Corte costituzionale

Sentenza n. 226/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1983 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,

21, 25 e 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela

delle acque dall'inquinamento) promossi con le ordinanze emesse dalla

Corte di cassazione il 9,1'8 e il 14 marzo, il 6 giugno e il 20 maggio

1977, dal Tribunale di Teramo il 3 aprile 1978 (due ordinanze), dal

Pretore di Vigevano il 6 marzo 1978 (tre ordinanze) e dalla Corte di

cassazione il 25 ottobre 1979 e il 15 aprile 1980, rispettivamente

iscritte ai nn. 547, 548 e 557 del registro ordinanze 1977, ai nn. 162,

274, 325, 326, 353, 354 e 355 del registro ordinanze 1978, al n. 497

del registro ordinanze 1980 e al n. 16 del registro ordinanze 1981 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 158, 194,

271 e 278 del 1978, n. 263 del 1980 e n. 70 del 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1983 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 9 marzo 1977, la sesta sezione penale

della Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 21, 25,

ultimo comma, 26, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319

("Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), per pretesa

violazione degli artt. 2, 3, 9 e 32 della Costituzione.

Nella specie, il ricorrente era stato imputato di contravvenzione

agli artt. 6 e 33 del testo unico delle leggi sulla pesca, per aver

scaricato in un torrente rifiuti industriali inquinanti. Condannato in

primo grado e poi assolto in appello per insufficienza di prove, egli

deduceva nel ricorso per cassazione che il reato ascrittogli doveva

considerarsi abrogato per effetto degli artt. 25 e 26 della legge n.

319 del 1976 e non più applicabile a coloro che avessero osservato le

prescrizioni dell'art. 15 della legge stessa, presentando domanda di

rinnovo dell'autorizzazione a scaricare (senza che questa venisse

respinta nel termine di sei mesi dalla presentazione). Ma,

precisamente in tal senso, l'ordinanza di rimessione rileva che "le

norme tutte invocate dal ricorrente come cause estintive del reato a

lui ascritto o come cause di giustificazione della sua condotta non si

sottraggono al sospetto di legittimità costituzionale".

Premesso che la disciplina in esame non determinerebbe un'abolitio

criminis ma una sorta di amnistia o di condono, senza per altro seguire

il procedimento prescritto dall'art. 79 Cost., la Cassazione osserva

che "il sistema dei precetti e delle sanzioni introdotti dalla legge n.

319 in sostituzione delle norme abrogate non appare uniformato al

dichiarato fine di tutela delle acque dall'inquinamento" e alle norme

costituzionali rilevanti in materia. In primo luogo, cioè, ne

deriverebbe una "diversità di trattamento di casi sostanzialmente

identici", poiché gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi

dovrebbero immediatamente uniformarsi ai limiti di accettabilità di

cui alla tabella A, mentre per gli scarichi esistenti si prescriverebbe

un primo adeguamento - entro tre anni - alla tabella C ed un ulteriore

adeguamento - entro sei anni - alla predetta tabella A (per di più

disponendo che in quest'ultimo caso la domanda di rinnovo si consideri

tacitamente autorizzata, qualora l'autorizzazione provvisoria non venga

rifiutata entro sei mesi dalla presentazione della domanda medesima).

Inoltre, la questione risulterebbe non manifestamente infondata in

vista dell'art. 2 (in quanto esso esige che "la generalità delle

persone fisiche o giuridiche adempia ai doveri di solidarietà"),

dell'art. 9 (relativamente alla tutela del paesaggio, "da intendersi

non tanto e non solo come panorama ma altresì e soprattutto come

habitat") e dell'art. 32 Cost. (che garantisce la salute "come

fondamentale diritto dell'individuo e preminente interesse della

collettività").

2. - Identica questione è stata riproposta dalla seconda, dalla

terza e dalla sesta sezione penale della Cassazione, con altre quattro

ordinanze (dell'8, del 14 marzo e del 6 giugno 1977, nonché del 25

ottobre 1979), emesse nel corso di una serie di procedimenti penali per

violazione degli artt. 6 e 33 del testo unico delle leggi sulla pesca,

9 del testo stesso come modificato dall'art. 43 del d.P.R. n. 987 del

1955, 635 e 650 cod. pen. La motivazione di tali provvedimenti ricalca

la linea argomentativa testé ricordata, salvo il richiamo all'art. 79

Cost., che si ritrova nella sola ordinanza del 6 giugno 1977. Viene per

altro chiarita la ragione della denuncia dell'art. 21 della legge n.

