Corte costituzionale

Ordinanza n. 432/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6

del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli

scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che

non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con

modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 della

legge 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, quinto comma, della

legge lo maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento), promossi con ordinanze emesse il 29 gennaio 1996,

l'8 febbraio 1996, il 13 febbraio 1996, il 9 febbraio 1996, il 19

gennaio 1996, il 18 gennaio 1996 e il 19 gennaio 1996 dal giudice per

le indagini preliminari presso la pretura di Udine, il 6 marzo 1996

dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura

circondariale di Prato e il 15 marzo 1996 dal pretore di Pisa,

sezione distaccata di San Miniato, rispettivamente iscritte ai nn.

377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 485 e 628 del registro ordinanze

1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19,

22 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con nove ordinanze, emesse nel corso di altrettanti

procedimenti penali promossi per violazioni delle norme per la tutela

delle acque dall'inquinamento (art. 21, primo e terzo comma, della

legge 10 maggio 1976, n. 319) , sono state sollevate questioni di

legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge

17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in

pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17

maggio 1995, n. 172; ovvero questioni di legittimità costituzionale

della medesima legge di conversione, o, ancora, della legge 10 maggio

1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento),

come modificata dal citato decreto-legge;

che, in particolare, il giudice per le indagini preliminari

presso la pretura circondariale di Udine, con sette ordinanze di

identico contenuto emesse il 18 gennaio (reg. ord. n. 382 del 1996),

il 19 gennaio (reg. ord. nn. 381 e 383 del 1996), il 29 gennaio (reg.

ord. n. 377 del 1996), l'8 febbraio (reg. ord. n. 378 del 1996), il

9 febbraio (reg. ord. n. 380 del 1996) ed il 13 febbraio 1996 (reg.

ord. n. 379 del 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9,

secondo comma, 32, 10, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione,

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, prima

parte, del decreto-legge n. 79 del 1995. Il giudice rimettente

ritiene che la norma denunciata, non configurando più come reato, ma

come illecito amministrativo, il superamento dei limiti di

accettabilità stabiliti dalle Regioni con i piani di risanamento

delle acque per gli scarichi diversi da quelli provenienti da

insediamenti produttivi, contrasterebbe:

a) con il principio di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3

della Costituzione), giacché la diversità di sanzioni

(amministrative per gli scarichi civili e delle pubbliche fognature,

penali per gli scarichi da insediamenti produttivi) sarebbe fondata

non sulla diversa gravità dei fatti, ma sulla differente qualifica

di chi li effettua;

b) con la tutela del paesaggio (art. 9, secondo comma, della

Costituzione) e della salute (art. 32 della Costituzione), in quanto

la depenalizzazione di alcuni comportamenti, che egualmente

determinano inquinamento idrico, ridurrebbe il livello di protezione

della salubrità dell'ambiente;

c) con l'obbligo di adeguamento al diritto comunitario, ed in

particolare alla direttiva 91/271/CEE (art. 10 della Costituzione);

d) con gli artt. 25, secondo comma, e 77 della Costituzione, per

la mancanza degli indispensabili requisiti della necessità e

dell'urgenza, in una materia, quella penale, nella quale l'uso del

decreto-legge dovrebbe essere del tutto eccezionale, per evitare il

rischio di sottrarre al Parlamento la funzione ad esso riservata e

che dà corpo alla riserva di legge;

che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura

circondariale di Prato, con ordinanza emessa il 6 marzo 1996 (reg.

ord. n. 485 del 1996) , ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 79 del

1995; dell'art. 1 della legge n. 172 del 1995, che converte il

decreto-legge n. 79 del 1995; dell'art. 21, quinto comma, della legge

n. 319 del 1976, aggiunto dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge n.

