Corte costituzionale

Ordinanza n. 197/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo

comma, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13

(Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi

civili), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1990 dal Pretore di Cuneo - Sezione distaccata di Fossano, nel procedimento

penale a carico di Lerda Livio ed altro, iscritta al n. 2 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta regionale

del Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Cuneo, Sezione distaccata di Fossano,

con ordinanza del 13 novembre 1990 (R.O. n. 2 del 1991), nel

procedimento penale a carico di Lerda Livio ed altro, imputati, quali

titolari di insediamenti produttivi (allevamento suinicolo), di

violazione dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, per avere scaricato sul suolo, a fini fertirrigativi,

il liquame (deiezione animale) proveniente dall'allevamento suinicolo

da essi condotto, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge della Regione

Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, secondo cui lo spandimento sul

terreno, a fini agricoli, delle deiezioni animali non rientra

nell'ambito di applicazione della legge n. 319 del 1976 e successive

modifiche, né della legge regionale n. 31 del 1979, né del d.P.R.

n. 915 del 1982, né della stessa legge regionale n. 13 del 1990;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli

artt. 25 e 117 della Costituzione, avendo la legge regionale

sottratto la detta materia alla disciplina della legge statale che la

sanziona penalmente;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta

regionale del Piemonte, il quale ha concluso per l'infondatezza della

questione osservando che la Regione ha esercitato il potere

ricognitivo previsto dall'art. 4 della legge n. 319 del 1976;

che lo spandimento delle deiezioni animali, a fini agricoli, non

rientra nella predetta legge statale e che, comunque, anche in quel

caso vi sarebbe competenza regionale integrativa;

Considerato che lo spandimento dei liquami animali per uso

agricolo o di deiezioni provenienti da allevamenti di suini su

terreni a fini agricoli non rientra nella previsione dell'art. 21

della legge 10 maggio 1976, n. 319, la quale disciplina l'apertura e

la effettuazione di scarichi nelle acque superficiali o sotterranee,

interne o marine, sia pubbliche che private, sul suolo o sottosuolo,

così come ulteriormente precisato dalle norme tecniche dettate dal

Ministero dei lavori pubblici (supplemento Gazzetta Ufficiale n. 48

del 21 febbraio 1977, all. 5, punto 2);

che è conferita alle regioni una competenza legislativa

integrativa nell'ambito della quale la Regione Piemonte ha emanato la

legge n. 13 del 1990, impugnata;

che la violazione delle norme tecniche (spandimento senza

autorizzazione regionale) importa solo sanzioni amministrative,

sicché non sussistono le denunciate modificazioni, da parte della

legge regionale, della legge statale in punto di configurazione dei

fatti-reati e di sanzioni penali, né la violazione della sfera di

competenza esclusiva dello Stato in materia penale;

che conseguentemente la questione sollevata deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge della Regione

Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli scarichi civili), in riferimento agli

artt. 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Cuneo -

Sezione distaccata di Fossano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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