319, che sarebbe viziato - a quanto già si legge nell'ordinanza dell'8

marzo 1977 - poiché "prevede sanzioni soltanto per coloro che aprano o

comunque effettuino nuovi scarichi senza aver richiesto la preventiva

autorizzazione e per coloro che, dopo che sia stata loro negata o

revocata l'autorizzazione, continuino ad effettuare o mantenere gli

scarichi, mentre nessuna sanzione è prevista per coloro che, come nel

caso in esame, mai richiesero l'autorizzazione".

Ancora, la Corte di cassazione ha poi denunciato - con ordinanza

del 20 maggio 1977 - gli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 25,

ultimo comma, e 26, primo comma, della legge n. 319 del 1976, in

riferimento ai soli artt. 3 e 32 Cost. E la stessa Corte ha nuovamente

lamentato la violazione di questi due parametri - con ordinanza del 15

aprile 1980 - ma coinvolgendo nell'impugnativa anche l'art. 21 della

legge n. 319.

3. - Intervenuto nei giudizi instaurati dalle ordinanze dell'8, 9 e

14 marzo 1977, il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso nel

senso della non fondatezza.

Nel primo atto di intervento si premette che la pretesa violazione

dell'art. 79 Cost., sia pure adombrata nella sola motivazione

dell'ordinanza in esame, non sussiste dal momento che "tutte le ipotesi

di successione di leggi penali nel tempo, in virtù della quale...

nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge

posteriore, non costituisce reato, sono espressione dello stesso

fenomeno rilevato dalla Corte di cassazione".

D'altronde, non avrebbe senso lamentare un'offesa al principio

costituzionale di eguaglianza, non essendo inusuale che ai titolari di

situazioni già esistenti si conceda "un margine di tempo entro il

quale adeguarsi alla nuova disciplina". Del pari, non si potrebbe

disconoscere che le norme impugnate si propongano la tutela del

paesaggio e della salute. E la circostanza che questa tutela venga

conseguita entro certi termini di tempo, piuttosto che in altri,

sarebbe il frutto di un'insindacabile scelta di politica legislativa.

In particolare modo, poi, l'impugnativa dell'art. 21 della legge in

esame prenderebbe lo spunto da una inesatta interpretazione della norma

stessa non potendosi affermare che vada esente da pena colui che non

abbia presentato la domanda imposta dall'art. 15, secondo comma lett.

a. Al contrario, anche questo soggetto sarebbe responsabile

dell'effettuazione di nuovo scarico, in quanto rinnovato di momento in

momento senza il sostegno della prescritta autorizzazione.

4. - Da ultimo, analoghe questioni di legittimità costituzionale

sono state prospettate dal Pretore di Vigevano e dal Tribunale di

Teramo.

Il primo, con tre ordinanze identicamente motivate, emesse il 6

marzo 1978, ha impugnato gli artt. 15, 21, 25 e 26 della legge n. 319

del 1976, sempre in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost.:

argomentando, in sostanza, negli stessi termini di cui alle citate

ordinanze della Corte di cassazione. Il secondo, con due ordinanze

identicamente motivate, emesse il 3 aprile 1978, ha invece impugnato i

soli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, e 21 della legge in

questione, per pretesa violazione dell'art. 3 Cost.: vale a dire,

censurando la disparità di trattamento fra i titolari degli

insediamenti produttivi nuovi ed i titolari di aziende già esistenti

(come nel caso di specie).

Anche in tali giudizi, l'intervenuto Presidente del Consiglio dei

ministri ha chiesto che le impugnative siano dichiarate non fondate,

tornando però a contestare l'interpretazione dell'art. 21, fatta

propria dal Pretore di Vigevano. Considerato in diritto :

1. - Le dodici ordinanze sollevano un complesso di questioni

strettamente collegate, tutte concernenti la legittimità

costituzionale di norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, le quali

differenziano - agli effetti penali - la condizione degli scarichi di

insediamenti produttivi già esistenti, rispetto a quella degli

scarichi aperti o comunque effettuati durante la vigenza della legge

stessa. Pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

con unica sentenza.

