Corte costituzionale

Ordinanza n. 332/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, e 6

del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli

scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che

non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con

modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 della

legge 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 21, terzo ed ultimo comma,

della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 del

d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, promossi con ordinanze emesse: il 10 e 17

novembre 1995 dal pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato;

il 18 dicembre 1995 dal pretore di Palmi, sezione distaccata di

Taurianova; il 10 novembre (n. 2 ordinanze) dal pretore di Pisa,

sezione distaccata

di San Miniato; l'8 gennaio 1996 (n. 2 ordinanze) dal giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Prato; il 25

gennaio 1996 dal pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice;

il 18 gennaio 1996 (n. 2 ordinanze) ed il 19 gennaio 1996 (n. 3

ordinanze) dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Udine; il 23 gennaio 1996 dal pretore di Camerino;

ordinanze rispettivamente iscritte ai nn. 181, 182, 198, 211, 212,

226, 227, 289, 290, 291, 292, 293, 294 e 335 del registro ordinanze

1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima

serie speciale, nn. 10, 11, 12, 14 e 16 dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con quattordici ordinanze, di seguito elencate -

emesse nel corso di altrettanti procedimenti penali promossi, nei

confronti di diversi imputati, per essere stati effettuati scarichi

senza avere richiesto la prescritta autorizzazione od oltre i limiti

di accettabilità, in contrasto con le norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento (art. 21, primo e terzo comma, della legge 10

maggio 1976, n. 319) - sono state sollevate questioni di legittimità

costituzionale nei confronti di alcune disposizioni del d.-l. 17

marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in

pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17

maggio 1995, n. 172, ovvero della medesima legge di conversione,

nonché della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento), come modificata dal citato decreto-legge;

che il pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, con

quattro ordinanze di analogo contenuto emesse il 10 novembre (reg.

ord. nn. 181, 211 e 212 del 1996) ed il 17 novembre 1995 (reg. ord.

n. 182 del 1996), ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 della legge 17 maggio 1995, n.

172 (più precisamente: del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito,

con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172), denunciandone

il contrasto con gli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41 della

Costituzione;

che il giudice rimettente ritiene che le norme denunciate, non

configurando più come reato, ma come illecito amministrativo, il

superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalle Regioni con

i piani di risanamento delle acque per gli scarichi diversi da quelli

provenienti da insediamenti produttivi (artt. 1, 2 e 3) e prevedendo

una sanzione pecuniaria amministrativa, anziché l'originaria

sanzione penale, per l'apertura o l'effettuazione di scarichi civili

e delle pubbliche fognature senza avere richiesto la prescritta

autorizzazione, ovvero dopo che l'autorizzazione sia stata negata o

revocata (art. 6), contrasterebbero:

a) con il principio di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3

della Costituzione), giacché la diversità di sanzioni

(amministrative per gli scarichi civili e delle pubbliche fognature,

penali per gli scarichi da insediamenti produttivi) sarebbe fondata

non sulla diversa gravità dei fatti, ma sulla differente qualifica

di chi li effettua;

b) con la tutela del paesaggio (art. 9, secondo comma, della

Costituzione) e della salute (art. 32 della Costituzione), in quanto

la depenalizzazione di alcuni comportamenti, che egualmente

determinano inquinamento idrico, ridurrebbe il livello di protezione

della salubrità dell'ambiente;

c) con la libertà di iniziativa economica privata (art. 41

della Costituzione), sia perché questa non può svolgersi in

contrasto con l'utilità sociale alla quale è da ricondurre anche il

principio, di origine comunitaria, "chi inquina paga", sia perché

sarebbero penalizzate le imprese che hanno affrontato rilevanti

investimenti per adeguare gli scarichi che non recapitano in

pubbliche fognature alla normativa in vigore;

che il pretore di Palmi, sezione distaccata di Taurianova, con

ordinanza emessa il 18 dicembre 1995 (reg. ord. n. 198 del 1996), ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge

n. 319 del 1976, denunciando la disparità di trattamento

sanzionatorio degli scarichi, a seconda che essi provengano da

insediamenti produttivi o da pubbliche fognature;

che il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Prato, con due ordinanze di identico contenuto

emesse l'8 gennaio 1996 (reg. ord. nn. 226 e 227 del 1996), ha

sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge n. 172 del 1995 (nella parte in cui converte in legge l'art. 3

del decreto-legge n. 79 del 1995) e dell'art. 21, terzo comma, della

legge n. 319 del 1976, nel testo sostituito con l'art. 3 del

decreto-legge n. 79 del 1995, per contrasto con gli artt. 3, primo

comma, 9, secondo comma, 32, 25, secondo comma, e 77, secondo comma,

della Costituzione;

che il giudice rimettente, oltre ad individuare una lesione dei

principi costituzionali di parità di trattamento, di tutela del

paesaggio e della salute in termini analoghi a quelli prospettati

dalle precedenti ordinanze di rimessione, denuncia la mancanza degli

indispensabili requisiti della necessità ed urgenza, in una materia,

quella penale, nella quale l'uso del decreto-legge dovrebbe essere

del tutto eccezionale, per evitare il rischio di sottrarre al

Parlamento la funzione ad esso riservata e che dà corpo alla riserva

di legge;

che il pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice, con

ordinanza emessa il 25 gennaio 1996 (reg. ord. n. 289 del 1996), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e

