Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152
Il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 29 aprile 2006
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono manifestamente inammissibili - in quanto il fondamentale principio di stretta legalità dei reati e delle pene preclude pronunzie che configurino nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella l. 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 l. 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, quinto comma, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79, sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32, 41 e 77 Cost.. - S. nn. 226/1983, 314/1983, 411/1995 e 330/1996; O. nn. 25/1995, 132/1995 e 332/1996. red.: R. Foglia
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.
Sono manifestamente inammissibili - in quanto il fondamentale principio di stretta legalità dei reati e delle pene preclude pronunce, che configurino nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella l. 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 l. 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, commi terzo e ultimo, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79, sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost.. - S. nn. 226/1983, 314/1983, 411/1995; O. nn. 25/1995 e 132/1995. red.: S. Di Palma
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006. 14 parole aggiunte.
aggiunto: IL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1995-05-17;172~art1 · fonte del testo
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