Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8 e 10,

commi 1, 2, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme

in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e

di scarichi dei frantoi oleari), promossi con ordinanze emesse il 16

dicembre 1996 dal pretore di Terni ed il 3 dicembre 1996 (n. 3

ordinanze) dal pretore di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn.

93, 207, 208 e 209 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 18, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 dicembre 1996 (reg. ord.

n. 93 del 1997) nel corso di un procedimento penale promosso per

essere stato effettuato lo scarico di reflui di molitura delle olive

provenienti da un frantoio, senza autorizzazione e superando i limiti

di accettabilità previsti dalle apposite tabelle, in violazione di

norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (art. 21, primo e

terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive

modificazioni), il pretore di Terni ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge 11

novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione

agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi

oleari);

che la disposizione denunciata prevede che l'utilizzazione

agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione

meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né

ricevuto alcun additivo, ad eccezione delle acque per la diluizione

delle paste o per la lavatura degli impianti, non è subordinata

all'osservanza da parte dell'interessato delle prescrizioni, dei

limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge 10

maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

che il giudice rimettente, condividendo le richieste del pubblico

ministero, ritiene che la disciplina espressamente derogatoria

stabilita in favore degli scarichi dei frantoi oleari dalla legge n.

574 del 1996, rispetto a quella stabilita dalla legge n. 319 del 1976

per tutti gli altri scarichi da insediamenti produttivi, dovrebbe

portare al proscioglimento dell'imputato, trattandosi di fatti non

più previsti dalla legge come reato o espressamente dichiarati non

punibili. Tuttavia la stessa disciplina derogatoria, isolando i

frantoi dalla disciplina generale, determinerebbe un trattamento di

favore che non sarebbe giustificato dalla minore pericolosità per

l'ambiente o dalla ridotta potenzialità inquinante dello scarico, ma

sarebbe fondato esclusivamente sulla qualifica del soggetto titolare

dello scarico terminale; sicché sarebbe violato l'art. 3 della

Costituzione, per la disparità di trattamento rispetto alle altre

categorie di insediamenti produttivi ed al sistema complessivo di

tutela ambientale, il quale prevede sanzioni penali, e non

amministrative, per la violazione da parte dei titolari di

insediamenti produttivi delle prescrizioni contenute

nell'autorizzazione allo scarico;

che, ad avviso dello stesso giudice rimettente, l'omessa

previsione di un regime di autorizzazione e di sanzioni penali per

l'utilizzazione agronomica degli scarichi da frantoi oleari, rendendo

di fatto difficoltoso ogni controllo ed intervento penale, potrebbe

portare a danni per l'ambiente naturale, e sarebbe quindi in

contrasto con l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, che tutela

il paesaggio, inteso come ambiente naturale, e con l'art. 32 della

Costituzione, che tutela la salute e la salubrità dell'ambiente

naturale ed urbano;

che la regressione del regime di sanzioni per gli scarichi

provenienti da frantoi favorirebbe chi, inquinando, viola la legge e

penalizzerebbe nella concorrenza tra imprese, in contrasto con l'art.

41 della Costituzione, le aziende di settori paralleli o

equiparabili, per incidenza inquinante degli scarichi, che hanno

affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alle

esigenze di tutela ambientale;

che il pretore di Terni ha presente che, secondo la

giurisprudenza costituzionale, il principio di stretta legalità dei

reati e delle pene preclude questioni volte ad introdurre, o

reintrodurre, figure di reato ed aggravamenti di pena; ma ritiene che

il giudizio di legittimità costituzionale sarebbe, in questo caso,

diretto solo a valutare se il nuovo regime di favore sia o meno in

contrasto con disposizioni costituzionali, essendo poi del tutto

secondario ed automatico l'effetto di ripristino della disciplina

precedente;

che con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 3 dicembre

1996 (reg. ord. nn. 207, 208 e 209 del 1997) nel corso di altrettanti

procedimenti penali nei quali era stata contestata la violazione

della legge n. 319 del 1976 in relazione allo scarico di frantoi

oleari, considerati insediamenti produttivi, il pretore di Pescara ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41,

secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 3, 8 e 10, commi 1, 2, 3 e 4, della legge