2. - Salvi i casi all'esame del Tribunale di Teramo, i giudizi a

quibus riguardano una serie di condotte che sarebbero state realizzate

o, quanto meno, iniziate antecedentemente all'entrata in vigore delle

apposite "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento": condotte

costitutive, in ipotesi, di "fatti connessi con l'inquinamento delle

acque..., previsti come reato da precedenti disposizioni di legge",

secondo l'espressione adoperata dall'art. 25, ultimo comma, della legge

n. 319 del 1976. Per altro, sia la Corte di cassazione sia il Pretore

di Vigevano assumono che tali condotte sarebbero state scriminate dalla

legge medesima, concretando un'arbitraria disparità di trattamento fra

titolari di vecchi e nuovi scarichi e determinando l'ulteriore lesione

delle norme costituzionali sull'"adempimento dei doveri inderogabili di

solidarietà" o sulla tutela del "paesaggio della Nazione" e della

"salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della

collettività". Di qui la conclusione che l'art. 3, primo comma,

nonché gli artt. 2, 9 cpv. e 32, primo comma, della Costituzione

sarebbero stati violati dagli artt. 15, 21, 25 e 26 della legge n. 319:

con specifico riguardo - come precisano alcune ordinanze della

Cassazione (R.O. 547/1977, 162/1978, 16/1981) - al secondo, ottavo e

nono comma dell'art. 15, all'intero testo dell'art. 21, al citato

ultimo comma dell'art. 25 ed al primo comma dell'art. 26.

Anche nei termini così circoscritti, non si può, dire, però, che

in tutti i loro aspetti le proposte impugnative si dimostrino rilevanti

ai fini dei giudizi a quibus. In particolar modo, non si riesce ad

intendere perché sia stato impugnato l'intero testo dell'art. 21

(concernente le sanzioni comminabili a coloro che aprano od effettuino

scarichi non autorizzati): una parte delle ordinanze in esame trascura,

in verità, di motivare sia quanto alla rilevanza sia quanto alla non

manifesta infondatezza della questione; e negli stessi casi (R.O.

548/1977, 557/1977, 353-355/1978, 497/1980), nei quali si asserisce che

l'articolo medesimo contrasterebbe con il principio costituzionale di

eguaglianza, poiché ometterebbe di punire i titolari degli scarichi

già in essere che non richiedano affatto l'autorizzazione prescritta

dall'art. 15, fermo rimane che, quando si tratti di inquinamenti

pregressi e "previsti come reato da precedenti disposizioni di legge"

l'art. 21 rileva - eventualmente - solo per stabilire quali siano le

misure delle sanzioni applicabili; mentre la norma penale puntualmente

riferita alle fattispecie in esame è pur sempre quella stabilita

dall'ultimo comma dell'art. 25. Quale che sia l'interpretazione

dell'art. 21, l'impugnazione di tale disciplina va dunque dichiarata

inammissibile: come ha intuito l'ordinanza n. 274/1978 della stessa

Cassazione, che si è giustamente limitata a sollevare questione di

legittimità costituzionale degli artt. 15, secondo comma lett. a,

ottavo e nono comma, 26, primo comma, e 25, ultimo comma, della legge

n. 319 del 1976.

Ciò premesso, d'altronde, anche la rilevanza dell'impugnativa

concernente l'art. 15 va fortemente ridimensionata: nei casi sottoposti

al giudizio della Cassazione e del Pretore di Vigevano, la disciplina

delle autorizzazioni occorrenti per poter ulteriormente effettuare gli

scarichi già in essere al momento dell'entrata in vigore della legge

n. 319 non viene in diretta considerazione, ma influisce nella sola

misura in cui vi è fatto richiamo da parte dell'ultimo comma dell'art.

