Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1983 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15,

penultimo comma, e 21, primo ed ultimo comma della legge 10 maggio

1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1982 dal Pretore di Legnano

nel procedimento penale a carico di Minini Costanzo iscritta al n. 560

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39 del 1983;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Legnano con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 15 penultimo comma e 21, primo comma, della legge 10

maggio 1976, n. 319, nella parte in cui, in caso di revoca

dell'autorizzazione agli scarichi, configurano necessariamente come

reato la prosecuzione dell'attività industriale, in riferimento

all'art. 41 Cost.;

b) dell'art. 21, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319,

in riferimento all'art. 13 della Costituzione, nella parte in cui

prevede la facoltà di emettere mandato di cattura, per i recidivi, per

un reato contravvenzionale punibile con l'arresto o con l'ammenda.

Considerato che non può ritenersi in contrasto con il principio

della libertà di iniziativa economica l'obbligo dell'imprenditore di

osservare la disciplina amministrativa e penale che trova fondamento

nella tutela di beni rilevanti costituzionalmente, quale la protezione

dell'ambiente;

che, quanto alla censurata facoltà di emettere mandato di cattura,

nessun cenno è fatto dal giudice a quo, circa l'applicabilità in

concreto della norma denunciata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 15, penultimo comma, e 21, primo comma,

della legge 10 maggio 1976, n. 319, in riferimento all'art. 41 della

Costituzione;

b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976,

n. 319;

questioni sollevate dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.

Fto: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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