6, secondo comma, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con

modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172;

che il giudice rimettente, oltre a prospettare la violazione

degli artt. 3, 9, 25, 32, 41 e 77 della Costituzione in termini

analoghi a quelli in precedenza indicati, denuncia anche il contrasto

con gli artt. 10 e 11 della Costituzione, ritenendo non rispettato

l'obbligo di adeguamento al diritto comunitario ed in particolare

alla direttiva 91/271/CEE;

che il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Udine, con cinque ordinanze di identico contenuto,

emesse il 18 gennaio (reg. ord. nn. 290 e 291 del 1996) ed il 19

gennaio 1996 (reg. ord. nn. 292, 293 e 294 del 1996), ha sollevato,

in termini analoghi a quelli già descritti ed in riferimento agli

artt. 3, 9, secondo comma, 32, 10, 25, secondo comma, e 77 della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3,

primo comma, primo periodo, del citato d.-l. n. 79 del 1995,

convertito nella legge n. 172 del 1995;

che il pretore di Camerino, con ordinanza emessa il 23 gennaio

1996 (reg. ord. n. 335 del 1996), ha sollevato, in riferimento

all'art. 3, secondo comma (più precisamente: primo comma), della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,

terzo comma, della legge n. 319 del 1976, nel testo sostituito con

l'art. 3 del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito nella legge n.

172 del 1995, nella parte in cui limita ai soli pubblici

amministratori la non applicabilità delle sanzioni previste, dal

medesimo art. 21, terzo comma, in caso di sussistenza di progetti

esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque,

escludendo così i privati titolari di insediamenti produttivi;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e comunque per la non

fondatezza delle questioni;

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione investono le

innovazioni alle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

(legge 10 maggio 1976, n. 319), introdotte con il d.-l. 17 marzo

1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche

fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche

fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio

1995, n. 172;

che venendo prospettate questioni identiche o analoghe, i

relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che i dubbi di legittimità costituzionale si riferiscono alla

configurazione dell'illecito come amministrativo, anziché penale, ed

alla disciplina delle sanzioni per gli scarichi provenienti da

insediamenti civili o da pubbliche fognature; disciplina

differenziata rispetto a quella prevista per gli scarichi provenienti

da insediamenti produttivi senza autorizzazione o con superamento dei

limiti di accettabilità;

che viene richiesto alla Corte di incidere sulle figure di

illecito previste dalla legge sulla tutela delle acque

dall'inquinamento, in modo da configurare come reato e rendere,

quindi, punibili con sanzione penale comportamenti (lo scarico di

pubbliche fognature con superamento dei limiti di accettabilità,

stabiliti dalle Regioni, diversi da quelli inderogabili per i

parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile;

l'apertura o comunque l'effettuazione di scarichi civili e delle

pubbliche fognature senza previa autorizzazione, ovvero dopo che la

medesima autorizzazione sia stata negata o revocata), che

attualmente, per effetto delle modifiche introdotte con il

decreto-legge n. 79 del 1995, sono puniti con sanzioni

amministrative;

che, ancor prima di valutare la fondatezza delle questioni che

vengono prospettate, in relazione ai molteplici parametri proposti,

ne deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità (sentenza n.

330 del 1996), giacché, secondo la giurisprudenza costituzionale

(tra le molte, sentenze n. 411 del 1995 e nn. 314 e 226 del 1983;

ordinanze nn. 132 e 25 del 1995), il fondamentale principio di

stretta legalità dei reati e delle pene preclude pronunce, che

configurino nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena;

che è manifestamente inammissibile anche la questione sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Padova,

sezione distaccata di Monselice, nei confronti della norma (art. 3 -

più precisamente: primo comma, ultimo periodo - del decreto-legge n.

79 del 1995, convertito nella legge n. 172 del 1995) che stabilisce

la non applicabilità delle sanzioni ai pubblici amministratori i

quali, alla data di accertamento della violazione, dispongano di

progetti esecutivi cantierabili, finalizzati alla depurazione delle

acque, in quanto il giudice rimettente non motiva in alcun modo la

rilevanza che la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale

avrebbe nel giudizio principale;

che la questione sollevata, nei confronti della stessa

disposizione, dal pretore di Camerino, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, è manifestamente infondata, giacché l'ordinanza

di rimessione, nel sollecitare l'estensione della norma anche agli

scarichi da insediamenti produttivi, con superamento dei limiti di

accettabilità, considera identiche situazioni in realtà diverse e

non comparabili, trattandosi di un'esimente prevista per un illecito

amministrativo che non può essere applicata anche a comportamenti

diversamente configurati e qualificati dalla legge come reato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 17

marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in

pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17

maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 172 e

dell'art. 21, terzo e ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n.

319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo

sostituito con gli artt. 3 e 6 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79,

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77

della Costituzione, dai pretori di Pisa e Palmi, sezione distaccata

di Taurianova, dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Prato, dal pretore di Padova, sezione

distaccata di Monselice, e dal giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura circondariale di Udine, con le ordinanze indicate

in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10

maggio 1976, n. 319, nel testo sostituito con l'art. 3 del d.-l. 17

marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17

maggio 1995, n. 172, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Camerino con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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