25. L'oggetto specifico delle questioni proposte dalle indicate

ordinanze di rimessione si risolve, invece, in quello che la Corte di

cassazione definisce come "il combinato disposto" dell'art. 25, ultimo

comma (che subordina la non punibilità dei "fatti connessi con

l'inquinamento delle acque..., previsti come reato da precedenti

disposizioni di legge", all'osservanza delle norme e prescrizioni di

cui all'art. 15, secondo comma, lettere a) e b), ed al presente

articolo"), e dell'art. 26, primo comma, nella parte recante la

clausola abrogativa di "tutte le altre norme che, direttamente o

indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul

suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento".

Sono queste, infatti, le norme invocate dalle difese degli

imputati, per vedersi assolti nei giudizi a quibus, e viceversa

contestate dal Procuratore generale della Cassazione, per superare

l'ostacolo da esse frapposto. Ed è, in ogni caso, sulle norme stesse

che la Cassazione (come pure il Pretore di Vigevano) impernia la parte

essenziale delle proprie censure: specialmente là dove si osserva -

nell'ordinanza n. 557/1977 - che "il contesto... degli artt. 25 e 26

della legge, abrogativo di tutte le precedenti norme che, direttamente

o indirettamente, regolavano il regime degli scarichi delle acque,

salvo solo le disposizioni penali in materia di incolumità delle

persone, sembra far pensare alla introduzione di una sorta di immunità

penale, perché il titolare di un insediamento industriale una volta

ottemperato all'obbligo di richiedere l'autorizzazione ed una volta

osservate le prescrizioni stabilite dalla Regione e dagli Enti locali,

non è più punibile per i fatti connessi con inquinamento delle acque,

di cui all'art. 1 lett. a)".

In detta prospettiva, dunque, il sindacato di questa Corte deve

concentrarsi sul problema se l'ultrattività delle abrogate norme

penali, già sanzionanti l'inquinamento delle acque, sia stata o meno

ridotta a tal punto, da ledere i ricordati precetti costituzionali. Per

contro, resta affidata ai giudici a quibus (tanto più che fra essi

figura la Corte regolatrice della giurisdizione penale) la soluzione di

ogni altra sottostante questione interpretativa: sia quanto al rapporto

fra l'art. 25, ultimo comma, e l'art. 26, primo comma, della legge n.

319; sia quanto all'esatta individuazione delle figure di reato - con

particolare riguardo al "danneggiamento" di cui all'art. 635 cod. pen.

- congiuntamente od alternativamente interessate dalle due norme in

discussione.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

Anzitutto, non regge la premessa, esplicita od implicita, su cui le

ordinanze in esame fondano le loro impugnative: ossia che la legge n.

319 avrebbe previsto una sorta di immunità per gli autori dei

pregressi reati di inquinamento delle acque: o avrebbe addirittura

realizzato - come inizialmente assumono le ordinanze n. 547/1977 e n.

162/1978, pur senza poi trarne motivo per sollevare un'autonoma

questione di legittimità costituzionale - una vera e propria amnistia,

in forme diverse da quelle prescritte nell'art. 79 Cost. Vero è

piuttosto - a quanto finisce per ammettere la stessa Cassazione - che

la causa di non punibilità, di cui all'ultimo comma dell'art. 25, non

opera se non concorrono tre ordini di condizioni, puntualmente fissate

dal legislatore per saldare il vecchio al nuovo regime della tutela

delle acque dagli inquinamenti, nello sforzo di impedire che medio

tempore gli scarichi esistenti aggravassero i danni già in atto.

Occorre, cioè, che risulti presentata la domanda di autorizzazione

allo scarico (o di rinnovo dell'autorizzazione stessa), precisando le

"caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in

atto", nonché l'"indicazione della quantità di acqua da prelevare

nell'anno solare" (come prescrive il terzo comma dell'art. 15); che

siano osservate, in quanto compatibili con la legge n. 319, "le

prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali"; e,

soprattutto, che un fattivo comportamento del titolare dello scarico,

consistente nell'adozione delle misure a ciò necessarie, valga ad

evitare "un aumento anche temporaneo dell'inquinamento" (cfr. il primo

comma dell'art. 25).