79 del 1995, prospettando la violazione degli artt. 3, primo comma,

9, secondo comma, 32, 25, secondo comma, e 77, secondo comma, della

Costituzione in termini analoghi a quelli in precedenza indicati. Il

giudice rimettente dubita della costituzionalità della norma che

colpisce con sanzione pecuniaria amministrativa (da dieci a cento

milioni di lire), anziché con l'originaria sanzione penale,

l'apertura o l'effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche

fognature senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero

dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata;

che il pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, con

ordinanza emessa il 15 marzo 1996 (reg. ord. n. 628 del 1996), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2,

3 e 6 della legge n. 172 del 1995 (più esattamente: del

decreto-legge n. 79 del 1995, convertito, con modificazioni, nella

legge n. 172 del 1995), là dove, per gli scarichi civili e delle

pubbliche fognature, depenalizzano sia il superamento dei limiti di

accettabilità sia l'apertura o l'effettuazione degli scarichi senza

avere richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero dopo che la

prescritta autorizzazione sia stata negata o revocata. Il giudice

rimettente denuncia, in termini analoghi a quelli prospettati dalle

precedenti ordinanze di rimessione, la lesione dei principi

costituzionali di parità di trattamento e di ragionevolezza (art. 3

della Costituzione), come pure la violazione delle norme

costituzionali di tutela del paesaggio e della salute (art. 9,

secondo comma, e 32 della Costituzione). Lo stesso giudice denuncia

anche la violazione della libertà di iniziativa economica privata

(art. 41 della Costituzione), sia perché questa non può svolgersi

in contrasto con l'utilità sociale, alla quale è da ricondurre

anche il principio "chi inquina paga" posto dalla normativa

comunitaria, sia perché sarebbero penalizzate le imprese che hanno

affrontato rilevanti investimenti per adeguare gli scarichi che non

recapitano in pubbliche fognature alla normativa in vigore;

che in tutti i giudizi, tranne in quello promosso con l'ordinanza

del Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Prato (reg. ord. n. 485 del 1996), è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni

siano dichiarate inammissibili o non fondate;

Considerato che i dubbi di legittimità costituzionale investono le

innovazioni alle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

(legge 10 maggio 1976, n. 319), introdotte con il decreto-legge 17

marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in

pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17

maggio 1995, n. 172;

che tutte le ordinanze di rimessione sollevano questioni

identiche o analoghe, sicché i relativi giudizi possono essere

riuniti e decisi con unica pronuncia;

che i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati in

riferimento a vari parametri, si riferiscono alla configurazione

dell'illecito come amministrativo, anziché penale, ed alla

disciplina delle sanzioni per gli scarichi provenienti da

insediamenti civili o da pubbliche fognature; disciplina

differenziata rispetto a quella prevista per gli scarichi provenienti

da insediamenti produttivi senza autorizzazione o con superamento dei

limiti di accettabilità;

che le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili

(sentenza n. 330 del 1996; ordinanza n. 332 del 1996), giacché

tendono a reintrodurre figure di reato, chiedendo una pronuncia che

esula dai poteri spettanti a questa Corte, in quanto il potere di

creare fattispecie penali o di aggravare le pene è esclusivamente

riservato al legislatore, in forza del principio di stretta legalità

dei reati e delle pene, sancito dall'art. 25, secondo comma, della

Costituzione (tra le molte, da ultimo, sentenza n. 411 del 1995 e,

nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento idrico,

sentenze nn. 314 e 226 del 1983; ordinanze nn. 132 e 25 del 1995);

che, in ogni caso, per i vizi denunciati con riferimento alla

mancanza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza,

oggetto del giudizio di legittimità costituzionale è il

decreto-legge n. 79 del 1995, per il quale, a prescindere da ogni

valutazione relativa all'avvenuta conversione in legge, va rilevato

che la Corte ha già ritenuto che di quei presupposti non ricorre

l'evidente mancanza (sentenza n. 330 del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del

d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi

delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non

recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni,

nella legge 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 della legge 17 maggio

1995, n. 172 e dell'art. 21, quinto comma, della legge 10 maggio

1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento),

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25,

secondo comma, 32, 41 e 77 della Costituzione, dai Giudici per le

indagini preliminari presso le Preture circondariali di Udine e di

Prato e dal Pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, con

le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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