Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

  • a)ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
  • 1)316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
  • 2)318 (corruzione per un atto d'ufficio);
  • 3)319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
  • 4)320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma quarto;
  • 5)321 (pene per il corruttore);
  • 6)355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
  • 7)371 (falso giuramento della parte);
  • 8)372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;
  • 9)385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste nel comma secondo;
  • 10)391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste nel comma primo;
  • 11)443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
  • 12)444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
  • 13)445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
  • 14)501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
  • 15)501-bis (manovre speculative su merci);
  • 16)590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;
  • 17)595, comma terzo, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed e' commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;
  • 18)644 (usura).
  • b)al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);
  • c)ai reati previsti:
  • 1)dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilita' dei suoli), e dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
  • 2)dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), e dagli articoli 21, 22 e 24-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge;
  • 3)dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), cosi' come sostituiti dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, salvo che si tratti di inquinamento organico di lieve entita' provocato dalla lavorazione non industriale di prodotti ittici;
  • 4)dagli articoli 24, 25, primo e terzo comma, 26, 27, 29 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);
  • 5)dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilita' dei detergenti sintetici) e dall'articolo 14 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 (provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7;
  • 6)dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);
  • 7)dall'articolo 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (alterazione di armi);
  • 8)dall'articolo 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, inserito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863. Quando vi e' stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Testo vigente dal 15 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-12;861~art2 · fonte del testo

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