S'intende che il momento amministrativo è stato così privilegiato

- come si è detto in dottrina - rispetto al momento repressivo,

affidato ai giudici penali. Ma questa scelta legislativa non può

ritenersi priva di giustificazione. Nel sindacato sulla legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 25, ultimo comma, e

26, primo comma, non devono infatti trascurarsi la considerazione del

sistema normativo in cui tali disposti si inseriscono e la valutazione

complessiva delle finalità che la legge n. 319 ha perseguito e tuttora

persegue (malgrado i gravi ritardi verificatisi in sede attuativa).

Per affrontare in modo organico il fenomeno degli inquinamenti delle

acque, questa legge fa perno sulla programmazione degli indispensabili

interventi pubblici, sia da parte statale sia da parte regionale (cfr.

gli artt. 1 lett. d, 2 lett. c, 4, lett. a e lett. c, ed 8); ed a ciò

si collega la previsione di una sistematica raccolta di dati, con

particolare riguardo al catasto provinciale di tutti gli scarichi ed al

censimento regionale dei corpi idrici (cfr. gli artt. 1 lett. e, 2

lett. b, 4 lett. d, 5 lett. a e 7).

In un tale quadro, si rendeva dunque necessaria la collaborazione

fra i titolari degli scarichi e le autorità amministrative o di

governo del settore: collaborazione che è stata per l'appunto

incentivata dall'ultimo comma dell'art. 25, temperando il rigore delle

norme penali preesistenti e così facilitando la presentazione delle

domande di cui all'art. 15 e la conseguente rilevazione degli scarichi

stessi.

D'altra parte, ingiustificata è invece la pretesa dei giudici a

quibus, là dove essi ragionano - a partire dall'ordinanza n. 547/1977

- di un "obbligo d'immediato allineamento ai limiti di accettabilità".

In effetti, tali giudici non si dolgono della lunghezza dei termini

originariamente stabiliti per adeguarsi alle tabelle allegate alla

legge n. 319 (e meno ancora censurano le varie successive proroghe, che

non formano oggetto del presente giudizio). Con particolare riguardo

all'art. 3 Cost., le ordinanze in esame si spingono ben oltre, sino a

far intendere che il principio generale d'eguaglianza avrebbe richiesto

la previsione di identiche cadenze temporali per i titolari degli

scarichi di tutti gli insediamenti produttivi, non importa se nuovi o

già esistenti: facendo pertanto gravare su entrambe le categorie

l'obbligo di conformarsi senz'altro alle allegate tabelle, sin

dall'entrata in vigore della legge e mantenendo altrimenti in vigore,

quanto meno, le precedenti disposizioni penali).

A questa stregua, però, non si tiene conto della novità

rappresentata dalla legge n. 319, rispetto alla frammentaria e

lacunosissima legislazione preesistente. Imporre agli insediamenti

produttivi già in essere, sebbene realizzati durante la vigenza di

norme ben diversamente orientate, l'immediata osservanza delle tabelle

A e C, avrebbe infatti significato - nella più parte dei casi -

prevedere alcunché di materialmente impossibile, determinando la

totale interruzione o il drastico ridimensionamento delle più varie

attività industriali. Viceversa, la prevista gradualità

dell'adeguamento ha inteso contemperare gli antitetici valori ed

interessi in gioco, sulla base d'una discrezionale ma non irragionevole

valutazione delle esigenze dell'economia del Paese, dei tempi tecnici

occorrenti per conformare gli scarichi (ed eventualmente gli stessi

procedimenti produttivi), dei notevoli costi da sopportare comunque in

tal senso. Ed anzi va ricordato che nemmeno la legge n. 319 ha saputo

far fronte in maniera efficace ai problemi finanziari, collegati alla

tutela delle acque dagli inquinamenti: tanto è vero che le generiche

previsioni degli artt. 19 e 20 hanno dovuto essere variamente integrate

da una serie di successive norme di leggi, statali e regionali.

Ciò basta a far escludere che le norme impugnate contrastino con

l'art. 3 Cost. La denunciata disparità di trattamento fra titolari di

vecchi e nuovi scarichi non lede il principio generale d'eguaglianza,

dato il profondo divario esistente fra le due situazioni messe a

raffronto. Né la disparità verrebbe meno, del resto, quand'anche si

annullasse la causa di non punibilità, configurata dall'art. 25,

ultimo comma, della legge n. 319.

Del pari, le considerazioni già esposte consentono di pervenire ad

una pronuncia di rigetto, anche in riferimento al più pertinente fra

gli altri parametri invocati dai giudici a quibus: vale a dire, con

riguardo al primo comma dell'art. 32 Cost. È ben vero, infatti, che la

tutela della salute implica "la promozione e la salvaguardia della

salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro",

come ora è chiarito dall'art. 2, primo comma n. 5, della legge 23

dicembre 1978, n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario

nazionale). Ma non si può certo affermare - diversamente da quanto

sembrano assumere le ordinanze di rimessione - che le norme impugnate,

fingendo di tutelare l'ambiente, finiscano in realtà per

comprometterlo.

A più forte ragione, vanno infine respinte le censure fondate

sulle altre norme costituzionali in discussione. Circa il richiamo

dell'art. 2 Cost., nella parte concernente i "doveri inderogabili di

solidarietà", esso non aggiunge nulla alla più puntuale indicazione

dell'art. 32, primo comma. E lo stesso varrebbe per l'art. 9 cpv.,

anche se si potesse ritenere che la tutela costituzionale del paesaggio

includa la tutela dell'ambiente, nei sensi dei quali si tratta nel

presente giudizio.

4. - Come già si accennava, le due ordinanze emesse dal Tribunale

di Teramo si distinguono dalle altre, in quanto riguardano condotte

consistenti nell'aver effettuato scarichi superiori ai limiti di

accettabilità previsti dalla tabella C: le quali sarebbero state

realizzate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 319, ma

prima della scadenza dei termini ivi stabiliti per l'adeguamento ai

limiti medesimi. Ed è appunto allo scopo di poter sanzionare condotte

del genere, che il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, secondo, ottavo e nono comma, e dell'art.

21 della legge n. 319, per pretesa violazione dell'art. 3 Cost.:

lamentando, ancora una volta, la "diversità di trattamento di casi

sostanzialmente identici", che il legislatore avrebbe determinato fra i

titolari dei nuovi insediamenti produttivi, tenuti ad adeguare i

relativi scarichi sin dal momento della loro attivazione, ed i titolari

degli insediamenti produttivi esistenti, che per conformarsi

disporrebbero del triennio di cui all'art. 13, primo comma.

Sotto entrambi gli aspetti, l'impugnativa in tal senso proposta si

rivela però inammissibile. Da un lato, infatti, non si vede perché

venga denunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, visto

che la disciplina della autorizzazione per i titolari degli scarichi

già in essere non è destinata - stando alle stesse ordinanze in

questione - ad essere applicata nei procedimenti penali pendenti presso

il Tribunale. D'altro lato, questa Corte non può esaminare nel merito

neanche la censura concernente l'art. 21, malgrado sia proprio questa

la norma in base alla quale sono state contestate le contravvenzioni

all'esame del giudice a quo: secondo la logica delle ordinanze di

rimessione, la Corte dovrebbe, infatti, manipolare il regime

sanzionatorio della legge sulla tutela delle acque dall'inquinamento,

in modo da rendere punibili condotte che attualmente sfuggono al regime

medesimo; mentre la giurisprudenza della Corte stessa è ormai

consolidata (si veda, per ultima la sentenza n. 148 del presente anno)

nel senso che il processo costituzionale non può concludersi con

pronunce di accoglimento additivo, configuranti nuove norme penali in

deroga al principio di legalità dei reati e delle pene.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 ("Norme

per la tutela delle acque dall'inquinamento"), in riferimento agli

artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione, con le

ordinanze nn. 547/1977, 548/1977, 557/1977, 162/1978, 497/1980,

16/1981, e dal Pretore di Vigevano, con le ordinanze nn. 353-355/1978;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 25, ultimo comma, e 26,

primo comma, della legge n. 319 del 1976, in riferimento agli artt. 2,

3, 9 e 32 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione e dal Pretore di

Vigevano, con le ordinanze predette nonché con l'ordinanza n.

274/1978;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, secondo, ottavo e nono comma, e dell'art.

21 della legge n. 319 del 1976, in riferimento all'art. 3 Cost.,

sollevata dal Tribunale di Teramo, con le ordinanze nn. 325-326/1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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