Corte costituzionale

Ordinanza n. 442/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promossi con due ordinanze emesse il 7 aprile 1994 dal

pretore di Reggio Emilia, iscritte ai nn. 296 e 363 del registro

ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 23 e 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il pretore di Reggio Emilia, con due ordinanze del

medesimo tenore emesse il 7 aprile 1994 e pervenute l'8 maggio (r.o.

n. 296 del 2000) e il 29 maggio 2000 (r.o. n. 363 del 2000), nel

corso di procedimenti penali per reati di inquinamento delle acque,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 60, secondo comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella

parte in cui esclude l'applicazione delle pene sostitutive al reato

previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per

la tutela delle acque dall'inquinamento);

che l'autorità remittente denuncia la disposizione per

irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto ad altre

fattispecie in materia di tutela ambientale, ritenute di analoga

o maggiore gravità.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in

cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti

dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e con

successiva ordinanza n. 213 del 1995 ha dichiarato la medesima

questione manifestamente inammissibile;

che, a prescindere dalle modifiche recate all'art. 21 della

legge n. 319 del 1976 dall'art. 3 del decreto legge 17 marzo 1995,

n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, la questione va

pertanto dichiarata manifestamente inammissibile (cfr., da ultimo,

ordinanze n. 46 e n. 366 del 1999).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Reggio

Emilia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 ottore 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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