Corte costituzionale

Ordinanza n. 279/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 8 in

relazione all'art. 10, commi 1, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996,

n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle

acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), promossi con

n. 3 ordinanze emesse il 28 ottobre 1998 dal pretore di Pescara

rispettivamente iscritte ai nn. 722, 723 e 724 del registro ordinanze

2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il

28 ottobre 1998, nel corso di altrettanti procedimenti penali aventi

ad oggetto lo scarico sul suolo di acque di vegetazione provenienti

dalla molitura delle olive senza il possesso della prescritta

autorizzazione, il pretore di Pescara ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8 in relazione

all'art. 10, commi 1,3, e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574

(Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di

vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari);

che il giudice rimettente si fa carico della decisione di

questa Corte relativa ad identica questione sfociata in una pronuncia

di manifesta inammissibilità (ordinanza n. 20 del 1998), e ripropone

la questione di legittimità costituzionale già sollevata, basandosi

sulla considerazione che il nuovo regime di favore introdotto con la

legge n. 574 del 1996 per gli scarichi dei frantoi sia

complessivamente in contrasto con i principi fondamentali della

Costituzione, in quanto la sanzione dell'illecito spandimento delle

acque di vegetazione è ora di natura amministrativa, mentre in

precedenza era di natura penale, tenuto conto che la disciplina

precedente continuerebbe ad essere applicata agli scarichi effettuati

prima dell'entrata in vigore della legge n. 574 del 1996, con

evidente disparità di trattamento;

che, sotto il profilo della rilevanza, il giudice a quo

osserva che nel caso di "depenalizzazione di una materia", la

valutazione di tale requisito debba ispirarsi a criteri più ampi, in

particolare modo quando la fattispecie sottoposta al giudizio deve

essere sanzionata in base alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme

per la tutela delle acque dall'inquinamento), soggetta, quindi, ad

una sanzione di natura penale, mentre il fatto ora non sarebbe più

previsto come reato, con evidente disparità di trattamento tra

coloro che hanno commesso il fatto prima o dopo l'entrata in vigore

della nuova legge di depenalizzazione;

che la disparità di trattamento, sempre secondo il giudice

rimettente, apparirebbe ancor più evidente, qualora si consideri che

la depenalizzazione non è conseguenza di una attenuazione della

tutela del bene giuridico protetto, giacché la tutela dell'ambiente

rimane un valore primario dell'ordinamento;

che, d'altro canto, una interpretazione eccessivamente

rigorosa del requisito della rilevanza sottrarrebbe, di fatto, al

sindacato della Corte costituzionale le leggi di depenalizzazione

sulla base di una disposizione ordinaria (art. 23 della legge n. 87

del 1953), senza tenere conto che tutte le leggi che incidono sul

giudizio di liceità delle condotte umane e sulla relativa sanzione,

interagirebbero in modo diretto con i diritti di libertà dei

cittadini e con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza;

che, in sintesi, il giudice rimettente assume che la

valutazione della capacità inquinante delle acque di vegetazione,

operata con assimilazione alla categoria delle acque da insediamenti

produttivi dal legislatore del 1976, sarebbe tuttora rispondente alla

esigenza di tutelare l'ambiente (art. 9 della Costituzione) e la

salute umana (art. 32 della Costituzione) ed a garantire lo

svolgimento della libera iniziativa economica secondo i principi di

non discriminazione (artt. 41 e 3 della Costituzione);

che nei giudizi introdotti con le citate ordinanze è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso -

oltre che per l'infondatezza - per la inammissibilità della

questione per difetto di rilevanza, in quanto il giudice a quo

riconoscerebbe esplicitamente che nel giudizio principale debba farsi

applicazione della normativa di cui alla legge n. 319 del 1976

relativa allo sversamento non autorizzato di acque di vegetazione sul

suolo, senza peraltro sollevare dubbi, salvo quello della disparità

di trattamento, sulla legittimità costituzionale di tale normativa,

che prevede, per tali fatti, la sanzione penale;

che l'inammissibilità è fatta valere anche sotto il profilo

del contrasto con il principio di stretta legalità in materia di

reati e di pene, in quanto l'eventuale accoglimento della questione

concretizzerebbe ovvero ripristinerebbe una fattispecie

incriminatrice diversa o ulteriore rispetto a quelle configurate dal

legislatore.

