Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo

comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio

1996 (pervenuta alla Cortecostituzionale il 14 luglio 1997) dal

pretore di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Benito

Chirigoni ed altro, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 gennaio 1996 nel corso di

un procedimento penale, nel quale era stata contestato agli imputati

di avere attivato scarichi civili prima che fosse concessa

l'autorizzazione, il pretore di Catanzaro ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23 (più esattamente: dell'art. 23, primo

comma) della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento), che stabilisce che chiunque apre o comunque

effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta

nelle forme prescritte sia stata concessa, è punito con l'ammenda

fino a lire cinque milioni;

che, ad avviso del pretore, vi sarebbe una ingiustificata

disparità di trattamento, giacché la disposizione denunciata

considererebbe reato l'apertura o l'effettuazione di scarichi

provenienti da insediamenti civili, mentre (a seguito delle modifiche

apportate all'art. 21 della legge n. 319 del 1976 dall'art. 6, comma

2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni,

nella legge 17 maggio 1995, n. 172) costituirebbe soltanto illecito

amministrativo, sanzionato con pena pecuniaria, la più grave ipotesi

di apertura o effettuazione dei medesimi scarichi senza che sia stata

chiesta la prescritta autorizzazione.

Considerato che il presupposto interpretativo posto a base della

questione di legittimità costituzionale non è esatto, giacché

l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi previste dalla

disposizione denunciata (art. 23, primo comma, della legge n. 319 del

1976) si devono intendere riferite a quelli provenienti da

insediamenti produttivi e non, come nel caso esaminato dal pretore di

Catanzaro, agli scarichi provenienti da insediamenti civili. Difatti

l'art. 23 della legge n. 319 del 1976 prevede come contravvenzione

l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi prima che sia concessa

l'autorizzazione richiesta dall'interessato (primo comma) e

stabilisce (secondo comma) che se l'autorizzazione non viene concessa

si applica l'art. 21, primo e terzo comma, della stessa legge; ma

l'art. 21, quale risulta modificato dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79,

configura l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi senza

autorizzazione come reato, solo se provenienti da insediamenti

produttivi (primo comma), mentre le considera illecito amministrativo

se provenienti da insediamenti civili e pubbliche fognature (ultimo

comma), sicché tale qualificazione è da intendere riferita anche

all'apertura o all'effettuazione, prevista dal primo comma dell'art.

23, di nuovi scarichi prima che sia concessa la autorizzazione già

richiesta;

che è dunque possibile, seguendo un criterio sistematico e nel

rispetto delle finalità della legge, una interpretazione della

disposizione denunciata che esclude il prospettato contrasto con la

Costituzione, e questa interpretazione deve essere preferita (da

ultimo, sentenze n. 11 del 1998, n. 99 del 1997, nn. 356 e 307 del

1996; ordinanza n. 226 del 1994);

che analoga questione è già stata dichiarata non fondata

(sentenza n. 331 del 1996), successivamente all'ordinanza di

rimessione del pretore di Catanzaro, sulla base di tale

interpretazione, la quale trova anche riscontro nella successiva

giurisprudenza della Corte di cassazione, che non considera reato

l'effettuazione di scarichi civili dopo che è stata richiesta e

prima che sia rilasciata l'autorizzazione;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, primo comma, della legge 10 maggio 1976,

n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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