11 novembre 1996, n. 574;

che le disposizioni denunciate prevedono: la comunicazione

preventiva, al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni,

dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione unitamente

ad una relazione tecnica sulle caratteristiche dell'ambiente

ricevitore (art. 3); sanzioni amministrative pecuniarie per lo

spandimento senza preventiva comunicazione, realizzato in modo non

corretto, oltre i limiti di accettabilità previsti o su categorie di

terreni sui quali è vietato (art. 8); l'utilizzazione agronomica

delle acque di vegetazione, non subordinata all'osservanza delle

prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti

dalle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (legge n. 319

del 1976); la sanatoria degli effetti prodottisi e dei rapporti

giuridici sorti sulla base di alcuni decreti-legge in materia, tutti

non convertiti, nonché la non punibilità per i fatti commessi, in

violazione della legge n. 319 del 1976, prima dell'entrata in vigore

della legge n. 574 del 1996, se l'interessato ha adempiuto agli

obblighi in precedenza previsti (dal d.-l. 26 gennaio 1987, n. 10,

convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1987, n. 119) per

il recapito sul suolo degli scarichi degli impianti di molitura i cui

reflui derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle olive e

dall'utilizzo di acque per la diluizione delle paste e per la

lavatura degli impianti (art. 10);

che anche il pretore di Pescara ritiene di dover pervenire, in

base alla nuova disciplina relativa alla utilizzazione agronomica

delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari, al

proscioglimento degli imputati, trattandosi di fatti non più

previsti dalla legge come reato o espressamente dichiarati non

punibili; ma lo stesso giudice considera il sistema normativo

assolutamente squilibrato e tale da introdurre, senza ragionevole

giustificazione, una evidente disparità di trattamento tra gli

scarichi provenienti da insediamenti produttivi. Inoltre

l'eliminazione, per i titolari degli scarichi provenienti dai soli

frantoi oleari, degli obblighi previsti dalla legge n. 319 del 1976 e

delle correlative sanzioni per condotte che danneggiano l'ambiente,

violerebbe il diritto ad un ambiente salubre e priverebbe di

effettiva tutela penale un bene ed un diritto fondamentali (artt. 9,

secondo comma, e 32 Cost.). Infine vi potrebbe essere contrasto con

il principio che impone all'iniziativa economica privata di non

svolgersi in contrasto con l'utilità sociale (art. 41, secondo

comma, Cost.);

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili;

Considerato che tutti i dubbi di legittimità costituzionale

investono la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di

vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, dettata dalla legge

11 novembre 1996, n. 574, e sono prospettati in riferimento a

parametri costituzionali in gran parte coincidenti, sicché i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica

pronuncia;

che le imputazioni, per le quali procedono i pretori di Terni e

di Pescara, riguardano scarichi provenienti da frantoi oleari

effettuati in violazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, commessi

prima dell'entrata in vigore della legge n. 574 del 1996;

che la nuova disciplina amministrativa per l'utilizzazione

agronomica delle acque di vegetazione provenienti dagli scarichi dei

frantoi oleari e le sanzioni per il loro spandimento (artt. 3, 8 e

10, commi 1 e 2, della legge n. 574 del 1996) non riguardano fatti

anteriori all'entrata in vigore delle nuove norme, delle quali i

giudici rimettenti non devono fare applicazione, sicché, in

riferimento ad esse, le questioni incidentali di legittimità

costituzionale non sono rilevanti nei giudizi principali;

che riguarda, invece, fatti commessi in data anteriore

all'entrata in vigore della nuova disciplina, soltanto l'art. 10,

commi 3 e 4, della legge n. 574 del 1996, che dispone che restano

validi gli atti ed i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi

gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base di

una serie di decreti-legge decaduti, a partire dal d.-l. 29 aprile

1995, n. 140, che hanno disciplinato lo smaltimento sul suolo dei

reflui provenienti da impianti di molitura delle olive (comma 3), e

la non punibilità, a determinate condizioni, di coloro che abbiano

in precedenza adempiuto agli obblighi previsti dal d.-l. 26 gennaio

1987, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo

1987, n. 119 (comma 4);

che nelle ordinanze del pretore di Pescara, che sollevano la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3 e 4,

della legge n. 574 del 1996, manca l'esposizione del fatto che

chiarisca se ricorrano, nei giudizi principali, le condizioni alle

quali la legge subordina la causa di non punibilità per le

violazioni della legge n. 319 del 1976, commesse prima della entrata

in vigore della legge n. 574 del 1996; come pure manca la motivazione

sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale della

norma che fa salvi gli effetti prodottisi sulla base dei

decreti-legge decaduti;

che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8 e 10, commi

1, 2, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in

materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di

scarichi dei frantoi oleari), sollevate, in riferimento agli artt.

3, 9, secondo comma, 32, 41 - e 41, secondo comma - della

Costituzione, dai pretori di Terni e di Pescara con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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