Considerato che, stante la identità delle questioni sollevate,

deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, preliminarmente, giova chiarire che l'art. 10 della

legge n. 574 del 1996 non viene contestato ai fini

dell'applicabilità della legge n. 319 del 1976 alle fattispecie

anteriori (fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in

vigore della legge) non in regola con taluni obblighi

transitoriamente previsti dal d.l. 26 gennaio 1987, n. 10

(Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari),

convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1987, n. 119; in

realtà si denuncia la differente scelta del legislatore (rispetto al

caso in esame) di non contemplare sanzioni penali per le semplici

violazioni alle nuove norme sulla utilizzazione agronomica delle

acque di vegetazione provenienti da frantoi oleari, estranee alla

fattispecie in esame, purché successive alla legge n. 574 del 1996;

che in realtà quest'ultimo profilo deriva da una scelta

discrezionale del legislatore, che non è manifestamente

irragionevole né palesemente arbitraria, in quanto i cambiamenti

normativi in ordine alla possibilità di utilizzazione agronomica

delle acque di vegetazione e residui assimilati, provenienti da

frantoi oleari, deriva da una innovativa tendenza a facilitare il

riuso delle scorie e dei residui di talune lavorazioni di prodotti,

ed è accompagnata da nuove (ritenute non applicabili

retroattivamente) procedure amministrative (con previsione di

semplici sanzioni amministrative) e da limiti oggettivi tassativi: la

nuova disciplina riguarda solo acque residuate dalla lavorazione

meccanica delle olive che non hanno subito alcun "trattamento", né

ricevuto alcun "additivo";

che, del resto, sul piano della ragionevolezza della scelta,

deve essere sottolineato che rimangono non assorbite dal sistema

sanzionatorio amministrativo tutte le fattispecie in cui (osservate o

meno le procedure di autorizzazione e le relative modalità

attuative) si verifichi, per dolo (o anche per colpa a seconda delle

ipotesi) un concreto danno alle acque o alla salute dell'uomo, tale

da integrare gli elementi costitutivi di distinta previsione di

reato, ciò anche in base al principio di specialità;

che l'ordinanza di rimessione della questione contiene una

valutazione plausibile che le condotte (scarico di un frantoio

oleario), oggetto del giudizio penale, rientravano nella previsione

dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, anche alla luce della

normativa transitoria contenuta nell'art. 10, comma 4, della

sopravvenuta legge 11 novembre 1996, n. 574, in quanto scarichi

effettuati, prima dell'entrata in vigore della anzidetta legge n. 574

del 1996 e quindi assimilati a scarico di insediamento produttivo, da

soggetto che non aveva adempiuto agli obblighi previsti dagli artt. 1

e 2 del d.l. 26 gennaio 1987, n. 10, convertito in legge 24 marzo

1987, n. 119;

che tale valutazione compiuta dal giudice a quo comporta che

lo stesso giudice ha già esaurito il suo giudizio in base al

predetto art. 10, comma 4, della legge n. 574 del 1996, escludendo

l'ipotesi di non punibilità prevista dalla medesima disposizione,

per cui è evidente l'irrilevanza della relativa questione di

legittimità costituzionale;

che la stessa ordinanza non contesta né pone dubbi sul

profilo della applicabilità alla fattispecie al suo esame delle

sanzioni penali dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, ma solleva

la questione di legittimità costituzionale sulla disparità di

trattamento e sulla depenalizzazione e la futura (rispetto alle

fattispecie successive all'entrata in vigore della legge n. 574 del

1996) applicabilità di sole sanzioni amministrative per una serie di

violazioni alla nuova disciplina (ormai in parte derogatoria ed

integrativa rispetto a quella generale degli scarichi da insediamenti

produttivi), relativa alla utilizzazione agronomica delle acque di

vegetazione e delle sanse umide provenienti da frantoi oleari,

contenuta nella anzidetta legge n. 574 del 1996;

che, in altri termini, l'ordinanza di rimessione ha come

dichiarato obiettivo di far sì che "la disciplina e le sanzioni

della legge n. 319 del 1976" siano applicabili per gli scarichi

(rectius: per la utilizzazione di residui derivati) da frantoi oleari

non "solo per le violazioni pregresse di cui in imputazione" nel

procedimento a quo ma anche per le violazioni successive alla legge

n. 574 del 1996, estranee, tuttavia, al giudizio a quo;

che, in definitiva, l'ordinanza di rimessione utilizza la

fattispecie al suo esame - rispetto alla quale e al tempo della

commissione dei fatti ed in relazione alla disposizione penale che il

giudice ritiene di dovere applicare (legge n. 319 del 1976) non viene

profilato alcuno specifico e rilevante problema di legittimità

costituzionale - come mero espediente per sollevare una questione con

riferimento ad un'altra norma contenente depenalizzazione, che lo

stesso giudice afferma non applicabile nel giudizio a quo;

che, quindi, difetta del tutto la incidentalità della

questione per il difetto assoluto di rilevanza, non essendo

consentito al giudice di proporre autonomamente ed in via diretta

questioni di legittimità costituzionale, che non siano collegate al

giudizio in corso, attraverso la norma da applicare nello stesso

giudizio per profili processuali, ovvero attinenti al merito della

controversia e alla loro definizione;

che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente

inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 3 e 8 in relazione

all'art. 10, commi 1, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574

(Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di

vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41 della

Costituzione, dal pretore di Pescara con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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