Corte costituzionale

Ordinanza n. 397/1995

Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 4 e 5,

della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili

(art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", promosso con ordinanza

emessa il 13 dicembre 1993 dal Pretore di Asti, sezione distaccata di

Canelli, nel procedimento penale a carico di Barbero Luigino iscritta

al n. 24 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale promosso a carico

di Luigino Barbero, titolare di una cantina sociale, imputato ai

sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319

(Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) per aver

convogliato in una pubblica fognatura servita da impianto di

depurazione scarichi di acque reflue eccedenti, quanto ai valori

registrati di BOD 5, COD e PH, i limiti di accettabilità indicati

dalla tabella C allegata alla legge n. 319 del 1976, il Pretore di

Asti, sezione distaccata di Canelli, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 4 e 5, della legge

della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 dal titolo "Disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili

(art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", per contrasto con gli artt.

117 e 25 della Costituzione;

che le norme regionali impugnate consentono agli enti gestori

degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature di derogare,

per gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti convogliati

nelle fognature per le quali siano operanti gli impianti di

depurazione predetti, ai limiti di accettabilità della tabella C

allegata alla legge n. 319 del 1976, prescrivendo che tali limiti

più permissivi siano adottati mediante l'approvazione (espressa o

con una procedura di silenzio-assenso) della relativa tabella da

parte della Giunta regionale;

che il Pretore rimettente dubita della legittimità

costituzionale della norma indicata, che esorbiterebbe dai limiti

della potestà legislativa regionale, con conseguente lesione

dell'art. 117 della Costituzione, in quanto la norma statale

applicabile, ad avviso del giudice a quo, nel caso in esame, cioè

l'art. 12, primo comma, n. 2), della legge n. 319 del 1976,

sistematicamente coordinato con l'art. 13, n. 2, lettera b), della

stessa legge, imporrebbe inderogabilmente agli scarichi produttivi

preesistenti confluenti in pubbliche fognature servite da impianti di

depurazione, il rispetto dei limiti di tollerabilità imposti dalla

tabella C allegata alla citata legge n. 319 del 1976;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

delle impugnate disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 13

del 1990 anche in riferimento all'art. 25 della Costituzione, per

violazione della riserva di legge statale in materia penale, in

relazione all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, che

assoggetta a sanzione penale il mancato rispetto dei limiti di

accettabilità indicati nelle tabelle allegate alla citata legge n.

319 del 1976, il cui ambito di applicazione sarebbe stato ridotto

dalle norme regionali in esame con conseguente incisione sul relativo

precetto;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata

sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiché la condotta contestata

all'imputato riguarda i valori di BOD 5, COD e PH rilevati nelle

acque di scarico in quantità superiori ai parametri fissati nella

tabella C della legge n. 319 del 1976, ancorché conformi al più

elevato limite consentito dalla tabella approvata dalla Giunta

regionale in base all'art. 7, comma 5, della legge regionale del

Piemonte n. 13 del 1990, di modo che l'applicazione delle impugnate

disposizioni comporterebbe l'assoluzione degli imputati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta

regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di legittimità

costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che, successivamente alla emissione dell'ordinanza di

rimessione, il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla

disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli

insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature) è

stato reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo

1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17

settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n.

9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17

maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili

che non recapitano in pubbliche fognature), il quale ha modificato la

disciplina statale che l'ordinanza di rimessione assume violata dalle

norme regionali impugnate, con conseguente lesione dei principi

costituzionali espressi negli artt. 25 e 117 della Costituzione;

che, in particolare, gli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 79 del

1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono

rispettivamente, l'art. 12, primo comma, n. 2), della legge n. 319

del 1976, disponendo, per gli impianti produttivi, che "nel caso di

recapito in pubbliche fognature debbono .., successivamente

all'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione,

adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni

regolamentari stabilite dai Comuni, dai consorzi e dalle province che

provvedono alla gestione del pubblico servizio .. I suddetti limiti

di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base

delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in

modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo

art. 14" e l'art. 21, terzo comma, della stessa legge, prevedendo

l'applicazione di una sanzione penale pecuniaria per gli scarichi da

insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature, quando

superino i limiti di accettabilità "fissati ai sensi dell'art. 12,

primo comma, n. 2)";

che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice rimettente al

quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio

pendente dinnanzi ad esso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Asti, sezione

distaccata di Canelli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari