fissati nella tabella A della legge n. 319 del 1976, di modo che

l'applicazione delle impugnate disposizioni della legge regionale del

Piemonte n. 13 del 1990, comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente della Giunta

regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di legittimità

costituzionale in oggetto sia dichiarata inammissibile o infondata,

assumendo il rispetto da parte della Regione dei limiti

costituzionali imposti alle proprie competenze legislative in

materia, tanto più che l'invocato art. 14 della legge n. 319 del

1976, riserverebbe, quanto alla disciplina degli scarichi civili o

equiparati, un certo margine di discrezionalità in capo alle

regioni, alle quali si imporrebbe di tener conto dei limiti tabellari

della legge statale, ma non di riprodurli;

Considerato che, successivamente alla emissione della ordinanza di

rimessione in epigrafe, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre

1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in

pubbliche fognature), reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994,

n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994,

n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16

gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito

con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante

modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e

degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),

che ha modificato la disciplina statale che il giudice a quo assume

violata dalle norme regionali impugnate in riferimento agli artt. 3,

25 e 117 della Costituzione;

che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del

1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono,

rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319 del

1976, disponendo che le regioni, nel definire la disciplina degli

scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche

fognature "tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle

tabelle allegate alla presente legge .. fatti comunque salvi i limiti

di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica,

persistente e bioaccumulabile", e l'art. 21, terzo comma, della

stessa legge, prescrivendo che " .. l'inosservanza dei limiti di

accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo

comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita

con la sanzione amministrativa ..";

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente,

al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel

giudizio pendente dinanzi ad esso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:400 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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