Corte costituzionale

Ordinanza n. 324/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/07/1992 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo

comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio

1992 dalla Corte di appello di Trento nel procedimento penale a

carico di Berlicioni (recte Berlincioni) Silvano, iscritta al n. 105

del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che la Corte di appello di Trento, con ordinanza emessa

il 9 gennaio 1992 nel procedimento penale a carico di Berlincioni

Silvano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4 e 41 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,

terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela

delle acque dall'inquinamento), in relazione ai limiti di

accettabilità stabiliti dal n. 32 della tabella A per gli scarichi

di cloruri da insediamenti produttivi;

Considerato che l'ordinanza non enuncia l'oggetto del giudizio

dinanzi alla Corte rimettente, omettendo di indicare anche il reato

per il quale si procede, e non specifica quali disposizioni in

relazione alla fattispecie esaminata debbano trovare applicazione nel

giudizio a quo;

che manca quindi una adeguata motivazione in ordine alla

rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10

maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento), sollevata, in riferimento agli articoli 4 e 41

della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con ordinanza del

9 gennaio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari