Il d. l.gs. 3 aprile 2006, n.152 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Il d. l.gs. 3 aprile 2006, n.152 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 29 aprile 2006
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Restituzione degli atti al giudice 'a quò per il riesame della rilevanza della questione sollevata, alla luce del sopravvenuto d.l. n. 79 del 1995, convertito con modificazioni in l. n. 172 del 1995, il quale ha introdotto innovazioni nella impugnata l. n. 319 del 1976, con specifico riguardo, tra l'altro, alle sanzioni previste dall'art. 21. red.: A.M. Marini
Art. 3 cost. · Art. 8 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 1 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
La questione di costituzionalità prospettata dal T.A.R. Liguria, in riferimento ai principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, in ordine agli artt. 1, lett. a), 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, in quanto, nel disciplinare l'adeguamento degli scarichi esistenti, relativamente alle pubbliche fognature, prevedono, rispettivamente, il primo, un'unica disciplina per gli scarichi privati e pubblici; il secondo, un termine massimo entro il quale debbono attuarsi i fini dei piani regionali di risanamento delle acque; il terzo, l'applicazione, in misura non diversificata al soggetto privato come al pubblico, di sanzioni penali, difetta di rilevanza nel processo di provenienza. Una eventuale pronuncia caducatoria della Corte, infatti, non investirebbe, facendole venir meno, le norme della legge della Regione Liguria 1 settembre 1982, n. 38 - attuativa dei principi posti dalla impugnata legge statale - in base alle quali risulta essere stato assunto il provvedimento amministrativo oggetto del giudizio 'a quò. Un ulteriore motivo di irrilevanza, riguardo all'art. 21, è poi dato dal fatto che le disposizioni sanzionatorie che esso contiene, in quanto tali non rientrano fra quelle che il giudice amministrativo rimettente ha potestà di applicare. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. a); 8, secondo comma e 21, secondo comma, l. 10 maggio 1976, n. 319, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 8 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006. 8 parole tolte, 13 parole aggiunte.
tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 MAGGIO 1999aggiunto: IL D. L.GS. 3 APRILE 2006, N.152 aggiunto: HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art8 · fonte del testo
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